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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35758/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495, 337 e 341-bis cod. pen. (capi A, B e C - non capi 1 e 2 come erroneamente indicato in ricorso); Considerato che i quattro motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 su sussistenza dei reati di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen., ritenuta sussistenza della recidiva, diniego delle attenuanti generiche e entità della pena); Chiarito che nel caso di inammissibilità dell'impugnazione sulla richiesta di correzione di errore materiale (Tribunale di Novara e non Tribunale di Torino come indicato in dispositivo) deve provvedere il giudice a quo ex art. 130 comma 1, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495, 337 e 341-bis cod. pen. (capi A, B e C - non capi 1 e 2 come erroneamente indicato in ricorso); Considerato che i quattro motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 su sussistenza dei reati di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen., ritenuta sussistenza della recidiva, diniego delle attenuanti generiche e entità della pena); Chiarito che nel caso di inammissibilità dell'impugnazione sulla richiesta di correzione di errore materiale (Tribunale di Novara e non Tribunale di Torino come indicato in dispositivo) deve provvedere il giudice a quo ex art. 130 comma 1, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 35758/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris