CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), quale procuratrice e inrappresentanza della società "AMCO – [OSCURATO:PERSONA].P.A.", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzoNumero registro generale 3257/2024Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 12280/2026Data pubblicazione 01/05/2026Pec in atti.-controricorrente-nonché contro-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7572/2023depositata il 23/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso lasentenza n. 7572 del 23 novembre 2023, con cui la Corte d’Appello diRoma, nel contraddittorio con le intervenute società cessionarie delcredito, prima [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. epoi [OSCURATO:SOCIETA]. quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rigettava l’appello incidentale diStefano Morelli e l’appello principale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] eIgino Morelli e confermava la sentenza n. 4109/2019, con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato i coniugi Marrocchini-Morelli, in qualità difideiussori della società [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento in solido della sommagarantita di euro 58.960,00, oltre interessi, ed aveva altresì dichiaratol’inefficacia, nei confronti della originaria parte attrice [OSCURATO:PERSONA] del Fucinos.p.a., della vendita al figlio [OSCURATO:PERSONA] dell’unico cespiteimmobiliare di loro proprietà in Anzio.Resistono, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]. eNumero registro generale 3257/2024Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 12280/2026Data pubblicazione 01/05/2026IQERA ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice e in rappresentanza dellasocietà AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Le altre parti indicate in epigrafe restano intimate.2. E’ stata formulata proposta di definizione accelerata, cui iricorrenti si sono opposti.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.I ricorrenti e la banca controricorrente hanno depositato rispettivamemoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano “ex art. 360, n.3 c.p.c.per violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c.”.Lamentano che la corte territoriale avrebbe erroneamenteinterpretato ed applicato l’art. 1957 cod. civ., ritenendo sufficiente, alfine di evitare la decadenza dall’azione nei confronti dei garanti comeprevista dalla disposizione citata, la semplice diffida di pagamentoinviata con raccomandata a/r.Sostengono, per contro, che la corte territoriale avrebbe dovutovalorizzare il fatto che l’istituto bancario, pur avendo diffidato ladebitrice ed i garanti al pagamento, non aveva coltivato diligentementein sede giudiziale le azioni di recupero del proprio credito.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.1.2. Dalla lettura dell’impugnata sentenza si evince che la corteromana, dopo aver correttamente dichiarato la nullità parziale dellafideiussione limitatamente alle tre clausole (artt. 2, 6 e 8), riproduttivedi quelle dello schema ABI dichiarate nulle dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, perchéanticoncorrenziali, ha precisato che, ferma la nullità della clausola ditotale esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 cod. civ. di cui all’art. 6del contratto, resta invece valida la successiva clausola di cui all’art. 7,non colpita da nullità, che prevede il pagamento del fideiussore “a primarichiesta”: per effetto di tale clausola, infatti, resta parzialmenteNumero registro generale 3257/2024Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 12280/2026Data pubblicazione 01/05/2026derogata la disposizione di cui all’art. 1957 cod. civ., nel senso che neltermine semestrale è necessaria e sufficiente una semplice richiestastragiudiziale di pagamento, senza necessità di una azione giudiziale (v.p. 15 dell’impugnata sentenza).1.3. Così argomentando, la corte territoriale ha svolto unamotivazione scevra da vizi logico-giuridici, che resiste al sindacato dilegittimità.Premesso che non risulta essere stata messa in discussione laqualificazione del contratto in termini di fideiussione recante clausola dipagamento “a prima richiesta”, non essendo stata impugnataspecificatamente sul punto la relativa statuizione, va osservato comequesta Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che, ove ildebitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplicerichiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattiziaal termine previsto dall’art. 1957 cod. civ..Dunque, in una tale ipotesi, “l’osservanza dell’onere di cui alla citatadisposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta dipagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dallaproposizione di un’azione giudiziaria” (principio affermato da Cass., n.13078/2008; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass., n.25344/2024; Cass., n. 30185/2022; Cass., n. 22346/2017).Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle piùrecenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove leparti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a primarichiesta, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola didecadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito,giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c.,esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predettadisposizione” (cfr. Cass., n. 835/2025; Cass., n. 31509/2021; Cass., n.22346/2017).Numero registro generale 3257/2024Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 12280/2026Data pubblicazione 01/05/2026Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionaleesegesi del citato art. 1957 cod. civ. - secondo cui, pur nonrichiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deveritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione dellagaranzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azionegiurisdizionale nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o delfideiussore (v. tra le tante Cass., n. 11759/2002, Rv. 556691 – 01;Cass., n. 1724/2016) - ha precisato che la decadenza del creditore daldiritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcuninteresse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti,pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).Nella specie la fideiussione prestata dagli odierni ricorrenticonteneva l’impegno del garante ad adempiere “a semplice richiestascritta”, clausola derogativa della previsione di cui all’art. 1957 cod. civ.,non colpita da nullità.Correttamente la corte d’appello ha attribuito rilievo alla lettera dellabanca di richiesta di pagamento immediato, ribadita nelle richiestesuccessive, e scrupolosamente ha motivato in conformità dei suindicatiprincipi di diritto.1.3. Del pari inammissibile è l’ulteriore censura che compone ilmotivo - e che denuncia un omesso esame, da parte dell’impugnatasentenza, del comportamento omissivo dell’istituto bancario, che, adetta dei ricorrenti, avrebbe trascurato di coltivare il recupero del credito– dato che non si correla per nulla con l’impugnata sentenza, che inmotivazione menziona espressamente l’invio, al debitore principale ed aifideiussori, di numerose e reiterate richieste di adempimento da partedella banca creditrice. Le altre considerazioni svolte dai ricorrenti circa illasso di tempo intercorso tra la prima diffida e le successive richiestesono parimenti inammissibili, posto che sollecitano a questa SupremaCorte un nuovo esame del fatto e della prova, estraneo al giudizio diNumero registro generale 3257/2024Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 12280/2026Data pubblicazione 01/05/2026legittimità.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano “ex art. 360, n.3c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e ss. c.c. e 1957c.c.”.Lamentano che, nell’interpretare e fare applicazione al caso di speciedell’art. 1957 cod. civ., la corte romana sarebbe incorsa nella violazionedei canoni di ermeneutica contrattuale.2.1. Il motivo è inammissibile.Vengono dai ricorrenti riproposte, seppure sotto diversa forma, lequestioni poste dal primo motivo, e ne segue pertanto la medesimasorte.Vale al riguardo sottolineare come si sia da questa Corte precisatoche l’interpretazione secondo cui, in presenza di una clausola di"pagamento a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", l'onereimposto al creditore dall'art. 1957 c.c. si considera assolto con lasemplice richiesta stragiudiziale di pagamento inviata al garante entro ilprevisto termine semestrale – fonda la sua ratio, basata sul criterioermeneutico di cui all'art. 1363 cod. civ., nell'esigenza di non creare unainsanabile contraddizione tra le clausole contrattuali, atteso che,diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le dueclausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (v. Cass.,n. 5179/2025).3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,n. 4 cod. proc. civ, la violazione e la falsa applicazione dell’artt. 132, n.4 cod. proc. civ.Lamentano che la corte territoriale, per un verso, non si sarebbeavveduta della “acclarata insussistenza di qualsivoglia credito neiriguardi dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] così comeampiamente argomentata sulla scorta dei primi due motivi di ricorso”,Numero registro generale 3257/2024Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 12280/2026Data pubblicazione 01/05/2026mentre, per altro verso, sarebbe incorsa in errore nel ritenere l’esistenzadi indizi gravi, precisi e concordanti, traendone, altrettantoerroneamente, la prova della scientia damni in capo al beneficiariodell’atto dispositivo.3.1. Il motivo è inammissibile.Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, ilricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canonilegali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.,non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lostesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella meracontrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata (v. tra le tante Cass., n. 9461/2021; Cass., n.28319/2017).Inoltre, in tema di ragionamento presuntivo, è stato costantementeribadito che qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto icaratteri della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatticoncreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativoragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,competendo a questa Corte di controllare se la norma dell'art. 2729 cod.civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazioneastratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta;nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la criticadeve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nelragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non puòsvolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticandoNumero registro generale 3257/2024Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 12280/2026Data pubblicazione 01/05/2026la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultinodalla motivazione, vizio valutabile, ove del caso, nei ristretti limiti diammissibilità di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v. tra le tante,Cass., n. 18611/2021; Cass., n. 29635/2018; Cass., n. 9054/2022).Nella specie il motivo non risulta dedotto in conformità ai suindicatiprincipi di diritto, ed è pertanto inammissibile, giacché sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge i ricorrentiin realtà sollecitano una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass., Sez. Un., n. 34476/2019).4. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna delle controricorrenti società [OSCURATO:SOCIETA]. eAMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono lasoccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art.96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cuieuro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna iricorrenti al solidale pagamento della somma di euro 2.000,00 in favoredella Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 3257/2024Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 12280/2026Data pubblicazione 01/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 13 gennaio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]