CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4157/2018 in data 13/10/2020 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale in presenza; letta la memoria con documenti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] pervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la memoria nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la discussione del difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e, in subordine, confermare le statuizioni civili condannando l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado da liquidarsi in euro 3.015,00 oltre accessori di legge; udita la discussione del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 15/03/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 3.500 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di lesioni aggravate e di tentata estorsione commessi in data 19/03/2016 in Rozzano in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale di euro 10.000 e condanna alle spese. 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: mancanza di motivazione con riferimento all'omessa valutazione del contenuto delle due denunce-querele acquisite in appello a fini probatori su richiesta della difesa e all'omesso svolgimento di un giudizio comparativo tra queste ultime e la testimonianza della parte civile. Ed infatti, mentre nella prima denuncia-querela del 19/03/2016, la persona offesa non riferisce mai di aver avuto dubbi in merito al fatto che il suo camion abbia realmente urtato l'autovettura condotta dal Sommariva né tantomeno dichiara che gli sarebbero state rivolte richieste di denaro da parte dell'imputato, a distanza di quattro mesi dal fatto, nell'integrazione di denuncia-querela del 19/07/2016, lo stesso dichiara che il sinistro stradale era stato inscenato dal Sommariva, con l'ausilio di un complice che, qualificatosi come passante, sarebbe intervenuto nella discussione per invitare le parti alla compilazione del modulo CID; e, sempre in tale sede dichiarativa, per la prima volta, il Mircea riferisce che l'autovettura Smart del Sommariva aveva la luce di frenata non funzionante, lasciando così intendere che il veicolo dell'imputato sarebbe stato addirittura manomesso per favorire il verificarsi di incidenti stradali. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 192 cod. proc. pen. e dei criteri di valutazione della testimonianza della parte civile nonché vizio di motivazione in punto di attendibilità della testimonianza della parte civile.La Corte territoriale, anziché procedere d'ufficio, come era suo compito, alla dovuta verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della parte civile, ha ritenuto di convalidare il racconto della stessa senza considerare l'evidente interesse particolare a negare la sussistenza del sinistro stradale da parte della presunta vittima: ammissione che avrebbe potuto avere conseguenze negative sul suo rapporto di lavoro. Terzo motivo: illogicità della motivazione per avere la corte di appello utilizzato massime di esperienza prive di riscontro empirico nella valutazione delle immagini fotografiche ritraenti il veicolo dell'imputato. Dalla motivazione della sentenza non emerge con chiarezza se la corte di appello ha condannato Sommariva nella convinzione del fatto che l'incidente non si è mai verificato o, diversamente, versando in una situazione di dubbio su questo tema cruciale della fattispecie. Dal mero esame delle tre fotografie prodotte dalla parte civile non è possibile escludere con ragionevole sicurezza che i segni presenti sulla fiancata della Smart siano attribuibili ad un contatto con l'autocarro della persona offesa. Che l'impatto tra i due mezzi sia stato minimale, del resto, lo si può evincere dal fatto che lo specchietto retrovisore non è stato divelto dopo il contatto con il camion, che ha provocato semplicemente il distacco della parte in vetro. Differentemente da quanto sostenuto dai giudici di merito, quindi, non può ragionevolmente affermarsi che sussista la palese congruenza tra il segno sulla fiancata dell'autovettura e la dinamica del sinistro riferita dal Sommariva. Quarto motivo: mancanza di motivazione con riferimento alla omessa valutazione della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato. Quanto al requisito della decisività della prova disattesa, è opportuno evidenziare che la Montalbano, nella sua deposizione, ha riferito alcune informazioni idonee a smentire l'argomentazione per cui non vi sarebbe stato alcun sinistro stradale alla base dell'alterco scoppiato tra imputato e persona offesa. Quinto motivo: mancanza di motivazione con riferimento all'omessa valutazione del memoriale scritto prodotto dall'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Va rilevato che la giustificazione dell'allontanamento fornita da Sommariva risulta coerente con ulteriori dati che erano a disposizione della corte di appello e, in particolare, con le appostazioni presenti sul certificato del casellario giudiziale dell'imputato, dal quale risultano tre condanne per guida in stato di ebbrezza e un'ultima per il c.d. "reato di fuga" ex art. 189 CdS. Sesto motivo: errore nell'applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 629 cod. pen. nonché del principio affermato con la sentenza n. 29541/20 emessa dalle sezioni unite in materia di elementi distintivi tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni; illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sproporzione dell'importo asseritamente richiesto dall'imputato alla persona offesa a titolo di risarcimento del danno ed alla rilevanza di tale dato ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione. La Corte territoriale ha affermato la sussistenza del delitto di estorsione sulla base di un ragionamento giuridico inficiato dall'applicazione di un criterio interpretativo inadeguato, ossia ponendo l'accento sulle note modali della condotta tenuta piuttosto che sul suo coefficiente psicologico. Anche il riferimento alla presunta sproporzione dell'importo richiesto alla persona offesa a titolo di indennizzo risulta del tutto arbitrario e non congruamente motivato. Ancora una volta la corte d'appello ha qualificato come massima di esperienza il proprio convincimento soggettivo, senza fornire una spiegazione plausibile e logicamente corretta della scelta operata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento al terzo ed al sesto motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti: circostanza che, alla luce del riscontrato vizio motivazionale, impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. Come rilevato dal ricorrente, dalla motivazione della sentenza impugnata, non emerge con chiarezza se i giudici di secondo grado abbiano condannato il Sommariva nella convinzione del fatto che l'incidente non sia mai avvenuto o, diversamente, versando in una situazione di dubbio sulla sua verificazione: la questione assume rilevanza decisiva. Invero, la Corte territoriale, riporta innanzitutto le conclusioni del Tribunale, secondo cui: "... i danni visibili sulla Smart erano incompatibili con un contatto con l'autoarticolato; la traccia visibile sul veicolo era presente nella parte posteriore della fiancata ed inspiegabilmente il contatto avrebbe riguardato anche la parte anteriore, avendo infranto il vetro dello specchietto, che per il reato era integro; per le dimensioni dell'autoarticolato e per le modalità del sinistro, il contatto avrebbe dovuto interessare l'intera fiancata e la rottura dell'intero specchietto ..."; aggiungeva inoltre come il Tribunale avesse ritenuto l'Ilie credibile "quando parlava di un passeggero a bordo della Smart, che era intervenuto, non avendo motivo alcuno di mentire con riferimento a tali circostanze. La condotta dei due spiegava peraltro la fuga degli stessi dalla scena dell'incidente. Inoltre, la presenza di un terzo soggetto, che avrebbe fornito il CID, avvalorava la versione del falso incidente".Questa ricostruzione, di fatto, viene fatta propria dalla Corte territoriale che rileva come corrette fossero da ritenersi le osservazioni del primo giudice "... secondo cui i danni visibili sull'autovettura Smart sarebbero incompatibili col camion condotto dall'Ilie; invero, la traccia sul veicolo Smart riguardava solo la parte posteriore ed è logico ritenere che, se contatto vi fosse stato effettivamente, tale da portare alla rottura dello specchietto, lo stesso avrebbe riguardato la fiancata intera e non già solo quella posteriore". E, la mancanza di certezza probatoria su quanto accaduto da parte del Tribunale ("esaminando la fattispecie concreta, in primo luogo deve rilevarsi che sussistono fondati dubbi in ordine all'incidente stradale ... e quindi di un correlato diritto al risarcimento del danno"), viene - ancora una volta - parimenti riconosciutct, dalla stessa Corte d'appello che riconosce residuare "... il dubbio sul fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato". In una situazione del genere, inoltre, le altre risultanze probatorie riportate nelle decisioni di meritot non consentono il superamento del prospettato dubbio e di chiarire se vi sia stata collisione tra i due mezzi (e in che misura) o meno. 3. Fermo quanto precede, la reazione del Sonnmariva può avere causali e giustificazioni diverse. In ogni caso, la Corte territoriale ha affermato la sussistenza del delitto di tentata estorsione ponendo l'accento sulle note modali della condotta tenuta dall'imputato, piuttosto che sul suo coefficiente psicologico, come da insegnamento della Suprema Corte, manifestato nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie). Infine, anche l'operato riferimento alla presunta sproporzione dell'importo richiesto alla persona offesa a titolo di giudizio risulta criterio di giudizio non adeguatamente motivato. 4. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano relativamente al reato di tentata estorsione ed il preventivo accertamento della verificazione dell'ipotizzato sinistro stradale. La liquidazione delle spese a favore della parte civile sono rimesse al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano relativamente al reato di tentata estorsione. Spese della parte civile al definitivo. Co