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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 34511/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]/O DIFFAMAZIONE dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] TATANGELO Consiglier e relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier e A d. 17 / 12/2025 C .

C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 557 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 557 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto MEZZETTI Mauro (C.F.: MZZMRA 35D31 D643E ) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. e, altresì, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MZZLRT 67A13 H501Z ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giorgio (C.F.: DNTGRG 43P20 H501O ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VNTFMS 67C25 H501K ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7488/2021, pubblicatain data 11 novembre 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- natiper ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una condotta di diffamazione a suo dire da questi posta in essere nei suoi confronti.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

Ric. n. 557/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Mezzetti, sulla base di quattromotivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione degli artt. 2 e 75 cpp -omessa motivazione».

Il ricorrente sostieneche avrebbe « … certamente errato il giu- dice di merito a non formulare una propria autonoma motiva- zione ed a richiamare, pressoché integralmente, nel proprio de- liberato la sentenza del giudice di pace penale in data 11.12.2018 (v. pag. 3 della sentenza) successiva, peraltro, all’atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] astenendosi così da una pro- pria doverosa motivazione e violando sul punto la univoca giu- risprudenza della Suprema Corte sulla prevenzione del giudizio civile rispetto alla sentenza penale.Si richiama a tal fine la sen- tenza della Suprema Corte III Civile n. 4929/15». 1.1Il motivo è infondato.

La Corte d’appello non ha in alcun modo ritenuto vincolante, nel presente giudizio civile, la sentenza di assoluzione pronun- ciata dal Giudice di pace in sede penale.

Ne ha semplicemente condivisa e fatta propria, del tutto legit- timamente, la motivazione, che ha, peraltro, adeguatamente richiamato e trascritto, nelle parti rilevanti ai fini della decisione della presente controversia.

Tale motivazione, del resto, esprime in modo comprensibile e chiaro le ragioni della decisione adottata dalla stessa Corte d’appello sul gravame proposto in sede civile dal ricorrente, onde non sussiste il dedotto vizio di omessa motivazione.

Per le medesime ragioni, non sussiste alcuna violazione degli artt. 2 e 75 c.p.p..

Ric. n. 557/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 2.Con il secondo motivo si denunzia «violazione dell’art. 652 cpp –erronea ed insufficiente motivazione».

Il ricorrente deduce che sarebbe « palesemente errata ed in- sufficiente la motivazione della decisione la Corte di Appello», nella parte in cui ha condiviso e fatta propria la motivazione della decisione di assoluzione pronunciata in sede penale dal giudice di pace, non sussistendo alcuna efficacia vincolante di siffatta decisione in sede civile, ai sensi dell’art. 652 c.p.p.. 2.1Il motivo è infondato.

Come già chiarito in relazione al primo motivo, la motivazione della sentenza penale del giudice di pace non è stata ritenuta in alcun modo vincolante nel giudizio civile, ma è stata condi- visa e fatta propria dalla Corte d’appello, oltre che adeguata- mente richiamata e trascritta, nelle parti rilevanti, ed essa esprime in modo comprensibile e chiaro le ragioni della deci- sione adottata sul gravame proposto in sede civile dal ricor- rente.

Di conseguenza, va escluso in radice il dedotto vizio di motiva- zione, e ciò anche a prescindere dalla stessa ammissibilità di una siffatta censura, che non appare in linea con l’attuale for- mulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Tanto meno sussiste la dedotta violazione dell’art. 652 c.p.p.. 3.Con il terzo motivo si denunzia «ulteriore violazione artt. 75 e 652 cpp».

Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe « af- fatto considerato la prevenzione temporale del giudizio civile, introdotto con citazione del 26.03.2013 rispetto alla successiva sentenza penale per insufficienza di prove (11.12.2018)», no- nostante l’esito assolutorio del giudizio penale non possa in- fluire sul giudizio civile anteriormente iniziato.Deduce, inoltre, che «la Corte di Appello di Roma, nonostante il giudicato for- matosi precedentemente con le due sentenze della Suprema Corte (Cass.

Penale V n. 50398/16 e 3 Civile n. 7069/17 nonché Ric. n. 557/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 dello stesso Tribunale di Roma n.16288/2018) che avevano concordemente confermato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale parte offesa della diffamazione (definito nella lettera ironica “un suo devoto innominato condomino”) si attarda inutilmente nel va- lutare la lettera offensiva (dichiarata riservata personale) per- ché priva di carta intestata (??) e conferma dubbi (inesistenti) sulla persona del devoto innominato condomino». 3.1Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 3.1.1È infondata la censura di violazione degli artt. 75 e 652 c.p.p., per le medesime ragioni esposte in relazione ai primi due motivi del ricorso, cui si fa rinvio, non avendo la Corte d’ap- pello affatto ritenuto vincolante la decisione adottata in sede penale, ma avendo valutato e giudicato autonomamente sull’appello proposto in sede civile dal ricorrente. 3.1.2È inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la censura con cui si sostiene che la Corte d’appello, senza tener conto del giudicato che assume essersi formato in ordine all’accertamento di fatto relativo alla conoscenza, da parte del convenuto, dell’identità dell’autore della missiva alla quale aveva reagito con lo scritto che si assume diffamatorio, avrebbe messo in discussione tale circostanza di fatto.

In proposito, infatti, manca, nel ricorso, un adeguato richiamo del contenuto degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda tale censura,il che non consente di esaminarla nel me- rito.

In particolare, risulta inadeguato, al fine indicato, il solo par- ziale richiamo di un passaggio –riportato a p. 3 del ricorso – del contenuto della sentenza n. 50398/2016 di questa Corte, emessa a definizione del giudizio penale. 4.Con il quarto motivo si denunzia « violazione dell’art. 2909 c.c. sul giudicato».

Ilricorrente deduce che «Come già illustrato nei superiori mo- tivi di gravame l’identificazione della parte offesa nella persona Ric. n. 557/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella lettera ironica del 18.03.2013 in cui si definisce “un suo devoto innominato condomino” non po- teva più essere messa in discussione dal giudice di merito in quanto l’accertamento ex art. 2909 c.c.

“l’accertamento conte- nuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”». 4.1Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni esposte in relazione all’analoga censura avanzata con il terzo motivo e, cioè, per la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto manca, nel ricorso, un adeguato richiamo del contenuto degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda la sud- detta censura, il che non consente di esaminarla nel merito.

In particolare, risulta inadeguato il solo parziale richiamo di un passaggio del contenuto della sentenza n. 50398/2016 di que- sta Corte, emessa a definizione del giudizio penale, a cui si è fatto già cenno. 5.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.000,00(quattromila/00), oltre € 200,00 (duecento/00)per esborsi, nonché spese generali ed ac- cessori di legge; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 557/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]/O DIFFAMAZIONE dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] TATANGELO Consiglier e relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier e A d. 17 / 12/2025 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 557 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 557 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto MEZZETTI Mauro (C.F.: MZZMRA 35D31 D643E ) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. e, altresì, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MZZLRT 67A13 H501Z ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giorgio (C.F.: DNTGRG 43P20 H501O ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VNTFMS 67C25 H501K ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7488/2021, pubblicatain data 11 novembre 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- natiper ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una condotta di diffamazione a suo dire da questi posta in essere nei suoi confronti. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma. Ric. n. 557/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Mezzetti, sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione degli artt. 2 e 75 cpp -omessa motivazione». Il ricorrente sostieneche avrebbe « … certamente errato il giu- dice di merito a non formulare una propria autonoma motiva- zione ed a richiamare, pressoché integralmente, nel proprio de- liberato la sentenza del giudice di pace penale in data 11.12.2018 (v. pag. 3 della sentenza) successiva, peraltro, all’atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] astenendosi così da una pro- pria doverosa motivazione e violando sul punto la univoca giu- risprudenza della Suprema Corte sulla prevenzione del giudizio civile rispetto alla sentenza penale.Si richiama a tal fine la sen- tenza della Suprema Corte III Civile n. 4929/15». 1.1Il motivo è infondato. La Corte d’appello non ha in alcun modo ritenuto vincolante, nel presente giudizio civile, la sentenza di assoluzione pronun- ciata dal Giudice di pace in sede penale. Ne ha semplicemente condivisa e fatta propria, del tutto legit- timamente, la motivazione, che ha, peraltro, adeguatamente richiamato e trascritto, nelle parti rilevanti ai fini della decisione della presente controversia. Tale motivazione, del resto, esprime in modo comprensibile e chiaro le ragioni della decisione adottata dalla stessa Corte d’appello sul gravame proposto in sede civile dal ricorrente, onde non sussiste il dedotto vizio di omessa motivazione. Per le medesime ragioni, non sussiste alcuna violazione degli artt. 2 e 75 c.p.p.. Ric. n. 557/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 2.Con il secondo motivo si denunzia «violazione dell’art. 652 cpp –erronea ed insufficiente motivazione». Il ricorrente deduce che sarebbe « palesemente errata ed in- sufficiente la motivazione della decisione la Corte di Appello», nella parte in cui ha condiviso e fatta propria la motivazione della decisione di assoluzione pronunciata in sede penale dal giudice di pace, non sussistendo alcuna efficacia vincolante di siffatta decisione in sede civile, ai sensi dell’art. 652 c.p.p.. 2.1Il motivo è infondato. Come già chiarito in relazione al primo motivo, la motivazione della sentenza penale del giudice di pace non è stata ritenuta in alcun modo vincolante nel giudizio civile, ma è stata condi- visa e fatta propria dalla Corte d’appello, oltre che adeguata- mente richiamata e trascritta, nelle parti rilevanti, ed essa esprime in modo comprensibile e chiaro le ragioni della deci- sione adottata sul gravame proposto in sede civile dal ricor- rente. Di conseguenza, va escluso in radice il dedotto vizio di motiva- zione, e ciò anche a prescindere dalla stessa ammissibilità di una siffatta censura, che non appare in linea con l’attuale for- mulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Tanto meno sussiste la dedotta violazione dell’art. 652 c.p.p.. 3.Con il terzo motivo si denunzia «ulteriore violazione artt. 75 e 652 cpp». Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe « af- fatto considerato la prevenzione temporale del giudizio civile, introdotto con citazione del 26.03.2013 rispetto alla successiva sentenza penale per insufficienza di prove (11.12.2018)», no- nostante l’esito assolutorio del giudizio penale non possa in- fluire sul giudizio civile anteriormente iniziato.Deduce, inoltre, che «la Corte di Appello di Roma, nonostante il giudicato for- matosi precedentemente con le due sentenze della Suprema Corte (Cass. Penale V n. 50398/16 e 3 Civile n. 7069/17 nonché Ric. n. 557/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 dello stesso Tribunale di Roma n.16288/2018) che avevano concordemente confermato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale parte offesa della diffamazione (definito nella lettera ironica “un suo devoto innominato condomino”) si attarda inutilmente nel va- lutare la lettera offensiva (dichiarata riservata personale) per- ché priva di carta intestata (??) e conferma dubbi (inesistenti) sulla persona del devoto innominato condomino». 3.1Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 3.1.1È infondata la censura di violazione degli artt. 75 e 652 c.p.p., per le medesime ragioni esposte in relazione ai primi due motivi del ricorso, cui si fa rinvio, non avendo la Corte d’ap- pello affatto ritenuto vincolante la decisione adottata in sede penale, ma avendo valutato e giudicato autonomamente sull’appello proposto in sede civile dal ricorrente. 3.1.2È inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la censura con cui si sostiene che la Corte d’appello, senza tener conto del giudicato che assume essersi formato in ordine all’accertamento di fatto relativo alla conoscenza, da parte del convenuto, dell’identità dell’autore della missiva alla quale aveva reagito con lo scritto che si assume diffamatorio, avrebbe messo in discussione tale circostanza di fatto. In proposito, infatti, manca, nel ricorso, un adeguato richiamo del contenuto degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda tale censura,il che non consente di esaminarla nel me- rito. In particolare, risulta inadeguato, al fine indicato, il solo par- ziale richiamo di un passaggio –riportato a p. 3 del ricorso – del contenuto della sentenza n. 50398/2016 di questa Corte, emessa a definizione del giudizio penale. 4.Con il quarto motivo si denunzia « violazione dell’art. 2909 c.c. sul giudicato». Ilricorrente deduce che «Come già illustrato nei superiori mo- tivi di gravame l’identificazione della parte offesa nella persona Ric. n. 557/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella lettera ironica del 18.03.2013 in cui si definisce “un suo devoto innominato condomino” non po- teva più essere messa in discussione dal giudice di merito in quanto l’accertamento ex art. 2909 c.c. “l’accertamento conte- nuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”». 4.1Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni esposte in relazione all’analoga censura avanzata con il terzo motivo e, cioè, per la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto manca, nel ricorso, un adeguato richiamo del contenuto degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda la sud- detta censura, il che non consente di esaminarla nel merito. In particolare, risulta inadeguato il solo parziale richiamo di un passaggio del contenuto della sentenza n. 50398/2016 di que- sta Corte, emessa a definizione del giudizio penale, a cui si è fatto già cenno. 5.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.000,00(quattromila/00), oltre € 200,00 (duecento/00)per esborsi, nonché spese generali ed ac- cessori di legge; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 557/2022 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e
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