CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30493/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazionedi legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di nondoversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, è manifestamenteinfondato poiché prospetta violazioni di norme palesemente smentite dagli attiprocessuali, in quanto nell'originario capo d'imputazione si contestavaall'imputato il danneggiamento di beni contenuti nella sua cella appartenentiall'amministrazione penitenziaria, e quindi da ritenersi destinati a pubblicoservizio, con conseguente configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635,secondo comma, n. 1), cod. pen. (da ritenersi contestata almeno in fatto), cuiconsegue ex lege la procedibilità d’ufficio;rilevato altresì che il motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimitànella parte in cui denuncia censure (relative al difetto di contestazionedell'aggravante e/o alla formulazione dell'imputazione) che non risultano esserestate previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto apena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - come si evinceanche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (siveda pag. 3-4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto –;considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuitàdel fatto, è altresì manifestamente infondato avendo la Corte territoriale escluso,nell’esercizio del proprio potere discrezionale, la sussistenza dei presuppostiapplicativi di cui all’art. 131-bis cod. pen. con motivazione esente dallelamentate violazioni e illogicità (si veda, in particolare, pag. 5 in cui sivalorizzano come elementi ostativi sia la non particolare tenuità dell’offesa allaluce delle modalità della condotta e del valore dei beni danneggiati sia l'abitualitàdel comportamento desunto dai numerosi precedenti specifici dell'imputato);ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dilegge e il difetto di motivazione in ordine al diniego della richiesta di una penasostitutiva della pena detentiva, è manifestamente infondato in quanto la Corteterritoriale, nell’esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha motivatotale diniego con corretti argomenti logici e giuridici, alla luce dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., espressamente richiamati dall’art. 58 l. n. 689/1981,trattandosi di soggetto che aveva dimostrato una personalità non incline alrispetto delle regole e indifferente all’effetto deterrente derivante dalleprecedenti condanne, nei confronti del quale, pertanto, sussistevano fondatimotivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute e che lasostituzione della pena non sarebbe stata funzionale all’esigenza di rieducazione(si veda, in particolare, pag. 6);ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente