CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IGO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Bologna con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2- sexies cod. strada, fatto accertato il 10/6/2022, e condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 900,00 di ammenda. Avverso tale sentenza ia difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione e, di seguito, memoria, articolando un unico motivo di doglianza, con cui deduce violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria sostitutiva. il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione, ritenendo non meritevole del beneficio l'imputato in una prospettiva di prevenzione speciale. Ha ricavato tale conclusione dalla circostanza che l'imputato - in epoca prossima ai fatto per cui si procede - era già incorso in altra violazione delle norme dei codice della strada (rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, che costituisce propriamente un precedente specifico), addivenendo a sentenza di patteggiamento (emessa dal Tribunale di Bologna in data 31/3/2022, irr. il 12/5/2022); detta sentenza, si legge in motivazione, non aveva svolto nessuna efficacia deterrente, dissuadendo il prevenuto dai commettere un altro reato della stessa indole, realizzato con le modalità altamente allarmanti descritte in sentenza:"anche in questo caso [l'imputato n.d.r.] ha inizialmente tentato di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, tenendo un condotta che, seppure non confluita in una contestazione ex art. 337 c.p., Si è configurata come concretamente ostativa nei confronti dell'azione degli operanti - costretti all'inseguimento dopo che egli alrintimazione dell'alt, anziché fermarsi si era dato alla fuga (si veda, sui punto„ la re/azione di servizio del 10.06.2022 allegata alla comunicazione di notizia di reato del 22.06.2022, in atti) -, oltre che gravemente pericolosa per l'incolumità degli altri utenti della strada' (così pag. 4 della motivazione). Ebbene, il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va in proposito rammentato che, anche successivamente alle modifiche apportate dai digs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve effettuare taie valutazione con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod, pen, prendendo in considerazione la gravità del fatto, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, quale risultante dal certificato penale. I "fondati motivi" che possono essere posti a base del diniego della sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte della i. n 689 dei 1981, esprimono la necessità di un adeguato bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie più consone alia finalità rieducativa e l'obiettivo di assicurare l'effettività della pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. L'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre: 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di !edittimità, se motivato in modo congruo e conferente, così come accaduto nei caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahrnetovic„ R\i', 276716). La Corte territoriale, come detto sopra, ha formulato un'ampia valutazione negativa in ordine alla prognosi favorevole richiesta ai fini della applicazione della sanzione sostitutiva, con riguardo alla finalità rieducativa ed al contenimento dei rischio di recidiva, vaiorizzando a tal fine la personalità negativa dell'imputato 2come emergente oltre che dalla condotta accertata nel giudizio, dal precedente specifico. Aila deciaratoria di inannmissibiiità dei ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod.oroc.pen., ;a condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), ai versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] ranti DEP 2 9 A:PiZ 2026 ,