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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 1996

Cassazione n. 46657/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/02/1996 [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/09/1999 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/06/2001 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma con sentenza 7 luglio 2020.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] Samir, FAYED Ari, OBAYA Ibrahim, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'OBAYA sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che non permetterebbero nemmeno di capire che tipo di contributo abbia dato l'imputato.

2.2. Illegittimità della motivazione per relationem in conseguenza della mancata risposta alle deduzioni difensive articolate in appello 2.3 Vizio di motivazione in relazione della determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Insussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. cinque cod pen non potendo Io stesso essere desunto unicamente dalla considerazione che i fatti contestati sono avvenuti in orario notturno.

3. i ricorsdAr

3.1. I motivi articolati in punto responsabilità risultano manifestamente infondati.

In particolare, risulta sussistente una puntuale ricostruzione dei fatti sulla base degli elementi acquisiti per effetto della richiesta di rito abbreviato avanzata dagli imputati.

Non viene considerato in sede di ricorso il significativo riscontro offerto dalle immagini acquisite in atti.

Sussiste una positiva valutazione in ordine alle dichiarazioni della persona offesa e non viene indicato nemmeno ìn sede di ricorso alcun profilo da cui desumere una volontà calunniatoria dì costui.

Risulta incontestata la presenza degli imputati nel tempo nel luogo dei fatti.

Risulta sufficientemente esplicitato il fatto che, pur avendo esercitato violenza il solo FAYED, la presenza dei complici doveva essere valutata alla stregua di rafforzamento della intimidazione.

Ne consegue la presenza di un'ampia motivazione con la cui effettiva portata il ricorrente nemmeno si confrontano e che dà conto della responsabilità di tutti gli imputati e che, per i suoi caratteri di completezza, logicità, congruità, coerenza con il contenuto del fascicolo processuale, non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in questa sede.

3.2. Inammissibile è il motivo con cui si contesta la mancata risposta ai motivi di appello senza nemmeno articolare quali sarebbero state le doglianze richiamate.In tema di ricorso per cassazione, infatti, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare.

Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame.

Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep. 03/03/1999- Rv. 212610; Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv. 225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007 - Rv. 236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782).

3.3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta prospettazione del tutto fallace posto che tali attenuanti risultano essere state concesse a tutti in sede di primo grado con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

3.4. Quanto all'aggravante della minorata difesa, sussiste adeguata motivazione da parte della Corte territoriale che evidenzia come le complessive circostanze in cui si è verificata la condotta in esame (pluralità di agenti, orario notturno, assenza di passanti) realizzi gli estremi per ritenere sussistente l'aggravante contestata.

Anche in questo caso si tratta di motivazione logica, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale con cui i ricorrenti nemmeno si confrontano e che pertanto risulta insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede.

3.5. Il trattamento sanzionatorio risulta partire da una pena base contenuta in valori inferiore ai valori medi che determina la non necessità di una motivazione che superi l'affermazione della congruità della pena.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del, ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/02/1996 [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/09/1999 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/06/2001 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma con sentenza 7 luglio 2020. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] Samir, FAYED Ari, OBAYA Ibrahim, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'OBAYA sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che non permetterebbero nemmeno di capire che tipo di contributo abbia dato l'imputato. 2.2. Illegittimità della motivazione per relationem in conseguenza della mancata risposta alle deduzioni difensive articolate in appello 2.3 Vizio di motivazione in relazione della determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Insussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. cinque cod pen non potendo Io stesso essere desunto unicamente dalla considerazione che i fatti contestati sono avvenuti in orario notturno. 3. i ricorsdAr 3.1. I motivi articolati in punto responsabilità risultano manifestamente infondati. In particolare, risulta sussistente una puntuale ricostruzione dei fatti sulla base degli elementi acquisiti per effetto della richiesta di rito abbreviato avanzata dagli imputati. Non viene considerato in sede di ricorso il significativo riscontro offerto dalle immagini acquisite in atti. Sussiste una positiva valutazione in ordine alle dichiarazioni della persona offesa e non viene indicato nemmeno ìn sede di ricorso alcun profilo da cui desumere una volontà calunniatoria dì costui. Risulta incontestata la presenza degli imputati nel tempo nel luogo dei fatti. Risulta sufficientemente esplicitato il fatto che, pur avendo esercitato violenza il solo FAYED, la presenza dei complici doveva essere valutata alla stregua di rafforzamento della intimidazione. Ne consegue la presenza di un'ampia motivazione con la cui effettiva portata il ricorrente nemmeno si confrontano e che dà conto della responsabilità di tutti gli imputati e che, per i suoi caratteri di completezza, logicità, congruità, coerenza con il contenuto del fascicolo processuale, non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in questa sede. 3.2. Inammissibile è il motivo con cui si contesta la mancata risposta ai motivi di appello senza nemmeno articolare quali sarebbero state le doglianze richiamate.In tema di ricorso per cassazione, infatti, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep. 03/03/1999- Rv. 212610; Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv. 225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007 - Rv. 236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782). 3.3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta prospettazione del tutto fallace posto che tali attenuanti risultano essere state concesse a tutti in sede di primo grado con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. 3.4. Quanto all'aggravante della minorata difesa, sussiste adeguata motivazione da parte della Corte territoriale che evidenzia come le complessive circostanze in cui si è verificata la condotta in esame (pluralità di agenti, orario notturno, assenza di passanti) realizzi gli estremi per ritenere sussistente l'aggravante contestata. Anche in questo caso si tratta di motivazione logica, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale con cui i ricorrenti nemmeno si confrontano e che pertanto risulta insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede. 3.5. Il trattamento sanzionatorio risulta partire da una pena base contenuta in valori inferiore ai valori medi che determina la non necessità di una motivazione che superi l'affermazione della congruità della pena. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del, ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 n
Sentenza Cassazione n. 46657/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris