CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 31175/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 1140 del 2024 proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in ROMA, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 24 -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 2678/2023 pubblicata il 12/07/2023 RG n. 3199/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che laparte ricorrente principale e la parte controricorrente ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devonointendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28novembr