CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09375/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19642/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 135/ 05/ 17 depositata il 19/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 135/05/17 del 19/01/2017, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 394/06/15 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti della cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009. 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] e il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] non si costituivano in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che con istanza del 22/07/2024 AE comunicava l’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia e chiedeva una pronuncia di cessazione della materia del contendere. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 2.1.Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte dichiara l’es