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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25999/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,3415ANTONINO SGROI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - LODI,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorreNnutmeer o– re gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026avverso la sentenza n. 861/2022 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 25999/2026MILANO, depositata il 29/12/2022 R.G.N. 638/2022; Data pubblicazione 30/09/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, inparziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Milano-Lodi,in relazione al verbale unico di accertamento del 20 ottobre2020 con cui gli ispettori dell’I.T.L. e dell’INPS avevanocontestato la non genuinità degli appalti intercorsi tral’opponente e talune società, oltre ad aver riqualificato comesubordinata la collaborazione autonoma con il Sig. [OSCURATO:PERSONA].I giudici d’appello hanno confermato nel resto la pronuncia diprimo grado che aveva rigettato l’opposizione formulata neiconfronti dell’INPS, limitandosi ad accertare il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. a portare in detrazione sulla somma dovuta taluniimporti.2.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confrontidell’I.T.L. per difetto dell’interesse ad agire, essendo rivoltoavverso il verbale di accertamento ispettivo, in pacifica assenzadi ordinanza ingiunzione, non ancora emessa.3.

La Corte ha, invece, respinto i motivi dell’appello rivolti neiconfronti dell’Inps e concernenti la durata del procedimentoispettivo e la pretesa carenza di elementi essenziali del verbaledi accertamento.Numero registro generale 14709/2023Ha, altresì, rigettato il terzo e il quarto motivo di gravame cheN umero sezionale 3415/2026Numero di raccolta generale 25999/2026sollecitavano una diversa valutazione delle risultanze istruttorDieat a pubblicazione 30/09/2026circa la non genuinità degli appalti oggetto di causa.La Corte, sulla base del materiale probatorio acquisito, haritenuto che dalle «dichiarazioni, rese in sede ispettiva, cosìcome dalle deposizioni testimoniali acquisite in primo grado,emerge chiaramente come tutti i lavoratori erano sottoposti alpotere direttivo, organizzativo e di controllo della Otech che,controllava il lavoro svolto dai retail specialist e dai promoterformalmente assunti dalla [OSCURATO:PERSONA], e che non vi eraalcun rappresentante di quest’ultima società a controllare illavoro dagli stessi svolto, concretandosi in tal modol’eterodirezione di Otech».

Ha specificato ulteriori elementi cherafforzavano la qualificazione dell’appalto come non genuino,anche avuto riguardo all’altra società.

Ha concluso che «Leconcordi dichiarazioni dei lavoratori prima assunti da GeneralConsulting e poi da Pardgroup circa la modalità di instaurazionee svolgimento del rapporto, in particolare la individuazione inpersonale alle dipendenze o collaboratore di Otech del soggettoche impartiva direttive circa l’espletamento delle mansioniassegnate (mentre, al più, le società appaltatrici si occupavanodella gestione amministrativa del rapporto) confermano che siversi in una ipotesi di somministrazione irregolare dimanodopera, come correttamente accertato in sede ispettiva».I giudici milanesi hanno anche disatteso le doglianze relativealla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], confermando lariqualificazione del rapporto di lavoro come subordinato giàritenuta in primo grado.4.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso isoccombenti con cinque motivi; hanno resistito conNumero registro generale 14709/2023controricorso sia l’INPS, sia l’[OSCURATO:PERSONA] del LavoroN umero sezionale 3415/2026Numero di raccolta generale 25999/2026Milano-Lodi.

Data pubblicazione 30/09/2026All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo, che, come gli altri, può essere espostosecondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente,denuncia: «Violazione e falsa applicazione artt. 100 c.p.c., art.24, comma 3, d. lgs. n. 46/99, art. 10, comma 5, d. lgs. n.124/2004, art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».Si denuncia l’errore commesso dalla Corte territoriale«consistito nell’aver ritenuto inammissibile il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] e il Sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro, difettando, secondo la Corte territoriale, l’interesse adagire; tale statuizione è erronea in quanto il Dlgs 124/2004 haaccertativo anche al di fuori del rapporto previdenziale, ossia taliverbali possono essere utilizzati per l'adozione di eventualiprovvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte dialtre amministrazioni interessate; pertanto il soggettodestinatario di tali accertamenti ha un concreto interesse adimpugnare i verbali nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] primadell’emissione da parte di quest’ultimo dell’ordinanza diingiunzione ma anzi in prevenzione contro detta emissione».La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata sulpunto è dichiaratamente conforme alla giurisprudenza di questaCorte, con la quale parte ricorrente neanche si confronta (daultimo v.

Cass. n. 11381/2026).Invero, in tema di opposizione a sanzioni amministratiNvueme,r o irle gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autNoumneorom di ara ccolta generale 25999/2026impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di attDoat a pubblicazione 30/09/2026procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sullasituazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene inveceincisa soltanto quando l'amministrazione, sentiteeventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determinal'entità della sanzione e, a conclusione del procedimentoamministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione,dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interessedel privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n.32886/2018; conf.

Cass. n. 16319/2010; Cass. n. 18320/2007;diffusamente, Cass. n. 11369/2020).Diversa è, invece, la disciplina vigente nella materiacontributiva, spesso connessa a quella sanzionatoria del lavoro,essendo pacifico che in tale materia sia ammessa ex art. 24,comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 l’azione di accertamentonegativo con impugnazione del verbale di accertamentocontenente la pretesa al pagamento di crediti contributivi (Cass.n. 7211/2024; in conformità, Cass. n. 27132/2025).Pertanto, correttamente la sentenza d’appello ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA],mentre ha provveduto sul giudizio avente ad oggetto le pretesedell’INPS.2.

Il secondo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedell’art. 14, l. n. 689/81, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

Sideduce l’errore commesso dalla Corte territoriale «consistitonell’aver ritenuto congrua e ragionevole la duratadell’accertamento; rispetto al primo accesso ispettivo del22.03.2019, già nel giugno 2019 l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro i Milano - Lodi e l’INPS disponevano di tutti gli eleNmumeenrot rie gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026sufficienti per poter ritenere concluso l’accertamento oppNuumreer,o dsi era ccolta generale 25999/2026ne avessero ravvisato la necessità, per chiedere alla societDàat a pubblicazione 30/09/2026ricorrente eventuali chiarimenti e documenti integrativi».Il terzo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedell’art. 13, l. n. 689/81, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

Silamenta l’errore commesso dalla Corte territoriale «consistitonell’aver ritenuto che nel verbale unico di accertamento enotificazione fossero presenti tutti i requisiti richiesti dallegislatore, tra cui l’indicazione puntuale delle fonti di provadegli illeciti rilevati».I motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, nonpossono trovare accoglimento.Pregiudizialmente occorre rilevare che vengono fatti valere vizipropri della procedura di accertamento prodromicaall’irrogazione di una sanzione amministrativa ex lege n. 689/81che, tuttavia, non rappresenta oggetto del presente contenderesecondo quanto innanzi precisato.Questa Corte ha già rilevato in materia di accertamento dellesomme dovute per contributi previdenziali che sulla stessa nonpossono incidere vizi propri dell’accertamento ispettivo, adifferenza di quanto avviene proprio in materia di applicazionedi sanzioni amministrative in forza di quanto previsto,segnatamente, dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 (cfr.Cass. n. 4225/2018; Cass. n. 28987/2025).In ogni caso, poi, solo formalmente vengono dedotte violazionidi legge, ma, nella sostanza, si criticano apprezzamenti deigiudici d’appello che involgono il merito in quanto concernentila durata ragionevole del procedimento ispettivo e lacompletezza del verbale di accertamento.Numero registro generale 14709/2023È noto come sia inammissibile ogni censura che, purN umero sezionale 3415/2026Numero di raccolta generale 25999/2026formalmente prospettata come violazione o falsa applicazione dDait a pubblicazione 30/09/2026legge, investa in realtà la ricostruzione della vicenda storica ol’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuti dal giudicedi merito, sollecitando una diversa valutazione dei fatti.

Il viziodi cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. presuppone infattil’assunzione da parte del ricorrente, quale premessa delsindacato richiesto, che la fattispecie concreta sia quellaaccertata nella sentenza impugnata (Cass. n. 26307/2014;Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 8054/2014; Cass. n. 34476/2019;Cass. n. 33373/2019; Cass. n. 25950/2020).Infine, le doglianze in esame violano il canone della necessariaspecificità dei motivi di ricorso per cassazione in quanto nonriportano i contenuti rilevanti di gran parte degli atti su cui lecensure stesse si fondano, secondo quanto previsto a pena diinammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.3.

Il quarto motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».Si lamenta l’errore commesso dalla Corte territoriale «consistitonel fatto che, a fronte della pacifica difformità tra le dichiarazionirese dai lavoratori in sede ispettiva e quelle rese nell’istruttoriasvolta dinanzi al Giudice di primo grado, posto che, comeribadito anche dal Giudice di secondo grado, l’onere della provagravava sull’INPS quale creditore /attore in senso sostanziale,la Corte Territoriale avrebbe dovuto ritenere non raggiunta laprova dell’eterodirezione dei lavoratori de quo da parte di OtechItalia o, in subordine, avrebbe dovuto attribuire rilievoprobatorio alle dichiarazioni rese in udienza sotto giuramento eciò anche in considerazione del fatto che, il verbale diaccertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela diNumero registro generale 14709/2023falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficialeN umero sezionale 3415/2026Numero di raccolta generale 25999/2026come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun marginDeat a pubblicazione 30/09/2026di apprezzamento o da lui compiuti e non anche a quanto a luiriferito dai lavoratori».Il motivo è inammissibile.La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. soltanto quando il giudice abbiaquale esso avrebbe dovuto gravare secondo la distinzione trafatti costitutivi ed eccezioni.

Non è invece configurabile quandola doglianza investa la valutazione delle prove offerte dalle partio l’esito dell’accertamento probatorio (Cass. n. 15107/2013;Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; Cass. n.26739/2024).Pertanto, la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile quando,in situazione di mancata prova, il giudice applichi la relativaregola di giudizio ponendo l’onere a carico di una parte diversada quella individuata dalla disciplina sostanziale dellafattispecie; mentre, nella specie, la Corte territoriale ha fondatoil suo convincimento sulla base della valutazione delle proveacquisite, sebbene in difformità rispetto alle attese di chi ricorre.La Corte, poi, non ha affatto attribuito fede privilegiata ex art.2700 c.c. alle dichiarazioni rese agli ispettori, operandopiuttosto in consapevole coerenza con la giurisprudenza diquesta Corte secondo cui la valutazione complessiva dellerisultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggiorrilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti,nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essiriferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n.10634/2025; Cass. n. 24208/2020; Cass. n. 17555/2002).Occorre, dunque, ribadire il condiviso orientamento Nudmeerlola re gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026giurisprudenza di legittimità che giudica inammissibili mNoumtievroi ddi rai ccolta generale 25999/2026ricorso per cassazione con cui vengano criticate decisioni dDait a pubblicazione 30/09/2026giudici di merito per il solo fatto che abbiano attribuito maggioreispettiva piuttosto che alle testimonianze assunte durante ilprocesso (cfr. Cass. n. 29339/2025; Cass. n. 13054/2014;Cass. n. 13910/2001).Inoltre, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti noncoperti da efficacia probatoria privilegiata), costituisconoelemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso congli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivataintrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementiacquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965/2012; Cass. n.23252/2024).I ricorrenti, infine, neanche prospettano vizi radicali dimotivazione da ricondurre al parametro di cui al n. 4 dell’art.360 c.p.c.4.

Il quinto motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 1655 c.c. e 29 D. Lgs. 276/2003, in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.)».

Secondo la sintesi contenuta in ricorso, vienededotto l’errore della Corte milanese «consistito nel fatto che laCorte ha ritenuto non genuini gli appalti intercorsi con GeneralConsulting [OSCURATO:PERSONA] e Pardgroup quando invece, avutoriguardo delle dichiarazioni testimoniali acquisite dal Giudice diprimo grado e della documentazione in atti, sono stati provati irequisiti richiesti dalla normativa di legge ai fini della genuinitàdell’appalto, ossia l’esercizio del potere organizzativo e direttivonei confronti dei lavoratori utilizzati da parte dell’appaltatore el’assunzione in capo al medesimo, del rischio di impresa».Dall’inammissibilità del motivo che precede dNeumreivroa re gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026l’inammissibilità anche di questa censura che si fonda suN udmie ruo ndi ara ccolta generale 25999/2026diversa lettura del materiale probatorio, fondata sull’assuntDoat a pubblicazione 30/09/2026che i giudici del merito avrebbero dovuto dare prevalenza alledeposizioni rese in giudizio dai lavoratori.L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecieconcreta operata attraverso le risultanze di causa è estraneaall’esatta interpretazione della norma e, quindi, al vizio previstodall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Essa inerisce allavalutazione del materiale istruttorio e alla ricostruzione delfatto, attività riservate al giudice di merito e sindacabili incassazione soltanto nei limiti propri dei diversi paradigmiprevisti dall’art. 360 c.p.c. (Cass. 12144/2026; Cass.5817/2026; Cass. 35922/2023; Cass. 3340/2019; Cass.640/2019; Cass. 10320/2018; Cass. 24155/2017; Cass.195/2016)5.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto; le speseseguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favoredi ciascuna delle parti controricorrenti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamNuemnertoo re gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026delle spese liquidate in favore dell’INPS in euro 5.000,0N0u,m eorolt dri era ccolta generale 25999/2026euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesDeat a pubblicazione 30/09/2026generali nella misura del 15%, ed in euro 5.000,00, oltre speseprenotate a debito, in favore dell’I.T.L. di Milano-Lodi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,3415ANTONINO SGROI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - LODI,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorreNnutmeer o– re gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026avverso la sentenza n. 861/2022 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 25999/2026MILANO, depositata il 29/12/2022 R.G.N. 638/2022; Data pubblicazione 30/09/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, inparziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Milano-Lodi,in relazione al verbale unico di accertamento del 20 ottobre2020 con cui gli ispettori dell’I.T.L. e dell’INPS avevanocontestato la non genuinità degli appalti intercorsi tral’opponente e talune società, oltre ad aver riqualificato comesubordinata la collaborazione autonoma con il Sig. [OSCURATO:PERSONA].I giudici d’appello hanno confermato nel resto la pronuncia diprimo grado che aveva rigettato l’opposizione formulata neiconfronti dell’INPS, limitandosi ad accertare il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. a portare in detrazione sulla somma dovuta taluniimporti.2. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confrontidell’I.T.L. per difetto dell’interesse ad agire, essendo rivoltoavverso il verbale di accertamento ispettivo, in pacifica assenzadi ordinanza ingiunzione, non ancora emessa.3. La Corte ha, invece, respinto i motivi dell’appello rivolti neiconfronti dell’Inps e concernenti la durata del procedimentoispettivo e la pretesa carenza di elementi essenziali del verbaledi accertamento.Numero registro generale 14709/2023Ha, altresì, rigettato il terzo e il quarto motivo di gravame cheN umero sezionale 3415/2026Numero di raccolta generale 25999/2026sollecitavano una diversa valutazione delle risultanze istruttorDieat a pubblicazione 30/09/2026circa la non genuinità degli appalti oggetto di causa.La Corte, sulla base del materiale probatorio acquisito, haritenuto che dalle «dichiarazioni, rese in sede ispettiva, cosìcome dalle deposizioni testimoniali acquisite in primo grado,emerge chiaramente come tutti i lavoratori erano sottoposti alpotere direttivo, organizzativo e di controllo della Otech che,controllava il lavoro svolto dai retail specialist e dai promoterformalmente assunti dalla [OSCURATO:PERSONA], e che non vi eraalcun rappresentante di quest’ultima società a controllare illavoro dagli stessi svolto, concretandosi in tal modol’eterodirezione di Otech». Ha specificato ulteriori elementi cherafforzavano la qualificazione dell’appalto come non genuino,anche avuto riguardo all’altra società. Ha concluso che «Leconcordi dichiarazioni dei lavoratori prima assunti da GeneralConsulting e poi da Pardgroup circa la modalità di instaurazionee svolgimento del rapporto, in particolare la individuazione inpersonale alle dipendenze o collaboratore di Otech del soggettoche impartiva direttive circa l’espletamento delle mansioniassegnate (mentre, al più, le società appaltatrici si occupavanodella gestione amministrativa del rapporto) confermano che siversi in una ipotesi di somministrazione irregolare dimanodopera, come correttamente accertato in sede ispettiva».I giudici milanesi hanno anche disatteso le doglianze relativealla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], confermando lariqualificazione del rapporto di lavoro come subordinato giàritenuta in primo grado.4. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso isoccombenti con cinque motivi; hanno resistito conNumero registro generale 14709/2023controricorso sia l’INPS, sia l’[OSCURATO:PERSONA] del LavoroN umero sezionale 3415/2026Numero di raccolta generale 25999/2026Milano-Lodi. Data pubblicazione 30/09/2026All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, che, come gli altri, può essere espostosecondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente,denuncia: «Violazione e falsa applicazione artt. 100 c.p.c., art.24, comma 3, d. lgs. n. 46/99, art. 10, comma 5, d. lgs. n.124/2004, art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».Si denuncia l’errore commesso dalla Corte territoriale«consistito nell’aver ritenuto inammissibile il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] e il Sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro, difettando, secondo la Corte territoriale, l’interesse adagire; tale statuizione è erronea in quanto il Dlgs 124/2004 haaccertativo anche al di fuori del rapporto previdenziale, ossia taliverbali possono essere utilizzati per l'adozione di eventualiprovvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte dialtre amministrazioni interessate; pertanto il soggettodestinatario di tali accertamenti ha un concreto interesse adimpugnare i verbali nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] primadell’emissione da parte di quest’ultimo dell’ordinanza diingiunzione ma anzi in prevenzione contro detta emissione».La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata sulpunto è dichiaratamente conforme alla giurisprudenza di questaCorte, con la quale parte ricorrente neanche si confronta (daultimo v. Cass. n. 11381/2026).Invero, in tema di opposizione a sanzioni amministratiNvueme,r o irle gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autNoumneorom di ara ccolta generale 25999/2026impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di attDoat a pubblicazione 30/09/2026procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sullasituazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene inveceincisa soltanto quando l'amministrazione, sentiteeventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determinal'entità della sanzione e, a conclusione del procedimentoamministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione,dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interessedel privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n.32886/2018; conf. Cass. n. 16319/2010; Cass. n. 18320/2007;diffusamente, Cass. n. 11369/2020).Diversa è, invece, la disciplina vigente nella materiacontributiva, spesso connessa a quella sanzionatoria del lavoro,essendo pacifico che in tale materia sia ammessa ex art. 24,comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 l’azione di accertamentonegativo con impugnazione del verbale di accertamentocontenente la pretesa al pagamento di crediti contributivi (Cass.n. 7211/2024; in conformità, Cass. n. 27132/2025).Pertanto, correttamente la sentenza d’appello ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA],mentre ha provveduto sul giudizio avente ad oggetto le pretesedell’INPS.2. Il secondo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedell’art. 14, l. n. 689/81, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Sideduce l’errore commesso dalla Corte territoriale «consistitonell’aver ritenuto congrua e ragionevole la duratadell’accertamento; rispetto al primo accesso ispettivo del22.03.2019, già nel giugno 2019 l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro i Milano - Lodi e l’INPS disponevano di tutti gli eleNmumeenrot rie gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026sufficienti per poter ritenere concluso l’accertamento oppNuumreer,o dsi era ccolta generale 25999/2026ne avessero ravvisato la necessità, per chiedere alla societDàat a pubblicazione 30/09/2026ricorrente eventuali chiarimenti e documenti integrativi».Il terzo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedell’art. 13, l. n. 689/81, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Silamenta l’errore commesso dalla Corte territoriale «consistitonell’aver ritenuto che nel verbale unico di accertamento enotificazione fossero presenti tutti i requisiti richiesti dallegislatore, tra cui l’indicazione puntuale delle fonti di provadegli illeciti rilevati».I motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, nonpossono trovare accoglimento.Pregiudizialmente occorre rilevare che vengono fatti valere vizipropri della procedura di accertamento prodromicaall’irrogazione di una sanzione amministrativa ex lege n. 689/81che, tuttavia, non rappresenta oggetto del presente contenderesecondo quanto innanzi precisato.Questa Corte ha già rilevato in materia di accertamento dellesomme dovute per contributi previdenziali che sulla stessa nonpossono incidere vizi propri dell’accertamento ispettivo, adifferenza di quanto avviene proprio in materia di applicazionedi sanzioni amministrative in forza di quanto previsto,segnatamente, dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 (cfr.Cass. n. 4225/2018; Cass. n. 28987/2025).In ogni caso, poi, solo formalmente vengono dedotte violazionidi legge, ma, nella sostanza, si criticano apprezzamenti deigiudici d’appello che involgono il merito in quanto concernentila durata ragionevole del procedimento ispettivo e lacompletezza del verbale di accertamento.Numero registro generale 14709/2023È noto come sia inammissibile ogni censura che, purN umero sezionale 3415/2026Numero di raccolta generale 25999/2026formalmente prospettata come violazione o falsa applicazione dDait a pubblicazione 30/09/2026legge, investa in realtà la ricostruzione della vicenda storica ol’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuti dal giudicedi merito, sollecitando una diversa valutazione dei fatti. Il viziodi cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. presuppone infattil’assunzione da parte del ricorrente, quale premessa delsindacato richiesto, che la fattispecie concreta sia quellaaccertata nella sentenza impugnata (Cass. n. 26307/2014;Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 8054/2014; Cass. n. 34476/2019;Cass. n. 33373/2019; Cass. n. 25950/2020).Infine, le doglianze in esame violano il canone della necessariaspecificità dei motivi di ricorso per cassazione in quanto nonriportano i contenuti rilevanti di gran parte degli atti su cui lecensure stesse si fondano, secondo quanto previsto a pena diinammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.3. Il quarto motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».Si lamenta l’errore commesso dalla Corte territoriale «consistitonel fatto che, a fronte della pacifica difformità tra le dichiarazionirese dai lavoratori in sede ispettiva e quelle rese nell’istruttoriasvolta dinanzi al Giudice di primo grado, posto che, comeribadito anche dal Giudice di secondo grado, l’onere della provagravava sull’INPS quale creditore /attore in senso sostanziale,la Corte Territoriale avrebbe dovuto ritenere non raggiunta laprova dell’eterodirezione dei lavoratori de quo da parte di OtechItalia o, in subordine, avrebbe dovuto attribuire rilievoprobatorio alle dichiarazioni rese in udienza sotto giuramento eciò anche in considerazione del fatto che, il verbale diaccertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela diNumero registro generale 14709/2023falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficialeN umero sezionale 3415/2026Numero di raccolta generale 25999/2026come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun marginDeat a pubblicazione 30/09/2026di apprezzamento o da lui compiuti e non anche a quanto a luiriferito dai lavoratori».Il motivo è inammissibile.La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. soltanto quando il giudice abbiaquale esso avrebbe dovuto gravare secondo la distinzione trafatti costitutivi ed eccezioni. Non è invece configurabile quandola doglianza investa la valutazione delle prove offerte dalle partio l’esito dell’accertamento probatorio (Cass. n. 15107/2013;Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; Cass. n.26739/2024).Pertanto, la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile quando,in situazione di mancata prova, il giudice applichi la relativaregola di giudizio ponendo l’onere a carico di una parte diversada quella individuata dalla disciplina sostanziale dellafattispecie; mentre, nella specie, la Corte territoriale ha fondatoil suo convincimento sulla base della valutazione delle proveacquisite, sebbene in difformità rispetto alle attese di chi ricorre.La Corte, poi, non ha affatto attribuito fede privilegiata ex art.2700 c.c. alle dichiarazioni rese agli ispettori, operandopiuttosto in consapevole coerenza con la giurisprudenza diquesta Corte secondo cui la valutazione complessiva dellerisultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggiorrilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti,nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essiriferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n.10634/2025; Cass. n. 24208/2020; Cass. n. 17555/2002).Occorre, dunque, ribadire il condiviso orientamento Nudmeerlola re gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026giurisprudenza di legittimità che giudica inammissibili mNoumtievroi ddi rai ccolta generale 25999/2026ricorso per cassazione con cui vengano criticate decisioni dDait a pubblicazione 30/09/2026giudici di merito per il solo fatto che abbiano attribuito maggioreispettiva piuttosto che alle testimonianze assunte durante ilprocesso (cfr. Cass. n. 29339/2025; Cass. n. 13054/2014;Cass. n. 13910/2001).Inoltre, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti noncoperti da efficacia probatoria privilegiata), costituisconoelemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso congli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivataintrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementiacquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965/2012; Cass. n.23252/2024).I ricorrenti, infine, neanche prospettano vizi radicali dimotivazione da ricondurre al parametro di cui al n. 4 dell’art.360 c.p.c.4. Il quinto motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 1655 c.c. e 29 D. Lgs. 276/2003, in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.)». Secondo la sintesi contenuta in ricorso, vienededotto l’errore della Corte milanese «consistito nel fatto che laCorte ha ritenuto non genuini gli appalti intercorsi con GeneralConsulting [OSCURATO:PERSONA] e Pardgroup quando invece, avutoriguardo delle dichiarazioni testimoniali acquisite dal Giudice diprimo grado e della documentazione in atti, sono stati provati irequisiti richiesti dalla normativa di legge ai fini della genuinitàdell’appalto, ossia l’esercizio del potere organizzativo e direttivonei confronti dei lavoratori utilizzati da parte dell’appaltatore el’assunzione in capo al medesimo, del rischio di impresa».Dall’inammissibilità del motivo che precede dNeumreivroa re gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026l’inammissibilità anche di questa censura che si fonda suN udmie ruo ndi ara ccolta generale 25999/2026diversa lettura del materiale probatorio, fondata sull’assuntDoat a pubblicazione 30/09/2026che i giudici del merito avrebbero dovuto dare prevalenza alledeposizioni rese in giudizio dai lavoratori.L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecieconcreta operata attraverso le risultanze di causa è estraneaall’esatta interpretazione della norma e, quindi, al vizio previstodall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Essa inerisce allavalutazione del materiale istruttorio e alla ricostruzione delfatto, attività riservate al giudice di merito e sindacabili incassazione soltanto nei limiti propri dei diversi paradigmiprevisti dall’art. 360 c.p.c. (Cass. 12144/2026; Cass.5817/2026; Cass. 35922/2023; Cass. 3340/2019; Cass.640/2019; Cass. 10320/2018; Cass. 24155/2017; Cass.195/2016)5. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto; le speseseguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favoredi ciascuna delle parti controricorrenti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamNuemnertoo re gistro generale 14709/2023Numero sezionale 3415/2026delle spese liquidate in favore dell’INPS in euro 5.000,0N0u,m eorolt dri era ccolta generale 25999/2026euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesDeat a pubblicazione 30/09/2026generali nella misura del 15%, ed in euro 5.000,00, oltre speseprenotate a debito, in favore dell’I.T.L. di Milano-Lodi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]