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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 27812/2024

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024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18794/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t . rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 438/2019 depositatoil 10/05/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. –In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la A.S.L.

Napoli 1 Centro (di seguito ASL) propose domanda ultratardiva di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] - Ambulatorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Salus), dichiarato il 10.5.2012 , del credito di € 207.781,15, pretesoa titolo di ripetizione di indebito.

Espose a sostegno della domanda che, a seguito della notifica nel dicembre 2015 di un decreto ingiuntivo, aveva corrisposto complessivi € 452.806,79, di cui era in origine debitrice verso la società poi fallita, alla cessionaria dell’azienda di questa , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che però non aveva diritto al pagamento dell’intero, in quanto tenuta a rispondere anche dei debiti della cedente verso i dipendenti, ammontanti all’importo insinuato, che essa aveva in precedenza soddisfatto all’esito della procedura esecutiva presso terzi dagli stessi intentata nei suoi confronti.

2. – Il giudice delegato rigett ò la domanda in quanto «formulata ben oltre il termine di cui all'art 101 l .fall . , stante la avvenuta approvazione dello stato passivo tempestivo in data 8.1.2013», in assenza di prova della non imputabilità del ritardo, rilevandoneanche l’infondatezza, poiché la dedotta «duplicazione dei pagamenti» era stata effettuata «a soggetti diversi dalla fallita» e per «evidente negligenza della ricorrente».

3. – L’A SL propos e opposizione ex art. 98 l.fall. contro il provvedimento del G.D., facendo valere,a giustificazione del ritardo, le difficoltà riscontrate nella corretta ricostruzione della propria posizione creditoria nei confronti della società fallita, provocate dalla pendenza del giudizio promosso dal [OSCURATO:PERSONA] per la revocatoria dell'atto di cessione d’azienda.

Dedusse, in particolare, che solo a seguito dell’accoglimento di detta domanda con sentenza del 25.9.2017 ( poi passata in giudicato) , che aveva anche condannatola cessionaria a restituire l’ azienda al la procedura, essa aveva potutoindividuare il debitore contro cui azionare il credito ex art. 2033 c.c.: la declaratoria di inefficacia della cessione aveva infatti definitivamente ritrasferito al F allimento Salus l'intero patrimonio aziendale, compresa la somma insinuata, indebitamente versataa [OSCURATO:PERSONA].

4. – Il Tribunale di Napoli , con decreto del 10.5.2019, ha rigettato l’opposizione osservando che : i) l’accoglimento della domanda revocatorianon aveva determinato alcuna "retrocessione" dell’azienda ma solo l’inefficacia relativa dell’atto di cessione, con conseguente concorso dei creditori sul compendio aziendale ; ii) i debiti contratti dalla cessionaria successivamente all'atto di cessione restavano in capo alla stessa, che continuavaad esistere anche dopo la declaratoria di inefficacia dell'atto medesimo; iii)[OSCURATO:PERSONA] di Fisioterapia era l’unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla richiesta di ripetizione di indebito della ASL.

5. –La ASL ha proposto ricorsoin due motivi per la cassazione del decreto. [OSCURATO:PERSONA] ha resist ito con controricorso .

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

6. –Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.

“per il combinato disposto dell’art. 360 c.p.c. n. 3 e 5”, per avere il tribunale erroneamente inquadrato il credito azionato tra i « debiti contratti dalla cessionaria ([OSCURATO:PERSONA]) successivamente alla sottoscrizione dell’atto di cessione», quando invece il pagamento indebito si riferiva al credito in origine vantato dalla cedente poi fallita nei confronti della ASL, ed aver altresì omesso di considerare che si trattava di un credito sorto nel corso della procedura,in quanto compiutamente determinatosi nel mese di dicembre 2015, ma divenuto nuovamente esigibile nei confronti del Fallimento solo in seguito alla sentenza del Tribunale di Napoli del 25.9.2017che aveva disposto la restituzione dell’azienda, e perciò non soggetto al termine decadenziale di cui all’art. 101 l.fall., oltre che domandato in un tempo «assolutamente “ragionevole”, con ricorso presentato prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza.

Secondo la ricorrente , la decisione risulterebbe viziata , oltre che dall’omesso esame di un fatto decisivo, anche da extrapetizione , perché caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi.

6.1. – Il motivo , in parte infondato e in parte inammissibile, deve essere respinto.

6.2. –Inammissibile,perché del tutto fuori centro, è la censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per difetto sia di un “fatto” controverso decisivo– la cui nozione per consolidata giurisprudenza di questa Corte va riferita solo al “fatto storico”, ossia a ci rcostanz e storico-naturalistiche, e non anche a d argomentazioni o d eduzioni difensive(ex multis, Cass. Sez.

U, 16303/2018; Cass. 10525/2022) – sia d i un “omesso esame” da parte dei giudici di merito, i quali hanno in realtà esaminato tutte le allegazioni di parte , però attribuendo loro, come ad essi compete, una valenza giuridica diversa da quella auspicata dal ricorrente.

6.3. – N el decreto impugnato non si riviene poi alcun vizio di extrapetizione, che ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti delle domande ed eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato), mentre spetta pacificamente al giudice di merito il potere/dovere di definire l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio, onde precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo vincolo di decidere iuxta alligata et probata(Cass. 14802/2017 , 15734/2022, 8547/2024 ).

Difatti,il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, e di non pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, si rapporta a gli elementi essenziali rappresentati dalla causa petendie dal petitum, manon investe le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, né tantomeno comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti (quand’anche convergente)in ordine a fatti, atti e negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, la cui valutazione,necessaria ai fini della decisione, è devoluta al giudice a prescindere dalle opinioniespresse in proposito dai contendenti; in definitiva, non è configurabile un vizio di ultra o extra petizione al di fuori del caso – che qui palesemente non ricorre – di attribuzione alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass. 702/1968, 1616/2021, 16608/2021, 15734/2022, 6533/2024). 6.4.– Da ciò consegue che l a prospettazione dell’opponente circa l’epoca di insorgenza e di esigibilità del credito insinuato al passivo non vincolava di certo il tribunale, il quale, al contrario, era libero non solo di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva della pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass. 20932/2019).

7. –Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 2909 c.c. e 115, co.1, c.p.c. nonché dell’art. 104 - bis ult.co. l.fall. , in quanto il tribunale, nel negare l’effetto di “retrocessione” dell’azienda a seguito dell’esercizio vittorioso dell’azione revocatoria, per un verso non avrebbe rispettato l’autorità di giudicato ex art. 2909 c.c. sulla restituzione dell’azienda ordinata dal giudice, omettendo di porre a fondamento della decisione, ex art. 115, co. 1, c.p.c. la prova costituita dalla relativa sentenza n. 9517 del 25/09/2017di cui l’ASL, terzo, invocava l’efficacia riflessa; per altro verso, avrebbefinito per applicare erroneamente alla fattispecie in esame – pur non richiamandolo espressamente - il disposto di cui all’art. 104 bis, ult.co., l. fall. ( per cui « la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione»), estendendo al caso di specie la deroga ivi prevista per la diversa ipotesi dell’affitto di ramo d’azienda.

7.1. – Le censure sono infondate.

7.2. –Prescindendo dal difetto di autosufficienza del motivo in ordine al contenuto della menzionata sentenzan. 9517/2017, che ha accolto la domanda revocatoria proposta dal curatore fallimentare con riguardo all’atto di cessione di azienda, la decisione impugnata è conforme al principio in base al quale l’esperimento vittorioso dell’azione revocatoria comporta l’inefficacia relativa dell’atto revocato, poiché oggetto della domanda, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé – ne l caso in esame l’azienda – bensì la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata o concorsuale (Cass. Sez.

U, 12476/2020), non potendosi perciò ravvisare alcun effetto di “ retrocessione ” dell’azienda medesima.

Questa, e non la contestata applicazione dell’art. 104 - bis ult.co. l.fall., è la ratio decidendi, sul punto, del decreto impugnato.

7.3. –Risulta comunque dirimente il rilievo che il credito azionato dalla ASL in sede fallimentare èsorto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e non certo del Fallimento, essendo il diritto alla ripetizione derivato dall’avvenuto pagamento alla cessionaria, e non all’originaria creditrice, dell’intera somma portata dal decreto ingiuntivo dalla stessa notificato all’odierna ricorrente, nonostante quest’ultimaavesse già parzialmente estinto il debito.

7.4. – Correttamente, pertanto, il tribunale ha respinto l’opposizione limitandosi ad accertare l’insussistenza del credito insinuato, senza neppure statuire in ordine alla, invero evidente, ultratardività della domanda, proposta solo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a fronte di un credito sorto sin dal 2015, al momento del pagamento eseguito in favore della cessionaria.

8. – A l rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

9. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez.

U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e co ndanna la ricorrent e al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18794/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t . rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 438/2019 depositatoil 10/05/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. –In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la A.S.L. Napoli 1 Centro (di seguito ASL) propose domanda ultratardiva di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] - Ambulatorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Salus), dichiarato il 10.5.2012 , del credito di € 207.781,15, pretesoa titolo di ripetizione di indebito. Espose a sostegno della domanda che, a seguito della notifica nel dicembre 2015 di un decreto ingiuntivo, aveva corrisposto complessivi € 452.806,79, di cui era in origine debitrice verso la società poi fallita, alla cessionaria dell’azienda di questa , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che però non aveva diritto al pagamento dell’intero, in quanto tenuta a rispondere anche dei debiti della cedente verso i dipendenti, ammontanti all’importo insinuato, che essa aveva in precedenza soddisfatto all’esito della procedura esecutiva presso terzi dagli stessi intentata nei suoi confronti. 2. – Il giudice delegato rigett ò la domanda in quanto «formulata ben oltre il termine di cui all'art 101 l .fall . , stante la avvenuta approvazione dello stato passivo tempestivo in data 8.1.2013», in assenza di prova della non imputabilità del ritardo, rilevandoneanche l’infondatezza, poiché la dedotta «duplicazione dei pagamenti» era stata effettuata «a soggetti diversi dalla fallita» e per «evidente negligenza della ricorrente». 3. – L’A SL propos e opposizione ex art. 98 l.fall. contro il provvedimento del G.D., facendo valere,a giustificazione del ritardo, le difficoltà riscontrate nella corretta ricostruzione della propria posizione creditoria nei confronti della società fallita, provocate dalla pendenza del giudizio promosso dal [OSCURATO:PERSONA] per la revocatoria dell'atto di cessione d’azienda. Dedusse, in particolare, che solo a seguito dell’accoglimento di detta domanda con sentenza del 25.9.2017 ( poi passata in giudicato) , che aveva anche condannatola cessionaria a restituire l’ azienda al la procedura, essa aveva potutoindividuare il debitore contro cui azionare il credito ex art. 2033 c.c.: la declaratoria di inefficacia della cessione aveva infatti definitivamente ritrasferito al F allimento Salus l'intero patrimonio aziendale, compresa la somma insinuata, indebitamente versataa [OSCURATO:PERSONA]. 4. – Il Tribunale di Napoli , con decreto del 10.5.2019, ha rigettato l’opposizione osservando che : i) l’accoglimento della domanda revocatorianon aveva determinato alcuna "retrocessione" dell’azienda ma solo l’inefficacia relativa dell’atto di cessione, con conseguente concorso dei creditori sul compendio aziendale ; ii) i debiti contratti dalla cessionaria successivamente all'atto di cessione restavano in capo alla stessa, che continuavaad esistere anche dopo la declaratoria di inefficacia dell'atto medesimo; iii)[OSCURATO:PERSONA] di Fisioterapia era l’unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla richiesta di ripetizione di indebito della ASL. 5. –La ASL ha proposto ricorsoin due motivi per la cassazione del decreto. [OSCURATO:PERSONA] ha resist ito con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. –Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. “per il combinato disposto dell’art. 360 c.p.c. n. 3 e 5”, per avere il tribunale erroneamente inquadrato il credito azionato tra i « debiti contratti dalla cessionaria ([OSCURATO:PERSONA]) successivamente alla sottoscrizione dell’atto di cessione», quando invece il pagamento indebito si riferiva al credito in origine vantato dalla cedente poi fallita nei confronti della ASL, ed aver altresì omesso di considerare che si trattava di un credito sorto nel corso della procedura,in quanto compiutamente determinatosi nel mese di dicembre 2015, ma divenuto nuovamente esigibile nei confronti del Fallimento solo in seguito alla sentenza del Tribunale di Napoli del 25.9.2017che aveva disposto la restituzione dell’azienda, e perciò non soggetto al termine decadenziale di cui all’art. 101 l.fall., oltre che domandato in un tempo «assolutamente “ragionevole”, con ricorso presentato prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza. Secondo la ricorrente , la decisione risulterebbe viziata , oltre che dall’omesso esame di un fatto decisivo, anche da extrapetizione , perché caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi. 6.1. – Il motivo , in parte infondato e in parte inammissibile, deve essere respinto. 6.2. –Inammissibile,perché del tutto fuori centro, è la censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per difetto sia di un “fatto” controverso decisivo– la cui nozione per consolidata giurisprudenza di questa Corte va riferita solo al “fatto storico”, ossia a ci rcostanz e storico-naturalistiche, e non anche a d argomentazioni o d eduzioni difensive(ex multis, Cass. Sez. U, 16303/2018; Cass. 10525/2022) – sia d i un “omesso esame” da parte dei giudici di merito, i quali hanno in realtà esaminato tutte le allegazioni di parte , però attribuendo loro, come ad essi compete, una valenza giuridica diversa da quella auspicata dal ricorrente. 6.3. – N el decreto impugnato non si riviene poi alcun vizio di extrapetizione, che ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti delle domande ed eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato), mentre spetta pacificamente al giudice di merito il potere/dovere di definire l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio, onde precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo vincolo di decidere iuxta alligata et probata(Cass. 14802/2017 , 15734/2022, 8547/2024 ). Difatti,il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, e di non pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, si rapporta a gli elementi essenziali rappresentati dalla causa petendie dal petitum, manon investe le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, né tantomeno comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti (quand’anche convergente)in ordine a fatti, atti e negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, la cui valutazione,necessaria ai fini della decisione, è devoluta al giudice a prescindere dalle opinioniespresse in proposito dai contendenti; in definitiva, non è configurabile un vizio di ultra o extra petizione al di fuori del caso – che qui palesemente non ricorre – di attribuzione alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass. 702/1968, 1616/2021, 16608/2021, 15734/2022, 6533/2024). 6.4.– Da ciò consegue che l a prospettazione dell’opponente circa l’epoca di insorgenza e di esigibilità del credito insinuato al passivo non vincolava di certo il tribunale, il quale, al contrario, era libero non solo di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva della pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass. 20932/2019). 7. –Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 2909 c.c. e 115, co.1, c.p.c. nonché dell’art. 104 - bis ult.co. l.fall. , in quanto il tribunale, nel negare l’effetto di “retrocessione” dell’azienda a seguito dell’esercizio vittorioso dell’azione revocatoria, per un verso non avrebbe rispettato l’autorità di giudicato ex art. 2909 c.c. sulla restituzione dell’azienda ordinata dal giudice, omettendo di porre a fondamento della decisione, ex art. 115, co. 1, c.p.c. la prova costituita dalla relativa sentenza n. 9517 del 25/09/2017di cui l’ASL, terzo, invocava l’efficacia riflessa; per altro verso, avrebbefinito per applicare erroneamente alla fattispecie in esame – pur non richiamandolo espressamente - il disposto di cui all’art. 104 bis, ult.co., l. fall. ( per cui « la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione»), estendendo al caso di specie la deroga ivi prevista per la diversa ipotesi dell’affitto di ramo d’azienda. 7.1. – Le censure sono infondate. 7.2. –Prescindendo dal difetto di autosufficienza del motivo in ordine al contenuto della menzionata sentenzan. 9517/2017, che ha accolto la domanda revocatoria proposta dal curatore fallimentare con riguardo all’atto di cessione di azienda, la decisione impugnata è conforme al principio in base al quale l’esperimento vittorioso dell’azione revocatoria comporta l’inefficacia relativa dell’atto revocato, poiché oggetto della domanda, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé – ne l caso in esame l’azienda – bensì la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata o concorsuale (Cass. Sez. U, 12476/2020), non potendosi perciò ravvisare alcun effetto di “ retrocessione ” dell’azienda medesima. Questa, e non la contestata applicazione dell’art. 104 - bis ult.co. l.fall., è la ratio decidendi, sul punto, del decreto impugnato. 7.3. –Risulta comunque dirimente il rilievo che il credito azionato dalla ASL in sede fallimentare èsorto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e non certo del Fallimento, essendo il diritto alla ripetizione derivato dall’avvenuto pagamento alla cessionaria, e non all’originaria creditrice, dell’intera somma portata dal decreto ingiuntivo dalla stessa notificato all’odierna ricorrente, nonostante quest’ultimaavesse già parzialmente estinto il debito. 7.4. – Correttamente, pertanto, il tribunale ha respinto l’opposizione limitandosi ad accertare l’insussistenza del credito insinuato, senza neppure statuire in ordine alla, invero evidente, ultratardività della domanda, proposta solo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a fronte di un credito sorto sin dal 2015, al momento del pagamento eseguito in favore della cessionaria. 8. – A l rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 9. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e co ndanna la ricorrent e al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a