CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25390/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata a seguito di annullamento da parte di questa Corte, con sentenza del 12 marzo 2025, limitatamente alla confisca del denaro, della sentenza del Tribunale di Milano del 17 dicembre 2024 - con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei direclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ordinata la confisca della somma di denaro pari a euro 1.300,00 — è stata ordinata la confisca del denaro oggetto di sequestro nei confronti dell'imputato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia. 3. Il ricorrente, con motivo unico, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce, a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di restituzione della somma di euro 900,00, che: questa Corte ha annullato la sentenza emessa ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen. limitatamente alla confisca del denaro, rinviando per nuovo esame sul punto; nella sentenza di annullamento è stato evidenziato che era stata ordinata la confisca della somma trovata nelle disponibilità dell'imputato per importo largamente eccedente il prezzo della dose ceduta, senza motivare in alcun modo la disposta ablazione; nel giudizio di rinvio le parti hanno concordemente richiesto la confisca limitatamente alla somma di euro 130,00 e la restituzione dell'ulteriore somma; inopinatamente, il Tribunale ha disposto la confisca di tutto il denaro sequestrato, pari a euro 1.030,00; il Tribunale non ha rispettato il canone normativo di cui all'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale il giudice del rinvio deve decidere con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata. Deduce, inoltre, che: il Tribunale non si è uniformato alla sentenza di annullamento disponendo la confisca ex art. 240, comma 1, cod. pen. della somma di euro 1.030,00 in quanto profitto del delitto contestato; l'art. 240, comma 1, cod. pen. prevede la confisca facoltativa delle cose che costituiscono il profitto del reato; nel caso in esame all'imputato è stata contestata una sola condotta di cessione a terzi e a titolo oneroso di sostanza stupefacente; la presunta, e mai contestata, "continuativa e fiorente attività di spaccio", di cui alla pag. 5 dell'impugnata sentenza, è del tutto estranea alla regiudicanda; manca il nesso tra il reato ascrittogli e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità; la confisca è illegittima, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre presunte condotte illecite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 22. La sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. del 17 dicembre 2024 è stata pronunciata nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, come si rileva dal capo di imputazione, era stato contestato all'imputato di avere, in Milano, 1'11 settembre 2024, ceduto in favore di altra persona una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 2,59 in cambio della somma di euro 130,00. Con tale sentenza veniva disposta la confisca dell'intera somma sequestrata al ricorrente, pari a euro 1.030,00. Questa Corte, con sentenza del 12 marzo 2025, ha annullato la suindicata sentenza limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano in diversa composizione. In particolare, la Corte ha rilevato che era stata ordinata la confisca della somma trovata nella disponibilità dell'imputato «di importo ,largamente eccedente il prezzo della dose ceduta, "0 C44'senza motivare in alcunyla disposta ablazione, ove si consideri che non si è chiarito neanche se con essa veniva attinto il provento dell'attività di spaccio o, invece, il denaro di cui il possessore non aveva provato la legittima provenienza». Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio, ha disposto nuovamente la confisca dell'intera somma, ritenendo che risultasse «evidente il nesso di pertinenzialità con l'illecito della somma oggetto di sequestro, emergendo dalle risultanze processuali come la somma custodita nel marsupio indossato dall'imputato costituisse provento dell'attività di spaccio dello stesso» e che le circostanze emerse «comprovino l'esistenza di una continuativa e fiorente attività di spaccio al dettaglio posta in essere dall'imputato presso la propria abitazione». Ciò premesso, deve rilevarsi che questa Corte ha costantemente affermato il principio che nel caso di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R n. 309 del 1990 può costituire oggetto di confisca ex art. 240 cod. pen. solo la somma di denaro che si accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente e che costituisca, dunque, profitto del reato (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Rv. 262399 - 01; Sez. 3, n. 8312 del 19/01/2010, Adii, non mass.). Nel caso in esame il profitto del reato è costituito dalla sola somma di euro 130,00, provento della vendita dello stupefacente indicata nell'imputazione. Il Tribunale, pur avendo correttamente richiamato il suindicato principio e affermato che l'ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito commesso, ha ordinato la confisca all'intera somma di euro 1.030,00 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato senza tenere conto che per la somma di euro 900,00, 3eccedente la somma di euro 130,00 ottenuta dall'imputato per la vendita dello stupefacente, difettava, evidentemente, il nesso con il fatto-reato contestato. Va, dunque, disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro eccedente l'importo di euro 130,00. evít L'annullamento va disposto, ai sensi dell'art. 620Yc0d. proc. pen., senza rinvio non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e non essendo possibile, sulla base degli elementi disponibili, una rivalutazione del tema relativo alla rimanente somma di euro 900,00 che, pertanto, va restituita in favore dell'avente diritto. Stante la cessazione della misura di sicurezza, deve eseguirsi, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., la comunicazione del dispositivo al Procuratore generale presso questa Corte. P.Q.M. P.Q.M