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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 1974

Cassazione n. 38761/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1974 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 13 ottobre 2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per la ricettazione di un telefono cellulare. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che il reato avrebbe dovuto essere ricondotto nella fattispecie di cui all'art. 648 capoverso cod.pen., visto che il telefono cellulare aveva un modesto valore economico ed era stato restituito al proprietario, e che la Corte di appello aveva giustificato il diniego dell'attenuante facendo riferimento all'elevato numero di precedenti penali dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, la Corte di appello ha evidenziato che era già stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., -e quindi era stata già valutata la speciale tenuità del danno patrimoniale in base al modesto valore del telefono cellulare -, e che non sussistevano altri elementi per ritenere il fatto di particolare tenuità, alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato: trattasi di valutazione di merito, sulla quale non è ammesso sindacato in questa sede, per cui il ricorso è manifestamente infondato.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1974 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 13 ottobre 2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per la ricettazione di un telefono cellulare. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che il reato avrebbe dovuto essere ricondotto nella fattispecie di cui all'art. 648 capoverso cod.pen., visto che il telefono cellulare aveva un modesto valore economico ed era stato restituito al proprietario, e che la Corte di appello aveva giustificato il diniego dell'attenuante facendo riferimento all'elevato numero di precedenti penali dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, la Corte di appello ha evidenziato che era già stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., -e quindi era stata già valutata la speciale tenuità del danno patrimoniale in base al modesto valore del telefono cellulare -, e che non sussistevano altri elementi per ritenere il fatto di particolare tenuità, alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato: trattasi di valutazione di merito, sulla quale non è ammesso sindacato in questa sede, per cui il ricorso è manifestamente infondato. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38761/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris