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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 07658/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 5650anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è pure domiciliata; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente avverso la sentenza n. 5512/2019 del la Corte di appello di Venezia, depositatail giorno 3 dicembre 2019 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 febbraio 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:SOCIETA]. , premettendo di operare nella commercializzazione di giocattoli di importazione, haevocatoin giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , lamentando la contraffazione, ad opera della convenuta,di alcuni marchi di fatto e il compimento, da parte della stessa, di atti di concorrenza sleale.

Ha quindi domandato l’inibitoria delle condotteillecite poste in atto dalla controparte, il ritiro dal commercio dei prodotti che assumevalesivi dei propri diritti e il risarcimento dei danniasseritamente sofferti.

Ha resistito in giudizio [OSCURATO:SOCIETA].

Le domande attrici sono state respinte in primo grado con sentenza poi confermata dalla Corte di appello di Venezia.

2. ― La decisione resa dal Giudice del gravame è stata cassata da questa Corte con sentenza n. 18725 del 13 luglio 2018.

3. ― In sede di rinvio la Corte lagunare ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale, rigettando le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA].

Ha inoltre pronunciato condanna della detta società al pagamento delle spesedell’intero giudizio, a partire da quelle di primo grado.

4. ― Ricorre per cassazione, con sette motivi illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c..

Si deduce che la Corte di cassazione aveva demandato al Giudice del rinvio l’assunzione dei mezzi di prova e, all’esito dell’esperimento dell’attività istruttoria, la rivalutazione dei motivi di appello.

Deduce la ricorrente che l’utilizzo, da parte di questa Corte,del termine «risultanze» implicava che il Giudice di appello non dovesse apprezzare l’ammissibilità dei capitoli di prova che essa ricorrente aveva articolato.

Col secondo mezzo viene lamentata la violazione o falsa Sez.

I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 applicazione dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 244 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata.

Si assume che, avendo la Corte di legittimità cassato con rinviola sentenza di appello sancendo l’ammissibilità della prova testimoniale del preuso e demandando alla Corte veneta di valutare le risultanze della prova testimoniale, l’ammissibilità dei capitoli formulati rientrava nelle premesse logico - giuridiche de lla decisione cuiil Giudice del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi.

Col terzo motivo si oppone la nullità della sentenza in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

La ricorrente individua una contraddittorietà nella motivazione della decisione impugnata, posto che la Corte di appello avevaaffermato che la prova del preuso poteva essere desunta da una serie combinata di indizi,tratti anche dallaprova testimonialee aveva , al contempo, rigettato l’istanza di amm i ssione della provasuddetta, senza considerare che questa verteva «su specifici profili» che, «se visti nell’insieme del complessivo impianto probatorio agli atti, avrebbero portato a dimostrare il preuso da parte di [OSCURATO:PERSONA]».

Col quarto mezzo la sentenza impugnata è censurata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

La società istante fa questione di alcuni documenti (fatture e stampa di un sito web) che contrasterebbero con l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui non sarebbe stata presente agli atti documentazione attestante la vendita dei prodotti recante i marchi fatti valere in giudizio.

Il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Si deduce: che la Corte distrettuale avrebbe mancato di considerare che, «alla luce delle prove esistenti agli atti e comunque assumende in sede testimoniale in punto di risalenza dei marchi di [OSCURATO:PERSONA]», incombeva a [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare una eventuale preesistenza di propri segni distintivi; che il Giudice di appello avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione i fatti allegati da essa [OSCURATO:PERSONA], non specificamente contestati da [OSCURATO:SOCIETA]; che era dato di ravvisare Sez.

I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 plurimi elementi di prova che la Corte territoriale avrebbe invece trascurato. 1.1.― Tutti questi mezzi di censura investono la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto non provato il preuso dei marchi di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la contraffazione.

Si legge nella sentenza n. 18725 del 2018 di questa Corte che il Giudice di appello, conformandosi a quello di primo grado, a veva escluso la capacità distintiva dei pretesi marchi di fatto «perchè derivati da nomi o aggettivi di uso comune o dal nome del materiale utilizzato per produrre i giochi»; la stessa Corte territoriale, è spiegato nella sentenza di cassazione, aveva poi «affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato la preesistente commercializzazione e che tale prova avrebbe dovuto essere rigorosa, attesa la scarsa capacità distintiva dei pretesi marchi di fatto, ragion per cui [aveva] escluso la prova per testi articolata».

D opo aver rammentato che la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, la stessa Corte regolatrice ha osservatoquanto segue.

«[L]a debolezza dei marchi in considerazione non esclude che se ne possa provare il preuso al fine di poterli mantenere ed opporsi alla registrazione degli altri nel contesto territoriale in cui essi sono stati preusati, anche a mezzo della prova testimoniale il cui valore, naturalmente, dovrà essere apprezzata in comparazione alle complessive risultanze processuali ed in uno agli eventuali riscontri documentali offerti dalla parte, non potendosi attribuire ex se valore dirimente alla mancata pubblicizzazione con i mezzi di stampa e televisivi, dato che la strategia di vendita aziendale non includeva il ricorso a detti mezzi.

«La Corte di appello non ha dato corretta applicazione a questi principi in quanto ha prioritariamente escluso l'ammissibilità della prova testimoniale, le cui risultanze avrebbe dovuto invece valutare Sez.

I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 unitamente alle complessive emergenze istruttorie».

1.2. ― Ora, la fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare del marchio di fatto è integrata , in primo luogo, dall’uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore a d associare il segno stessoal prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintivae, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere «puramente locale», giusta l’art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i..

1.3. ― Con la sentenza qui impugnata la Corte di merito ha rilevato che i capitoli di prova testimoniale vertenti sul preuso dei marchi in contestazione risultavano formulati in modo eccessivamente generico,non essendo possibile evincersi da essi con quali modalità era avvenuto l’utilizzo dei vari segni distintivi, l’ambito di diffusione degli stessi e la loro notorietà tra il pubblico dei consumatori.

Ha aggiunto che l’assenza di riscontri quanto alle modalità di sfruttamento dei marchi impediva una valutazione della rilevanza delle prove, per come formulate, esigendo l’accertamento del preuso l’acquisto della notorietà del marchio, se pure in un ambito territoriale limitato.

Ha infine rimarcato che non era stata prodotta documentazione attestante la vendita dei prodotti con i marchi oggetto di causa a livello nazionale o in ambito locale e che risultava irrilevante quanto era stato prodotto in giudizio con riguardo al conferimento di un incarico, in epoca successiva ai comportamenti lamentati, avente ad oggetto la creazione di una pagina web in cui erano pubblicizzati i marchi di fatto della società [OSCURATO:PERSONA].

1.4. ― Eb be ne , la pronuncia della Corte di cassazione non ha stabilito alcunché quanto all’ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale dedotta, salvo escludere, come si è visto, che l’ingresso della stessa potesse essere negato in ragione dellasola scarsa capacità Sez.

I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 distintiva dei marchi controversi: l’unica enunciazioneresa, ai fini che qui interessano, si riassume nell’afferma zione per cui , dovendo considerarsimarchio di fatto anche il marchio debole quando lo stesso siaoggetto di preuso, la prova di tale preuso non può essere negata in considerazione della mera debolezza del marchio.

Ben si intende, dunque, che al Giudice del rinvio fosse solo precluso di respingere l’istanza di prova testimoniale per una ragione che contrastasse col richiamato principio di diritto : non certo di vagliarne l’ammissibilità e la rilevanza da altre angolazioni.

In tal senso, il primo mezzo di censura non coglie nel segno.

1.5. ― Parimenti da disattendere è il secondo motivo , che si fonda sul medesimo equivoco e che pretende, oltretutto, di attribuire alla sentenza della Corte di cassazione una portata diversa da quella sua propria: tale è infatti l’esito cui perviene la ricorrente quandoassume, in sintesi, che al Giudice del rinvio competessedi apprezzare le sole risultanze della prova, non anche di valutar e preventivamente l’ammissibilità della stessa.

In realtà, allorquando,nella sentenza di legittimità , si sottolinea l’esigenza di valutare le « risultanze » della prova testimoniale unitamente alle «complessive emergenze istruttorie » , non si nega affatto che la prova in discorsofosse sottratta al vaglio di ammissibilità e rilevanza del giudice del merito:più banalmente, si stabilisce quale uso dovesse fare la Cortedi rinvio de l materiale probatorio acquisito (il quale, come è ovvio, ben poteva comprendere, in ipotesi, la prova testimoniale di cui era stata domandata l’ammissione: quella stessa prova testimonialedi cui la prima sentenza di appello , errando, aveva invece esclusoa priori l’ammissibilità ) .

1.6. ― E’ infondato anche i l terzo motivo.

Non esiste antinomia logica tra l’affermazione per cui la prova del preuso può essere «desunta da una serie combinata di indizi, anche a mezzo della prova testimoniale» e la statuizione di rigetto, per Sez.

I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 genericità, della prova medesima.

La ricorrente, allorquando afferma che i capitoli «vertevano su singoli specifici profili che però ― se visti nell’insieme del complessivo impianto probatorio agli atti ― avrebbero portato a dimostrare il preuso da parte di [OSCURATO:PERSONA]» (ricorso, pag. 41) pretende vanamente di superare il giudizio di inammissibilitàdeicapitoli stessi: se i capitoli erano generici nella formulazione, come ritenuto dalla Corte di merito, deve escludersi che da essi potessero trarsi evidenze probatorie e deve negarsi, a cascata, alcuna possibilità di combinare la prova testimoniale ― che quindi non poteva avere ingresso nel giudizio ― con altre acquisizioni processuali.

1.7. ― Il quarto motivo è inammissibile.

La società istante fa questione non del mancato esame di fatti decisivi, ma della valutazione, che reputa non soddisfacente, del materiale probatorio.

Come è noto, l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile Sez.

I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 2014, n. 8054).

1.8. ― Il quinto motivo è inammissibile, in quanto si risolve in , massima parte, in una non consentita revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte di merito sulla scorta del materiale probatorio sottoposto al suo esame.

Per dedurrein cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.

In sede di legittimità, poi, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo « prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez.

U. 30 settembre 2020, n. 20867).

Non appare poi ammissibile la censura fondata sull’asserita violazione del principio di non contestazione.

Vero è che tale principio è posto dall’art. 115 c.p.c., di cui è stata lamentata la violazioneo falsa Sez.

I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 applicazione.

La doglianza, tuttavia è carente di specificità , giacché il motivo non chiariscequali siano state le specifiche condotte oggetto di allegazioneche l’odierna controricorrente non avrebbe contestato: va ricordato che l'onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sussiste anche quando si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum, in quanto non contestata (Cass. 23 luglio 2009, n. 17253).

2. ― Il sesto mezzo costituisce reiterazione dei motivi di ricorso che questa Corte aveva giudicato assorbiti nella sentenza da cui ha preso le mosse il giudizio di rinvio.

2.1. ― Esso è chiaramente inammissibile, in quanto , oltre a non denunciare vizi riconducibil i alle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., non investe alcuna decisione della Corte di appello, la quale ha reputato implicitamente assorbite le questioni riproposte col ricorso per cassazione.

3. ― Col settimo motivo si lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. per extrapetizi one e ultrapetizione .

L a ricorrentedi duole di ciò: la Corte di appello ha pronunciato, in sede di rinvio, sullespese di tutti i gradi del giudizio, modificando, in aumento, la liquidazione dellespese di lite di primo grado e del giudizio di appello definito con la sentenza poi cassata, nonostante fosse mancato gravame sul punto.

Aggiunge che l’aumento in questione risultava essere non solo inspiegabile e contra ius, ma pure di non poca entità.

3.1. ― Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. 13 giugno 2018, n. 15506; Cass. 7 novembre 2019, n.28698).

Sez.

I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 La Corte di appello aveva quindi il potere di regolare le spese del primo giudizio di appello, di quello di legittimità e di quello di rinvio, non anche del giudizio di primo grado.

Con riguardo alla statuizione che riguarda queste ultime la sentenzaimpugnata merita cassazione.

Non la merita, invece, con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello conclusosi con la pronuncia cassata, visto chela Corte aveva il dovere di provvedervie la doglianza relativa alla loro entità, del tutto generica, non integra unacensura proponibil e in questa sede.

4. ― In accoglimento del settimo motivo l a Corte annulla , dunque,la pronuncia impugnata limitatamente alla statuizione relativa allaliquidazionedelle spese del gi udizio di primo grado, disponendo che esse siano dovute nella misura stabilita dal Tribunale.

E’ dunque operata una cassazione con decisione nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

5. ― Le spese d el presente giudizio di legittimità possono essere compensate per l’intero , stante l’accoglimento parziale dell’impugnazione, mentre quelle del giudizio di rinvio sono poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] , soccombente nel merito, e vengono liquidate nell’importo già stabilito dallaCorte di appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con riguardo alla statuizione delle spese relative al primo grado, disponendo in conformità di quanto stabilito, al riguardo, dal Tribunale di Venezia; compensa le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 5650anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è pure domiciliata; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente avverso la sentenza n. 5512/2019 del la Corte di appello di Venezia, depositatail giorno 3 dicembre 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 febbraio 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:SOCIETA]. , premettendo di operare nella commercializzazione di giocattoli di importazione, haevocatoin giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , lamentando la contraffazione, ad opera della convenuta,di alcuni marchi di fatto e il compimento, da parte della stessa, di atti di concorrenza sleale. Ha quindi domandato l’inibitoria delle condotteillecite poste in atto dalla controparte, il ritiro dal commercio dei prodotti che assumevalesivi dei propri diritti e il risarcimento dei danniasseritamente sofferti. Ha resistito in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. Le domande attrici sono state respinte in primo grado con sentenza poi confermata dalla Corte di appello di Venezia. 2. ― La decisione resa dal Giudice del gravame è stata cassata da questa Corte con sentenza n. 18725 del 13 luglio 2018. 3. ― In sede di rinvio la Corte lagunare ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale, rigettando le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]. Ha inoltre pronunciato condanna della detta società al pagamento delle spesedell’intero giudizio, a partire da quelle di primo grado. 4. ― Ricorre per cassazione, con sette motivi illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.. Si deduce che la Corte di cassazione aveva demandato al Giudice del rinvio l’assunzione dei mezzi di prova e, all’esito dell’esperimento dell’attività istruttoria, la rivalutazione dei motivi di appello. Deduce la ricorrente che l’utilizzo, da parte di questa Corte,del termine «risultanze» implicava che il Giudice di appello non dovesse apprezzare l’ammissibilità dei capitoli di prova che essa ricorrente aveva articolato. Col secondo mezzo viene lamentata la violazione o falsa Sez. I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 applicazione dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 244 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata. Si assume che, avendo la Corte di legittimità cassato con rinviola sentenza di appello sancendo l’ammissibilità della prova testimoniale del preuso e demandando alla Corte veneta di valutare le risultanze della prova testimoniale, l’ammissibilità dei capitoli formulati rientrava nelle premesse logico - giuridiche de lla decisione cuiil Giudice del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi. Col terzo motivo si oppone la nullità della sentenza in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. La ricorrente individua una contraddittorietà nella motivazione della decisione impugnata, posto che la Corte di appello avevaaffermato che la prova del preuso poteva essere desunta da una serie combinata di indizi,tratti anche dallaprova testimonialee aveva , al contempo, rigettato l’istanza di amm i ssione della provasuddetta, senza considerare che questa verteva «su specifici profili» che, «se visti nell’insieme del complessivo impianto probatorio agli atti, avrebbero portato a dimostrare il preuso da parte di [OSCURATO:PERSONA]». Col quarto mezzo la sentenza impugnata è censurata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. La società istante fa questione di alcuni documenti (fatture e stampa di un sito web) che contrasterebbero con l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui non sarebbe stata presente agli atti documentazione attestante la vendita dei prodotti recante i marchi fatti valere in giudizio. Il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Si deduce: che la Corte distrettuale avrebbe mancato di considerare che, «alla luce delle prove esistenti agli atti e comunque assumende in sede testimoniale in punto di risalenza dei marchi di [OSCURATO:PERSONA]», incombeva a [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare una eventuale preesistenza di propri segni distintivi; che il Giudice di appello avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione i fatti allegati da essa [OSCURATO:PERSONA], non specificamente contestati da [OSCURATO:SOCIETA]; che era dato di ravvisare Sez. I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 plurimi elementi di prova che la Corte territoriale avrebbe invece trascurato. 1.1.― Tutti questi mezzi di censura investono la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto non provato il preuso dei marchi di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la contraffazione. Si legge nella sentenza n. 18725 del 2018 di questa Corte che il Giudice di appello, conformandosi a quello di primo grado, a veva escluso la capacità distintiva dei pretesi marchi di fatto «perchè derivati da nomi o aggettivi di uso comune o dal nome del materiale utilizzato per produrre i giochi»; la stessa Corte territoriale, è spiegato nella sentenza di cassazione, aveva poi «affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato la preesistente commercializzazione e che tale prova avrebbe dovuto essere rigorosa, attesa la scarsa capacità distintiva dei pretesi marchi di fatto, ragion per cui [aveva] escluso la prova per testi articolata». D opo aver rammentato che la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, la stessa Corte regolatrice ha osservatoquanto segue. «[L]a debolezza dei marchi in considerazione non esclude che se ne possa provare il preuso al fine di poterli mantenere ed opporsi alla registrazione degli altri nel contesto territoriale in cui essi sono stati preusati, anche a mezzo della prova testimoniale il cui valore, naturalmente, dovrà essere apprezzata in comparazione alle complessive risultanze processuali ed in uno agli eventuali riscontri documentali offerti dalla parte, non potendosi attribuire ex se valore dirimente alla mancata pubblicizzazione con i mezzi di stampa e televisivi, dato che la strategia di vendita aziendale non includeva il ricorso a detti mezzi. «La Corte di appello non ha dato corretta applicazione a questi principi in quanto ha prioritariamente escluso l'ammissibilità della prova testimoniale, le cui risultanze avrebbe dovuto invece valutare Sez. I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 unitamente alle complessive emergenze istruttorie». 1.2. ― Ora, la fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare del marchio di fatto è integrata , in primo luogo, dall’uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore a d associare il segno stessoal prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintivae, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere «puramente locale», giusta l’art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i.. 1.3. ― Con la sentenza qui impugnata la Corte di merito ha rilevato che i capitoli di prova testimoniale vertenti sul preuso dei marchi in contestazione risultavano formulati in modo eccessivamente generico,non essendo possibile evincersi da essi con quali modalità era avvenuto l’utilizzo dei vari segni distintivi, l’ambito di diffusione degli stessi e la loro notorietà tra il pubblico dei consumatori. Ha aggiunto che l’assenza di riscontri quanto alle modalità di sfruttamento dei marchi impediva una valutazione della rilevanza delle prove, per come formulate, esigendo l’accertamento del preuso l’acquisto della notorietà del marchio, se pure in un ambito territoriale limitato. Ha infine rimarcato che non era stata prodotta documentazione attestante la vendita dei prodotti con i marchi oggetto di causa a livello nazionale o in ambito locale e che risultava irrilevante quanto era stato prodotto in giudizio con riguardo al conferimento di un incarico, in epoca successiva ai comportamenti lamentati, avente ad oggetto la creazione di una pagina web in cui erano pubblicizzati i marchi di fatto della società [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. ― Eb be ne , la pronuncia della Corte di cassazione non ha stabilito alcunché quanto all’ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale dedotta, salvo escludere, come si è visto, che l’ingresso della stessa potesse essere negato in ragione dellasola scarsa capacità Sez. I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 distintiva dei marchi controversi: l’unica enunciazioneresa, ai fini che qui interessano, si riassume nell’afferma zione per cui , dovendo considerarsimarchio di fatto anche il marchio debole quando lo stesso siaoggetto di preuso, la prova di tale preuso non può essere negata in considerazione della mera debolezza del marchio. Ben si intende, dunque, che al Giudice del rinvio fosse solo precluso di respingere l’istanza di prova testimoniale per una ragione che contrastasse col richiamato principio di diritto : non certo di vagliarne l’ammissibilità e la rilevanza da altre angolazioni. In tal senso, il primo mezzo di censura non coglie nel segno. 1.5. ― Parimenti da disattendere è il secondo motivo , che si fonda sul medesimo equivoco e che pretende, oltretutto, di attribuire alla sentenza della Corte di cassazione una portata diversa da quella sua propria: tale è infatti l’esito cui perviene la ricorrente quandoassume, in sintesi, che al Giudice del rinvio competessedi apprezzare le sole risultanze della prova, non anche di valutar e preventivamente l’ammissibilità della stessa. In realtà, allorquando,nella sentenza di legittimità , si sottolinea l’esigenza di valutare le « risultanze » della prova testimoniale unitamente alle «complessive emergenze istruttorie » , non si nega affatto che la prova in discorsofosse sottratta al vaglio di ammissibilità e rilevanza del giudice del merito:più banalmente, si stabilisce quale uso dovesse fare la Cortedi rinvio de l materiale probatorio acquisito (il quale, come è ovvio, ben poteva comprendere, in ipotesi, la prova testimoniale di cui era stata domandata l’ammissione: quella stessa prova testimonialedi cui la prima sentenza di appello , errando, aveva invece esclusoa priori l’ammissibilità ) . 1.6. ― E’ infondato anche i l terzo motivo. Non esiste antinomia logica tra l’affermazione per cui la prova del preuso può essere «desunta da una serie combinata di indizi, anche a mezzo della prova testimoniale» e la statuizione di rigetto, per Sez. I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 genericità, della prova medesima. La ricorrente, allorquando afferma che i capitoli «vertevano su singoli specifici profili che però ― se visti nell’insieme del complessivo impianto probatorio agli atti ― avrebbero portato a dimostrare il preuso da parte di [OSCURATO:PERSONA]» (ricorso, pag. 41) pretende vanamente di superare il giudizio di inammissibilitàdeicapitoli stessi: se i capitoli erano generici nella formulazione, come ritenuto dalla Corte di merito, deve escludersi che da essi potessero trarsi evidenze probatorie e deve negarsi, a cascata, alcuna possibilità di combinare la prova testimoniale ― che quindi non poteva avere ingresso nel giudizio ― con altre acquisizioni processuali. 1.7. ― Il quarto motivo è inammissibile. La società istante fa questione non del mancato esame di fatti decisivi, ma della valutazione, che reputa non soddisfacente, del materiale probatorio. Come è noto, l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile Sez. I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 2014, n. 8054). 1.8. ― Il quinto motivo è inammissibile, in quanto si risolve in , massima parte, in una non consentita revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte di merito sulla scorta del materiale probatorio sottoposto al suo esame. Per dedurrein cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. In sede di legittimità, poi, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo « prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867). Non appare poi ammissibile la censura fondata sull’asserita violazione del principio di non contestazione. Vero è che tale principio è posto dall’art. 115 c.p.c., di cui è stata lamentata la violazioneo falsa Sez. I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 applicazione. La doglianza, tuttavia è carente di specificità , giacché il motivo non chiariscequali siano state le specifiche condotte oggetto di allegazioneche l’odierna controricorrente non avrebbe contestato: va ricordato che l'onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sussiste anche quando si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum, in quanto non contestata (Cass. 23 luglio 2009, n. 17253). 2. ― Il sesto mezzo costituisce reiterazione dei motivi di ricorso che questa Corte aveva giudicato assorbiti nella sentenza da cui ha preso le mosse il giudizio di rinvio. 2.1. ― Esso è chiaramente inammissibile, in quanto , oltre a non denunciare vizi riconducibil i alle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., non investe alcuna decisione della Corte di appello, la quale ha reputato implicitamente assorbite le questioni riproposte col ricorso per cassazione. 3. ― Col settimo motivo si lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. per extrapetizi one e ultrapetizione . L a ricorrentedi duole di ciò: la Corte di appello ha pronunciato, in sede di rinvio, sullespese di tutti i gradi del giudizio, modificando, in aumento, la liquidazione dellespese di lite di primo grado e del giudizio di appello definito con la sentenza poi cassata, nonostante fosse mancato gravame sul punto. Aggiunge che l’aumento in questione risultava essere non solo inspiegabile e contra ius, ma pure di non poca entità. 3.1. ― Il motivo è fondato nei termini che seguono. Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. 13 giugno 2018, n. 15506; Cass. 7 novembre 2019, n.28698). Sez. I –RG5650/2020 camera di consiglio16.2.2023 La Corte di appello aveva quindi il potere di regolare le spese del primo giudizio di appello, di quello di legittimità e di quello di rinvio, non anche del giudizio di primo grado. Con riguardo alla statuizione che riguarda queste ultime la sentenzaimpugnata merita cassazione. Non la merita, invece, con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello conclusosi con la pronuncia cassata, visto chela Corte aveva il dovere di provvedervie la doglianza relativa alla loro entità, del tutto generica, non integra unacensura proponibil e in questa sede. 4. ― In accoglimento del settimo motivo l a Corte annulla , dunque,la pronuncia impugnata limitatamente alla statuizione relativa allaliquidazionedelle spese del gi udizio di primo grado, disponendo che esse siano dovute nella misura stabilita dal Tribunale. E’ dunque operata una cassazione con decisione nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto. 5. ― Le spese d el presente giudizio di legittimità possono essere compensate per l’intero , stante l’accoglimento parziale dell’impugnazione, mentre quelle del giudizio di rinvio sono poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] , soccombente nel merito, e vengono liquidate nell’importo già stabilito dallaCorte di appello. P.Q.M. La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con riguardo alla statuizione delle spese relative al primo grado, disponendo in conformità di quanto stabilito, al riguardo, dal Tribunale di Venezia; compensa le spese del
Sentenza Cassazione n. 07658/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris