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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 marzo 1967

Cassazione n. 12394/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1967 avverso l'ordinanza del 17/04/2019 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con ordinanza del 17/04/2019 il Tribunale di Latina in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio.

Il ricorso è inammiissibile, in quanto Notifica non andata a buon fine al domicilio dell'imputato non seguita da altra notifica.

All'udienza il difensore di fiducia dichiara che la notifica all'imputato era andata a buon fine e che l'imputato era presente e si era allontanato.

Nulla aveva eccepito sulla notifica.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1967 avverso l'ordinanza del 17/04/2019 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con ordinanza del 17/04/2019 il Tribunale di Latina in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio. Il ricorso è inammiissibile, in quanto Notifica non andata a buon fine al domicilio dell'imputato non seguita da altra notifica. All'udienza il difensore di fiducia dichiara che la notifica all'imputato era andata a buon fine e che l'imputato era presente e si era allontanato. Nulla aveva eccepito sulla notifica. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12394/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris