CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n.9475/ 20 20 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] semplice Società agricola , elettivament e domiciliati in Riccione , via le Ceccarini n. 1 3 4 , presso lo studio delle a vv. Giovann a Gaudenzi e [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresentano e difendono per procur e special i allegat e in calce al ricorso, ricorrenti; contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Reclamo ex art. 18 l. fall. Impresa agricola. Ud. 08/11/2022 CC Cron. R.G.N.9475/2020 Palazzuoli,per procura speciale allegata in calce al controricorso, controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] semplice Società agricola, nonché dei sociLuca Gattavecchi e [OSCURATO:PERSONA], intimato; avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Firenze n. 208/2020depositata il 27.1.2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Siena – ritenuta inammissibile , per «manifesta non attitudine del piano», la domanda di concordato preventivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] semplice Società agricola (d’ora innanzi, per brevità, anche Gattavecchi S.s.) – dichiarò il fallimento della società e dei due soci illimitatamente responsabili su istanz a della [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i due soci propose ro reclamo contro la sentenza, lamen tando che non fosse stata riconosci uta dal tribunale la natura agricola , e quindi la non fallibilità, dell’impresa esercitata. La Corte d’Appello di Firenze respinse il reclamo e condannò ireclamant i alla rifusione delle spese di lite. Contro tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] i due soci ha nno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi , tutti incentrati sulla questione della qualificazione della società come impresa agricola e, quindi , della sua non assoggettabil ità a fallimento. Si è costituit a con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mentre la curatela fallimentare è rimast a intimat a . La Procura generale non ha depositato conclusioni . Le parti costituite ha nno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Itre motivi di ricorso sono così rubricati : 1.1. «violazione e falsa applicazione di legge a norma dell’art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione degli artt. 2135 e 2082 c.c., in relazione all’art. 2221 c.c. e 1l.f.»; 1.2. «nullità della sentenza a norma dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’ art. 1 32, n. 4, c.p.c. per carenza di motivazione e motivazione apparente»; 1.3. «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti a norma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.». 2. Conviene prendere le mosse dall’esame del secondo motivo, il cui accoglimento determinerà l’assorbimento degli altri due,anch’essi diretti a censurare la st a tuizione della fallibilità di Gattavecchi S.s. (e conseguentemente dei soci), perch é considerata impresa prevalentemente commerciale. 2.1. Il secondo motivo denuncia , in particolare, la totale assenza di una motivazione – che non sia una motivazione meramente apparente –in merito al decisivo accertamento della natura prevalentemente commerciale dell’attività d’impresa esercitata da Gattavecchi S.s., che ha operato nel settore della produzione vitivinicolanel territorio di Montepulciano. 2.2. I ricorrenti imputano alla corte d’appello di avere motivato la fallibilità della società semplice con «affermazioni … apodittiche» e senza alcun riferimento alle emergenze istruttorie riguardanti le concrete caratteristiche dell’impresa . E , in effetti, dalla lettura della sentenza non è dato di comprendere quali siano le ragioni che hanno portatoi giudici fiorentini a discostarsi dalla constatazione iniziale che «non vi è dubbio, stando ai documenti in atti e anche a quanto emerso dall’audizione del curatore,che l’impresa formalmente riveste il ruolo d i esercente attività agricola». A parte alcune considerazioni pura mente generali ed astratte ( fall ibilità di un’impresa agricola che svolga anche attivitàcommerciali utilizzando prevalentemente beni prodotti da terzi; irrilevanza della mera iscrizione al registro delle imprese come impresa agricolae della sola previsione dell’attività agricola prevalente nell’oggetto sociale) ed altre palesemente avulse rispetto alla fattispecie descritta negli atti (insufficienza, ai fini dell’esenzione dal fallimento, che l’attività agricola sia svolta al momento dell’istanza di fallimento, dovendosi guardare anche all’attività pregressa;ir rilevanza dello svolgimento in concreto di attività agricola, se la forma e l’oggetto della società sono quelli delle società commerciali) , gli aspetti fuggevolmente menzionati quali indici della prevalente natura commerciale dell’impresa sono i seguenti: a) lo svolgimento di «attività di commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet», risultante dalla «visura camerale»; b)l’«utilizzo [di] attrezzature aziendali , botti per affinare il vino, per conto terzi», risultante dalla relazione del curatore; c)le «operazioni di acquisto di quote di una società della Repubblica Ceca e ricorso a fondi di investimento di diritto straniero per realizzare operazioni di cartolarizzazione di debiti, con intervento di finanziarie straniere»; d) la presentazione di «ricorso per ammissione al concordato preventivo». 2.3. Ebbene, in proposito si deve osservareche: a) le modalità di vendita (per corrispondenza o tramite internet) sono del tutto irrilevanti al fine di escludere la natura agricola dell’impresa, che va invece accertata, ai sensi del 2° comma dell’art. 2135 c.c., verificando se le attività connesse a quella agricola, fra cui rientra amche la commercializzazione, abbiano o meno ad oggetto prodotti ottenuti prevalantem ente dalla coltivazione del fondo; b) l’utilizzo di attrezzature aziendali tipicamente agricole non è certo in contraddizione con (ma anzi conferma) l’esercizio dell’impresa agricola, né lo è il semplice fatto che venga concesso anche ad altri soggetti di fare uso d elle medesime attrezzature, almeno finchénon si prendano in considerazione le forme contrattuali e la rilevanza economica di siffatta utilizzazione alternativa dei beni aziendali; aspetti sui quali nulla si legge nella impugnata sentenza; c)l’operazione «squisitamente finanziaria», alla quale nella sentenza viene attribuita «portata rilevantissima», è descritta in termini del tutto generici, nel senso che non s i spiega non solo i n cosa sia concretamente consistita, ma neppure quale ruolo in essa abbia svolt o (o avrebbe dovuto svolgere) Gattavecchi S.s. , ovverosia l’unico soggetto giuridico di cui si deve qui stabilire se sia imprenditore commerciale o meno ; è poi appena il caso di rilevare che la valutazione de ll’operazione in termini di possibile pregiudizio arrecato ai creditorinon ha nulla a che vedere con la valutazione della sua rilevanza ai fini dell’accertamento in concreto dell’oggetto dell’attività d’imp resa esercitata; in sostanza, manca, nella sentenza impugnata , qualsiasi spiegazione del motivo per cui la ricerca di finanziamenti, da realizzare mediante il non meglio precisato ricorso a fondi di investimento e la cartolarizzazione dei debiti, sia stata ritenuta oggetto dell’attività esercitata da Gattavecchi S.s. , piuttosto che un’operazione straordinaria – e dunque estranea all’oggetto sociale – finalizzata ( seppure maldestramente) ad affrontare e risolvere la crisid’impresa; d)la stessa corte d’appello smentisce la tesi che attribuisce alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo un valore confessorio della natura commerciale dell’impresa, tesi sostenuta dalla creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sul presuppostoche l’imprenditore agricolo, così come non è assoggettabile a fallimento, neppureè legittimato a proporre ai creditori il concordato preventivo ( presupposto corretto, sul piano normativo, ma non per questo rilevante sul piano dell’accertamento dei fatti); fatta questa condivisibile premessa, la corte territoriale non dà poi alcuna spiegazione del motivo per cui abbia tuttavia considerato il fatto in sé della presentazione del ricorso per concordato un «elemento … estremamente significativo al fine di dirimere eventuali residui dubbi sulla dimensione prevalente o meno della pretesa attività connessa»; senza nemmeno menzionare, invece, il contenuto del piano di concordato, dal quale (a prescindere dalla sua «non attitudine … a raggiungere gli obiettivi prefissati » ) si sarebbero potute attingere concret e informazioni sul le caratteristiche del l’attività effettivamente svolta e di quella programmata per risolvere la crisi d’impresa. 2.4. In definitiva, la sentenza impugnata non raggiunge quel « minimo costituzionale » di contenuto effettivo nella giustificazione della decisione adottata, al di sotto del quale «è denunciabile in cassazione … l ’ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali». A nomalia che si riscontra anche nel caso di «motivazione apparente» (Cass. S.U. n. 8053/2014e altre successive conformi). 2.5. Né, infine, può valere, a sostegno della decisione impugnata, il pur corretto riferimento all’onere della prova gravante sull’imprenditore agricolo che intenda eccepire contro l’istanza di fallimento la prevalenza dell’attività agricola rispetto alla connessa attività commerciale (Cass. nn. 1049/2021; 16614/2016). Infatti, la motivazione è assente già nella stessa descrizionedell’oggetto dell’attività commerciale connessa che si assume svolta da Gattavecchi S.s.; e non si può discorrere di onere della prova con riferimento a fatti e circostanze di cui, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, non si conosce se e come sono individuati nelle allegazioni di parte. 3. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso , con assorbimento dei due rimanenti, consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio del processo alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, perché decida a nche sulle spese di lite relative al presente gradodi legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo m otivo di ricorso , assorbit i i due rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze , in diversa composizione, anche p er la decisione sulle spese di lite