CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 18601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4392/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2361/2020depositata il 08/09/2020 . Udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , socio accomandatario della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.”s.a.s., ha convenuto in giudizio la madre [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante, lamentando la nullità o l'annullabilità ai sensi dell'art.808 ter c.p. c . del lodo arbitra le intervenuto tra le parti il 13 gennaio 2014 (rideterminazione quote sociali e risarcimento danni). Il T ribunale ha respinto la domanda. Rossi ha proposto impugnazione, che la Corte d'appello di Bologna ha r espi nto rilevando: a) la nomina dell'arbitro deve ritenersi accettata mediante fatti concludenti in particolare per effetto della convocazione delle parti presso lo studio professionale, convocazione avvenuta spendendo specificamente la qualità di arbitro nella procedura, e per effetto della sottoscrizione del verbale della prima riunione; b) Rossi era certamente a conoscenza dell'inizio del procedimento arbitrale avendo introdotto, lo stesso giorno fissato per la prima riunione, un ricorso cautelare d'ur genza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. per ottenere la sospensione del procedimento, inviando al tempo stesso all'arbitro (dottoressa Manuzzi) un telefax comunicando che era stato depositato il ricorso e chiedendole di non dare corso alla procedura durante la pendenza dell'azione cautelare; c) è stato rispettato il termine di 90 giorni per la definizione della controversia così come fissato in clausola compromissoria, poiché il termine decorre dalla data di accettazione e cioè nel caso in esame dalla data del verbale di prima riunione, avvenuta il 16.10.2013, mentre il lodo è de l 13.1.2014; d) Rossi non si è avvalso della specifica impugnativa contemplata dall'art.813 bis c.p . c . in tema di decadenza degli arbitri nel caso di ritardo nel compimento delle funzioni, né della impugnativa prevista dall'art. 821 c . p . c . primo comma, non avendo palesato la sua intenzione di far valere la tardività prima della deliberazione; e) la clausola compromissoria esclude ogni formalità di procedura e attraverso essa le parti hanno affidato all'arbitro unico la soluzione delle controversie insorte o insorgenti tramite lo strumento negoziale mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, così semplificando ulteriormente il procedimento arbitrale rituale già per sua natura deformalizzato; f) la clausola compromissoria non contempla specificamente l'obbligo di far conoscere alla controparte l'oggetto della controversia purché la stessa rientri tra quelle demandabili al giudizio arbitrale; g) che non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio,poiché l'arbitro ha invitato a entrambe le parti al primo incontro concedendo uguale termine per la predisposizione delle difese, il deposito della documentazione e al termine del primo incontro ha fissato ulteriore termine per integrazioni o modifiche alle domande; la scelta di Ro ssi di non presenziare all'intera procedura non può determinare di per sé sola l'irregolarità del contraddittorio,poiché ciò attiene ad una sua libera condotta e, peraltro , data la sua assenza , l'arbitro non poteva neppure proporre una composizione amichevole della controversia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Rossi affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso la Pagan. Il ricorrente ha depositato memoria.La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 10 maggio2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. l’inosservanza del termine assegnato dalla clausola compromissoria all'arbitro per il deposito del lodo; la violaz ione dell'art. 800 ter comma 2 c.p.c. ela falsa applicazione dell'art . 821 c.p.c. La parte deduce che nella clausola compromissoria è previsto il termine di 90 giorni per il deposito del lodo dalla data di accettazione della nomina dell'arbitro; decorso tale termine nessuna proroga è stata richiesta all'arbitro, neppure dalla sola parte costituita, di conseguenza si è verificata l'estinzione de l mandato conferito agli arbitriai sensi dell'art. 1722 cc . Osserva che non può attribuirsi a detta clausola un valore solo orientativo e che detto termine decorre dalla accettazione, che nel caso di specie è avvenuta contestualmente al conferimento dell'incarico poiché lo stesso arbitro ha focalizzato, nelle premesse del lodo , la sua accettazione dell'incarico contestualmente alla nomina conferitagli dal presidente dell'ordine in data 26/09/29012; erroneamente il giudice di secondo grado, pur ritenendo i l termine perentorio , ha ignorato la dichiarazione di accettazione dell'arbitro e spostato la data dell'accettazione alla redazione del verbale di prima convocazione; di contro il primo giudice aveva correttamente individuato la data di accettazione al momento del conferimento dell'incarico ma aveva ritenuto il termine non perentorio; deduce che già la contraddittorietà delle due motivazioni denuncerebbel'infondatezza giuridica di entrambe. Rileva inoltre che è erronea l'applicazione dell'art. 821 c . p . c . che subordina la validità dell'eccezione alla notificazione alle altre parti e agli arbitri della volontà di far valere la loro decadenza, perché la norma citata riguarda il solo arbitrato rituale; nel caso di specie invece si applicano le regole del mandato e in particolare quella relativa alla scadenza del termine; che in ogni caso essoricorrente aveva proposto questa eccezione nel ricorso ai sensi dell'art.700 c. p . c . notificato alla controparte e all'arbitro. 2.-Il motivo è infondato. Il termine per il deposito del lodo decorre, come da clausola compromissoria, dall'accettazione dell'incarico. Il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'accettazione sia avvenuta per effetto della convocazione delle parti (16.10.2013)e/o della sottoscrizione del verbale (17.10.2013) di prima seduta, non essendovi stata - come peraltro lo stesso ricorrente afferma-una previa accettazione formale dell’incarico che era stato conferito all’arbitro nell’anno precedente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il ricorrente, dopo avere eccepito di non aver ricevuto alcuna dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro e avere proposto il cautelare per tale ragione, vorrebbe oggi far risultare la contestualità della accettazione al conferimento dell'incarico desumendolo dalla premessa in fatto del lodo, ove però - secondo quanto trascritto a pagina cinque del ricorso - è scritto semplicemente qualeè stata la data dell'incarico e che l'arbitro ha accettato (“ con atto del 26/09/2012 il Presidente dell'or dine dottor [OSCURATO:PERSONA] nominava la scrivente dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che accettava”). C iò non prova affatto che l’accettazione sia stata contestuale all’incarico, per la genericità della formula con la quale ci si limita a dare atto che l’incarico è stato accettato, senza specificarne la data; pertanto,il primo atto in cui emerge la volontà del nominato arbitro di accettare l’incarico è la convocazione delle parti, cui segue il giorno successivo la prima seduta, con la formalizzazione della accettazione. L'abitato irrituale èinfatti riconducibile alla figura del mandato la cui accettazione non richiede formule sacramentali,ma deve pur sempre consistere in una manifestazione di una volontà che deve apparire all'esterno e come tale essere percepita, e non può essere desunta dalla interpretazione -peraltro del tutto soggettiva- d e lla sommaria ricapitolazione delle vicende procedurali. In difetto di una formale accettazione il punto di riferimento è pertanto il verbale di costituzione del collegio arbitrale , o di prima seduta, che, come questa Corte ha già affermato, è un atto pienamente idoneo a soddisfare il requisito richiesto dall'art. 813 cod. proc. civ. con riferimento a quanto stabilito dall'art. 820 dello stesso codice, atteso che la manifestazione della volontà di accettare la nomina non deve rivestire formule sacramentali ne' risultare necessariamente da apposito documento, essendo sufficiente che essa emerga, sia pure per implicito, da un atto - quale il verbale di prima riunione - che, formalizzando la costituzione del collegio giudicante ai fini della decisione della controversia, postula chiaramente che la designazione ad arbitro viene accettata da quel momento, ove tale accettazione non sia già avvenuta con apposita dichiarazione scritta(Cass. n. 8177 del 29/08/1997; si veda anche Cass. n. 11270 del 05/07/2012). 3.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 808 ter comma 2 c.p.c. La parte deduce che nel procedimento non è stato osservato il principio del contraddittorio, fondamentale anche nell'arbitrato; osserva che nel caso di specie egli non si è costituito , non avendo ricevuto la notifica del ricorso per la nomina dell'arbitro perché la ricorrente ha “dimenticato” di notificarglielo e che nonostante ciò il vizio è stato escluso, con la tesi che fosse onere di parte convenuta attivarsi presso il Consiglio dell'Ordine per farsi rilasciare una copia del ricorso per l’arbitrato. Osserva che il principio del contraddittorio deve invece essere attuato fin dall'inizio, mediante la notifica alla parte convenuta della richiesta della nomina dell'arbitro,contenente i motivi del ricorso all'arbitrato così che la parte ricevente,conosciuti il petitum e la causa petendi , possa svolgere compiutamente le sue difese. 4.-Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, laddove si osserva che in base alla clausola compromissoria la Pagan non aveva alcun onere di notificare previamente al Rossi la domanda di nomina dell'arbitro poiché la clausola non contempla specificamente questo obbligo , n é contemplaspecificamente l'obbligo di far conoscere alla controparte l'oggetto della controversia purché la stessa rientri tra quelle demandabili al giudizio arbitrale; in definitiva sono state le parti stesse con la clausola compromissoria a delimitare qualeè l’o ggetto dell’eventuale futuro arbitrato. Il giudice di merito ha quindi ritenuto correttamente instaurato i l contraddittorio,avendo l'arbitro invitato entrambe le parti al primo incontro e concesso i termini a difesa, nonché, in esito a l primo incontro, assegnato ulterior e termine per le eventuali integrazioni o modifiche alla domanda e ai quesiti,specificando ulteriormente che l'assenza senza giusto motivo della parte del difensore non avrebbe impedito la prosecuzione della procedura arbitrale purché verificata la regolarità delle comunicazioni; ha inoltre osservato che l'appellante era a conoscenza dell'inizio del procedimento perché ha introdotto lo stesso giorno fissato per la prima riunione il ricorso cautelare di urgenza per la sospensione del procedimentostesso. Si deve quindi osservare che la parte afferma di non essersi costituita per non avere ricevuto il ricorso per la nomina dell'arbitro (nel 2012) ma non di non averericevuto la convocazione della prima seduta del giudizio arbitrale (nel 2013), alla quale a vrebbe quindi ben potuto partecipare e fruire dell'assegnazione di ulteriore termine per la integrazione o modificazione le sue difese. Come rileva il giudice d'appello, l ’arbitrato irrituale è una procedura deformalizzatae la determinazione dei suoi caratteri è rimessa alla scelta delle parti, che in questo caso hanno voluto una ulteriore semplificazione della procedura; il giudice di secondo grado ha rimarcato altresì che l'arbitro si è attenuto alla regola fondamentale del contraddittorio,assegnando i termini a difesa sia prima che dopo la seduta . In tal modo la Corte d'appello ha fatto applicazione del principio già affermato da questa Corte di legittimità secondo il quale nell’arbitrato irrituale il principio del contraddittorio deve essere rispettato non tramite la osservanza di una schema prestabilito, ma nella sua essenza, implicante la possibilità di rappresentare la propria posizione e di conoscere compiutamente quella altrui, ancorché al di fuori del rigore di fasi progressive, con l a possibilità di esercitare su un piano di eguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, e quindi da assicurare l'osservanza della regola audiatur et altera pars (Cass. n. 18049 del 0 8 /9 9 / 2004 ; Cass. n. 473 del 12/01/2006; Cass. n. 17099 del 10/07/2013). Costituisce principio consolidato espresso da questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità,che la regola del contraddittorio, va opportunamente adattataal giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse(Cass. n. 10809 del 26/05/2015; Cass.n. 8331 del 04/04/2018). Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a