Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:295
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 maggio 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]251/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of Customs & Excise
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA]]
«Sesta direttiva IVA – Articolo 28 – Aliquota ridotta (aliquota zero) – Cessione di case mobili – Esclusione della dotazione fornita con la casa mobile dall’applicazione dell’aliquota zero»
I –
Introduzione
1. L’art. 28 della Sesta direttiva IVA (
2
) (in prosieguo: la «Sesta direttiva») consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri a determinate condizioni di mantenere per un periodo transitorio
aliquote IVA ridotte. Conformemente a tale disciplina il [OSCURATO:PERSONA] applica un’aliquota dello 0% (esenzione dall’IVA con
diritto di deduzione dell’imposta versata a monte, denominata anche
zero-rating
) alla cessione di determinate case mobili (Wohnwagen). L’aliquota zero non si applica, tuttavia, all’arredo rimovibile (
removable contents
) (
3
) delle case mobili.
2. Tale circostanza è oggetto di contestazione nella causa principale ad opera della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «ricorrente»). Essa afferma che casa mobile e arredo costituiscono
una
cessione. Secondo i principi della Sesta direttiva ad un’unica cessione potrebbe applicarsi una sola aliquota IVA. Nel presente
caso si tratterebbe dell’aliquota zero, che si applica alla parte principale della cessione, ovvero alla casa mobile.
3. Con il suo rinvio pregiudiziale la Court of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [England & Wales] chiede di chiarire se sia corretta la
tesi della ricorrente. In caso di risposta affermativa, ad avviso del giudice a quo ciò comporterebbe la disapplicazione delle
norme nazionali che prevedono una tassazione separata ad aliquota normale per la cessione della dotazione interna.
II –
Contesto normativo
A –
Disposizioni rilevanti della Sesta direttiva IVA
4. L’art. 12, n. 3, della Sesta direttiva (
4
) disciplina l’aliquota normale dell’IVA, che non può essere inferiore al 15%, nonché le aliquote ridotte che possono trovare
applicazione a determinate prestazioni elencate nell’allegato H.
5. Rispetto a tale disciplina l’art. 28, n. 2, della Sesta direttiva (
5
) consente deroghe transitorie:
«Nonostante l’articolo 12, paragrafo 3, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 28 terdecies [(
6
)] si applicano le disposizioni seguenti:
a) Possono essere mantenute le esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente e le aliquote ridotte inferiori
all’aliquota minima prescritta all’articolo 12, paragrafo 3 in materia di aliquote ridotte, applicabili al 1° gennaio 1991,
conformi alla legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti figuranti all’articolo 17, ultimo trattino della seconda
direttiva dell’11 aprile 1967 [(
7
)] (…)».
B –
Disposizioni nazionali
6. [OSCURATO:PERSONA] 30 del [OSCURATO:PERSONA] 1994 (legge sull’IVA) reca la disciplina di dettaglio delle prestazioni soggette ad
esenzione con diritto alla deduzione dell’IVA versata a monte (
zero-rating
). Er le prestazioni, cui è applicabile l’aliquota zero, la Subsection 2 di tali disposizioni rinvia all’allegato 8 del [OSCURATO:PERSONA] 1994. Il gruppo 9 di questo allegato menziona, al numero 1, «le case mobili di dimensioni superiori a quelle
attualmente consentite a rimorchi trainati da veicoli a motore con peso senza carico inferiore ai 2030 chilogrammi».
7. Da una nota vincolante (
8
) relativa al numero 1 discende che l’esenzione a favore delle case mobili non si applica al loro arredo rimovibile (
removable contents
).
III –
Fatti e questione pregiudiziale
8. [OSCURATO:PERSONA] gestisce villaggi turistici e nell’ambito di tale attività vende case mobili nuove di grandi dimensioni, da utilizzare
come unità fisse, che sono collocate nei suoi villaggi. Le case mobili disponibili vengono offerte ai clienti pronte all’uso
e dotate di arredo. I clienti non possono esprimere alcuna preferenza quanto alla dotazione.
9. Le fatture emesse dal fabbricante delle case mobili alla [OSCURATO:PERSONA] riportano separatamente il prezzo della casa mobile senza
IVA, nonché il prezzo dell’arredo (
9
) comprensivo di IVA all’aliquota normale. [OSCURATO:PERSONA] aliena quindi le case mobili al consumatore finale ad un prezzo unitario
che comprende altresì la tariffa per lo stazionamento nel villaggio. In tale prezzo non è prevista una ventilazione specifica
degli importi per singoli beni, né in alcun modo viene indicata l’IVA.
10. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto senza successo dinanzi ai [OSCURATO:PERSONA] of Customs & Excise il rimborso dell’IVA versata per l’arredo
delle case mobili. Anche nei precedenti gradi del procedimento la ricorrente ha visto respingere la propria tesi, secondo
cui l’aliquota zero deve essere applicata all’intera casa mobile, comprensiva dell’arredo.
11. Con decisione 24 maggio 2004, depositata nella cancelleria della Corte a distanza di più di un anno, in data 15 giugno 2005,
la Court of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [England & Wales], adita col ricorso della [OSCURATO:PERSONA], ha sottoposto alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE
la seguente questione pregiudiziale:
«Laddove uno Stato membro abbia esercitato, in forza dell’art. 28, n. 2, lett. a), della [Sesta direttiva IVA] il diritto
di emanare disposizioni nazionali in deroga, volte ad applicare l’aliquota zero alla cessione di determinati beni, ma abbia
nelle medesime designato articoli che non vanno inclusi nell'ambito di applicazione dell’aliquota zero (gli «articoli esclusi»),
se il fatto che sussista un’unica cessione di beni (comprendente gli articoli esclusi) precluda agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà
di imporre l’IVA ad aliquota normale alla cessione degli articoli esclusi».
IV –
Valutazione giuridica
12. Non è controverso che la pertinente disposizione nazionale debba considerarsi una normativa derogatoria largamente conforme
ai requisiti del regime transitorio di cui all’art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva (
10
). Occorre in particolare prendere le mosse dal fatto che l’aliquota zero fosse applicabile a determinate case mobili già al
1° gennaio 1991 e che tale disciplina è ispirata da motivi di interesse sociale esattamente definiti a favore del consumatore
finale ai sensi dell’art. 17 della Seconda direttiva IVA (
11
).
13. Inoltre, ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale (
12
), le parti concordano sul fatto che nella presente fattispecie l’applicazione dell’aliquota zero all’arredo è esclusa in base
alla normativa nazionale, in quanto si applica la deroga della nota relativa al numero 1, gruppo 9, allegato 8 del [OSCURATO:PERSONA] 1994.
14. Occorre soltanto chiarire se ai sensi della Sesta direttiva sia necessario considerare la cessione di una casa mobile comprensiva
di arredo secondo le modalità della presente fattispecie come una prestazione globale cui è applicabile un’aliquota IVA, e
cioè l’aliquota zero, che è l’aliquota applicabile alla casa mobile in quanto parte principale della cessione. In altri termini
si chiede se la direttiva contrasti con una normativa nazionale che prescrive l’assoggettamento della cessione di case mobili
e del loro arredo a diverse aliquote d’imposta.
A –
Sull’interpretazione dell’art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva
15. L’art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri il mantenimento in via transitoria di disposizioni
derogatorie che erano applicabili al 1° gennaio 1991. La direttiva rimanda pertanto alle rispettive disposizioni nazionali.
La loro configurazione risulta di conseguenza decisiva ai fini della definizione delle prestazioni esenti da imposta. Ai sensi
delle pertinenti norme del [OSCURATO:PERSONA] è esente soltanto la casa mobile in quanto tale, ma non il suo arredo.
16. Tale disposizione nazionale deve in via di principio essere osservata in maniera rigorosa, e, conformemente alla chiara lettera
dell’art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva, non può essere estesa, come rilevano a ragione il governo del [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA]; l’unica ipotesi ammissibile sarebbe una restrizione della disposizione derogatoria (
13
). L’art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva costituisce, infatti, una sorta di clausola di
stand still
. La disposizione era già contenuta nella versione originaria della direttiva e permetteva allora la validità transitoria
delle disposizioni derogatorie in vigore al 31 dicembre 1975. Essa era diretta ad impedire che l’immediata abrogazione delle
agevolazioni non comprese nella direttiva producesse ingiustizie sociali (
14
).
17. Le disposizioni nazionali derogatorie che possono essere mantenute ai sensi dell’art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva,
si discostano sotto vari profili dal sistema della direttiva e devono pertanto essere interpretate restrittivamente (
15
).
18. Tale sistema è caratterizzato dai seguenti elementi. In via di principio tutte le operazioni effettuate a titolo oneroso all’interno
del paese da un soggetto passivo, nonché l’importazione di beni sono soggette all’IVA (art. 2 della Sesta direttiva). In tale
contesto trova applicazione in generale l’aliquota normale definita dettagliatamente nell’art. 12, n. 3, lett. a), primo comma,
della direttiva.
19. Tuttavia la stessa direttiva prevede una serie di deroghe a tale principio che sono sovente ispirate da ragioni di natura
socio-politica. [OSCURATO:PERSONA] membri possono infatti assoggettare determinate operazioni ad un’aliquota ridotta (
16
). Ulteriori operazioni sono totalmente esenti da IVA in base all’art. 13 della Sesta direttiva.
20. La Sesta direttiva prevede – a prescindere da determinate possibilità di opzione degli [OSCURATO:PERSONA] membri – un catalogo tassativo
delle operazioni esenti o soggette ad un’aliquota ridotta. Ciò è funzionale all’obiettivo di armonizzare nella misura più
ampia possibile l’imposizione dell’IVA e in tal modo di escludere distorsioni della concorrenza. Inoltre l’armonizzazione
garantisce un gettito fiscale omogeneo all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri ed i relativi contributi alle risorse proprie della
Comunità.
21. In deroga a tale disciplina, in conformità dell’art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva, possono essere oggetto di
agevolazioni anche operazioni non rientranti tra le operazioni esenti o soggette ad aliquota ridotta, definite dalla stessa
direttiva. Si tratta piuttosto di ulteriori agevolazioni non armonizzate ispirate da motivi sociali che dipendono da scelte
politiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
17
). Il presente caso verte su una fattispecie di tale tipo.
22. Inoltre le modalità con cui è congegnata l’agevolazione attualmente in questione si discostano dal sistema della direttiva.
Quest’ultima prevede solo determinate aliquote ridotte, che non possono essere inferiori al 5%. Se tali aliquote trovano applicazione,
il diritto alla deduzione dell’IVA versata a monte rimane acquisito. Per contro, in caso di totale esenzione dall’IVA ai sensi
dell’art. 13 della Sesta direttiva, la deduzione dell’imposta a monte è esclusa (
18
). Tale disposizione esenta dall’imposta soltanto il valore aggiunto che si produce allo stadio finale prima della prestazione
all’acquirente finale.
23. Al contrario lo
zero-rating
che trova applicazione nella causa principale consiste in un’agevolazione molto più ampia. Quando si applica l’aliquota zero,
la prestazione si considera formalmente come tassata, in modo da conservare il diritto alla deduzione dell’imposta versata
a monte. Tale particolare forma di esenzione non esenta pertanto solo il valore aggiunto che si produce nella cessione al
consumatore finale, bensì anche il valore prodotto nei precedenti stadi. Tale esenzione dagli effetti particolarmente ampi
è estranea di per sé alla direttiva (
19
), ai sensi della quale soltanto le cessioni all’interno della Comunità risultano esenti, pur conservando un diritto alla deduzione
dell’imposta a monte (
20
). In tale contesto lo
zero-rating
non agisce, tuttavia, quale agevolazione, ma tiene semplicemente conto della circostanza che l’obbligo tributario si trasferisce
sull’acquirente nello Stato di destinazione.
B –
Sulla compatibilità delle disposizioni nazionali derogatorie col diritto comunitario
24. L’art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva consente solo il mantenimento di disposizioni nazionali derogatorie che siano
compatibili
col diritto
comunitario
. Questa condizione, espressamente recepita nella direttiva solo nel 1992, può essere intesa soltanto nel senso che la disposizione
nazionale deve
per il resto
essere conforme ai requisiti della normativa comunitaria, quindi nella misura in cui non sia lo stesso art. 28 ad ammettere
deroghe, come accade ad esempio con l’aliquota d’imposta o con il diritto alla deduzione dell’imposta versata a monte.
25. La Corte ha il potere di esaminare se siano soddisfatte le condizioni prescritte dall’art. 28 della Sesta direttiva per il
mantenimento di corrispondenti norme nazionali. Lo spessore di tale esame è limitato, in quanto il diritto comunitario riserva
determinati margini agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ad esempio con riguardo alla determinazione delle finalità di interesse sociale perseguite
con un’esenzione (
21
). Tuttavia tale limitazione non vale quanto all’osservanza, per il resto, del diritto comunitario. La Corte ha infatti già
esaminato disposizioni derogatorie nazionali alla luce del rispetto del principio della neutralità fiscale (
22
).
26. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sola applicazione dell’aliquota zero alla cessione della parte esterna della casa mobile, ma non
all’arredo con cui essa viene venduta, viola i principi comunitari relativi a prestazioni composte.
1. Sulla giurisprudenza della Corte relativa a prestazioni composte
27. La Sesta direttiva non contiene alcuna specifica disposizione destinata a chiarire a quali condizioni una pluralità di prestazioni
tra loro connesse debba essere trattata come unica prestazione complessiva (
23
). Tuttavia nella sentenza CPP (
24
) la Corte ha preso posizione sulla questione formulando le seguenti, fondamentali considerazioni:
«A questo riguardo, tenuto conto della duplice circostanza che, da un lato, dall’art. 2, n. 1, della Sesta direttiva, discende
che ciascuna prestazione di servizi dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall’altro, la prestazione
costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare
la funzionalità del sistema dell’IVA, occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per
stabilire se il soggetto passivo fornisca al consumatore, considerato come consumatore medio, più prestazioni principali distinte
o un’unica prestazione».
28. Quando l’operazione di cui trattasi è costituita da una serie di elementi e di atti, si deve pertanto anzitutto prendere in
considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione considerata, per determinare se ci si trovi di fronte
a più prestazioni distinte o ad un’unica prestazione (
25
). Ogni volta che occorre prendere una tale decisione siffatta, si profila un conflitto tra due diversi obiettivi. Da un lato,
infatti, vi è l’esigenza di valutare le varie prestazioni singole in modo differenziato in base alla loro natura. Dall’altro
lato, tuttavia, una eccessiva divisione di una prestazione complessiva in più prestazioni singole da qualificare autonomamente
rende più difficile l’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (
26
).
29. Va sottolineato che si configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono essere considerati
nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione
accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale (
27
). Una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela
un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (
28
).
30. Ciò vale anche quando due o più elementi forniti dal soggetto passivo al consumatore, considerato come consumatore medio,
sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione
avrebbe carattere artificiale (
29
).
31. Occorre ricordare che la questione relativa alla portata di un’operazione può rivestire importanza, sotto il profilo dell’IVA,
non solo per individuare il luogo delle operazioni imponibili, ma altresì per l’applicazione dell’aliquota d’imposta o delle
disposizioni relative alle esenzioni contenute nella Sesta direttiva (
30
). Se un’esenzione è applicabile alla parte principale di una prestazione complessiva, tale esenzione, in base ai principi
descritti, può allora essere estesa anche alle parti secondarie della prestazione che sarebbero imponibili se considerate
come operazioni separate (
31
).
32. Ad
una
prestazione (composta) può essere applicata solo
un
’aliquota d’imposta. Se infatti si assumesse una prestazione, ma poi si suddividesse la base imponibile per l’applicazione
di più aliquote IVA, ciò si porrebbe in contrasto con la finalità della giurisprudenza relativa a prestazioni composte di
non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA.
33. Nella sentenza pronunciata nella causa C-384/01 ([OSCURATO:PERSONA]/Francia) (
32
) la Corte sembra, tuttavia, ammettere che un «solo aspetto» di una fornitura sia soggetto ad un’aliquota d’imposta ridotta.
La pronuncia verteva sull’imposizione ridotta dell’abbonamento per la fornitura di elettricità e gas, mentre il compenso legato
al consumo restava soggetto all’aliquota normale.
34. Tuttavia in codesto procedimento per inadempimento la Corte si è occupata principalmente della questione se la [OSCURATO:PERSONA]
abbia fornito la prova che consente di concludere che l’applicazione dell’aliquota ridotta produce una distorsione della concorrenza.
Pertanto, appare difficile poter dedurre da questa pronuncia conclusioni di ampia portata in merito alla presente questione.
Piuttosto, la Corte ha confermato recentemente che la classificazione come prestazione composta ha rilevanza ai fini dell’applicazione
dell’aliquota d’imposta (
33
). Qualora anche in una prestazione composta fosse necessaria l’applicazione di diverse aliquote d’imposta alle prestazioni
parziali, la classificazione come prestazione complessiva non produrrebbe alcun effetto sull’aliquota d’imposta applicabile.
2. Applicabilità alla presente fattispecie della giurisprudenza relativa a prestazioni composte?
35. Se si applicassero i principi elaborati nella giurisprudenza relativa a prestazioni composte a prescindere dalla particolare
fattispecie del presente caso, si potrebbe pervenire alla conclusione che le case mobili ed il loro arredo effettivamente
costituiscono una cessione unica. A tale cessione occorrerebbe applicare quindi solo un’aliquota IVA, ovvero l’aliquota applicabile
alla parte principale della cessione. Supponendo che la parte principale sia costituita dalla casa mobile, l’aliquota zero
dovrebbe essere estesa alla cessione accessoria dell’arredo (
34
).
36. Tuttavia un’estensione siffatta dell’esenzione urterebbe nel presente caso con le finalità di cui all’art. 28 della Sesta
direttiva esposte all’inizio. Questo conflitto tra il principio che impone di non estendere disposizioni nazionali derogatorie
ai sensi dell’art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva ed i principi elaborati dalla giurisprudenza relativa a prestazioni
composte può essere superato, se si pongono a confronto il senso e la finalità sottostanti ai due principi.
37. I principi enunciati nella sentenza CPP e nelle altre pertinenti pronunce si basano sulla considerazione che un’eccessiva
dissociazione delle operazioni potrebbe compromettere la funzionalità del sistema dell’IVA. A fronte di tale finalità si pone
l’esigenza di contenere entro i limiti dello strettamente necessario le deroghe nazionali al regime della Sesta direttiva.
38. Nel bilanciamento tra tali finalità occorre concedere maggior peso all’interesse di non compromettere mediante l’estensione
di deroghe nazionali l’armonizzazione ottenuta con la Sesta direttiva, rispetto alle finalità perseguite dalla Corte attraverso
i principi sulla determinazione della portata di una prestazione. Infatti tali principi sono stati elaborati di fatto solo
per ragioni di praticabilità e non pretendono di avere validità assoluta.
39. Nella sentenza CPP la Corte rileva, infatti, che data la molteplicità delle operazioni commerciali, è impossibile fornire
una risposta esaustiva quanto al modo di esaminare correttamente in tutti i casi la questione relativa alla determinazione
della portata di una prestazione (
35
). I principi enunciati nella sentenza CPP non possono pertanto essere applicati automaticamente. Piuttosto, ai fini della
determinazione della portata di una prestazione, occorre considerare il complesso delle circostanze, inclusi i particolari
contesti normativi. Nel presente caso occorre tener conto della particolarità che il [OSCURATO:PERSONA] ha congegnato l’esenzione
in un determinato modo secondo le sue scelte socio-politiche di fondo e del fatto che tale agevolazione nazionale può continuare
ad essere applicabile dopo il regime transitorio di cui all’art. 28, ma non può essere estesa.
40. L’applicazione di una disciplina nazionale derogatoria ai sensi dell’art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva è ammissibile
solo se essa – in base alla valutazione dello Stato membro – sia richiesta da motivi ben definiti di interesse sociale a favore
del consumatore finale. A tale proposito il [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che l’aliquota zero debba essere applicabile solo alla
cessione di case mobili. Non ha invece ritenuto socialmente necessario includere l’arredo. Tale valutazione del legislatore
nazionale non può essere semplicemente ignorata.
41. Inoltre la funzionalità del sistema dell’IVA non viene posta seriamente a repentaglio, se si afferma che la cessione di case
mobili e del loro arredo – probabilmente in deroga ai principi enunciati nella sentenza CPP – devono essere trattate come
operazioni soggette a tassazione separata. In particolare non risulta chiaro come possa procurare grosse difficoltà la documentazione
separata dei rispettivi elementi del prezzo e l’applicazione di diverse aliquote d’imposta a tali elementi, dal momento che
il fabbricante delle case mobili attualmente già fattura separatamente alla [OSCURATO:PERSONA] le due parti della prestazione.
42. Da ultimo occorre invero riconoscere che la Corte ha pienamente accolto l’estensione di esenzioni applicabili alla parte principale
di una prestazione composta a prestazioni accessorie ad essa collegate (
36
). Tuttavia, come osserva a ragione il governo del [OSCURATO:PERSONA], in quei casi si trattava di esenzioni di cui all’art. 13 della
Sesta direttiva, ovvero di esenzioni insite nel sistema della direttiva e dalla cui applicazione esula il diritto alla deduzione
dell’imposta versata a monte. Le disposizioni nazionali derogatorie ai sensi dell’art. 28 si pongono, per contro, al di fuori
del contesto armonizzato. Esse non sono ispirate alle medesime finalità delle esenzioni previste dalla stessa direttiva e
le modalità con cui sono congegnate divergono da queste esenzioni. Per tale motivo in questi casi occorre prestare maggiore
attenzione affinché le deroghe non vengano estese.
43. Per riassumere occorre stabilire: i principi sulla determinazione della portata di un’operazione non possono essere intesi
nel senso che essi impongono di estendere una disciplina nazionale derogatoria ai sensi dell’art. 28, n. 2, lett. a), della
Sesta direttiva a beni che, in conformità della normativa nazionale, sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione
della deroga.
44. In via subordinata il [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], fa valere inoltre che le case mobili ed il loro arredo non
costituiscono in realtà una prestazione composta ai sensi della giurisprudenza, poiché i beni sarebbero concretamente ed economicamente
separabili (
37
). [OSCURATO:PERSONA] condivide tale impostazione e sottolinea, in particolare, che la disposizione controversa riguarda arredo
rimovibile
.
45. Poiché la giurisprudenza relativa a prestazioni composte non è comunque automaticamente applicabile alla presente fattispecie,
tale questione può restare in sospeso. Soltanto qualora la Corte non dovesse condividere la soluzione qui prospettata, il
giudice nazionale dovrebbe stabilire se nel caso di specie non si sia forse in presenza di una prestazione composta. Contro
tale conclusione, tuttavia, deporrebbe la circostanza che nell’ottica del consumatore medio una casa mobile senza arredo o
addirittura l’arredo senza casa mobile risulterebbe di scarsa utilità, anche se tali beni in via di principio potrebbero essere
venduti separatamente.
V –
Conclusione
46. In conclusione propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale della Court of [OSCURATO:PERSONA] nei termini seguenti:
I principi sulla determinazione della portata di un’operazione non ostano ad una disciplina derogatoria di uno Stato membro
ai sensi dell’art. 28, n. 2, lett. a), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari ‑ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:
base imponibile uniforme, che assoggetta la cessione di determinati beni all’aliquota zero, escludendo gli altri beni dall’applicazione
di tale aliquota, anche se i beni esclusi e inclusi vengono venduti congiuntamente.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri
relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145,
pag. 1).
3
– Quando in prosieguo si parla per semplicità di dotazione interna, ci si riferisce alla nozione
removable contents
sancita dalla normativa nazionale.
4
– Il tasso dell’aliquota normale minima è stato introdotto in via transitoria dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992,
92/111/CEE che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione
(GU L 384, pag. 47). Successivamente il periodo di applicazione dell’aliquota normale è stato sempre prorogato, da ultimo
sino al 2010 ad opera della direttiva del Consiglio 12 dicembre 2005, 2005/92/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione
alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell’IVA (GU L 345, pag. 19).
5
– Nella versione della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/77/CEE che completa il sistema comune di imposta sul valore
aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell’IVA) (GU L 316, pag. 1).
6
– Conformemente all’art. 28 terdecies, quarto comma, seconda frase, della Sesta direttiva, il periodo di applicazione del regime
transitorio è automaticamente prorogato sino alla data di entrata in vigore di un regime definitivo, che tuttavia ad oggi
non è stato ancora adottato.
7
– Il pertinente passaggio della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Struttura e modalità d’applicazione del sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 71, pag. 1303), non più in vigore, recitava: «Per il passaggio dai sistemi attuali
di imposte sulla cifra d’affari al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà: (...)
di prevedere, sino al momento della soppressione dell’imposizione all’importazione e della detassazione all’esportazione negli
scambi fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali, aliquote ridotte
o anche esenzioni con eventuale rimborso delle imposte pagate allo stadio antecedente, nella misura in cui l’incidenza globale
di queste misure non supera quella delle agevolazioni applicate nell’attuale regime».
8
– [OSCURATO:PERSONA] 96 del [OSCURATO:PERSONA] 1994 dispone che gli allegati sono da interpretarsi alla luce delle note (
notes
) in essi contenute.
9
– Nell'arredo standard rientrano: i sanitari, i rivestimenti per pavimenti, le guide per tendaggi, i tendaggi, gli armadietti,
i cucinotti (inclusi gli elettrodomestici da cottura), i sedili incassati, i tavoli da pranzo, le sedie, gli sgabelli, i tavolini
da caffè, le vetrinette, gli specchi, gli armadi, i letti e i materassi.
10
– A tal riguardo il governo del [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla sentenza 21 giugno 1988, causa 416/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3127, in particolare al punto 34 e segg.) nella quale l’esenzione in questione non è stata oggetto di censura
da parte della [OSCURATO:PERSONA].
11
– Citata alla nota 7.
12
– Nella causa principale non sembra vi sia unità di vedute su quali beni debbano essere considerati
removable contents
.
13
– V. sentenze 29 aprile 1999, causa C-136/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2491, punto 19) e 13 luglio 2000, causa
C-36/99, Idéal tourisme (Racc. pag. I-6049, punto 32).
14
– Proposta della [OSCURATO:PERSONA] del 29 giugno 1973 per la Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile,
Bollettino delle Comunità europee
, supplemento 11/73, pag. 31.
15
– La Corte ha più volte sottolineato l’obbligo di interpretare restrittivamente il regime speciale previsto dalla Sesta direttiva
[ad esempio, con riguardo al regime speciale applicabile ai produttori agricoli: sentenze 26 maggio 2005, causa C-43/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4491, punto 27) e 15 luglio 2004, causa C-321/02, Harbs (Racc. pag. I-7101, punto 27), nonché con riguardo
al regime speciale delle agenzie di viaggio: sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C‑308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin
(Racc. pag. I-6229, punto 34)].
16
– V. art. 12, n. 3, lett. a), terzo comma, in combinato disposto con l’allegato H, nonché lett. b) e c), della Sesta direttiva.
17
– Tale circostanza rileva ai fini dello spessore dell’esame della Corte (v. al riguardo il paragrafo 25).
18
– Ciò discende già dal tenore dell’art. 17, n. 2, della Sesta direttiva che introduce il diritto alla deduzione dell’imposta
versata a monte, «nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni [del soggetto passivo] soggette
ad imposta». Con riguardo alla deduzione dell’imposta a monte e all’assoggettamento ad imposta delle operazioni, v. anche
sentenza 30 marzo 2006, causa C-184/04, Uudenkaupungin kaupunki (Racc. pag. I-0000, punto 24).
19
– V. Terra/Kajus,
Introduction to European VAT and other indirect taxes 2005
, Vol. 1, 16.2., pag. 712 e segg.
20
– V. art. 28 quater, parte A, lett. a), in combinato disposto con l’art. 17, n. 2, lett. d), nella versione dell’art. 28
septies della Sesta direttiva.
21
– La determinazione delle ragioni d’interesse sociale è oggetto del controllo della Corte solo qualora porti, in seguito
allo snaturamento di detta nozione, a provvedimenti che si collochino, per i loro effetti e per i loro scopi reali, al di
fuori dell’ambito comunitario [v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 10, punto 14)].
22
– Sentenza 3 maggio 2001, causa C-481/98, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I-3369, punto 21).
23
– V. le mie conclusioni 12 maggio 2005, causa C-41/04, Levob (Racc. pag. I-0000, paragrafo 65).
24
– Sentenza 25 febbraio 1999, causa C-349/96, CPP (Racc. pag. I-973, punto 29). V. anche sentenza 27 ottobre 2005, causa
C-41/04, Levob (Racc. pag. I-0000, punto 20).
25
– Sentenza Levob (citata alla nota 24, punto 19) con rinvio alle sentenze 2 maggio 1996, causa C-231/94, Faaborg-[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2395, punti 12-14) e CPP (citata alla nota 24, punti 28 e 29).
26
– V. le mie conclusioni nella causa Levob (citate alla nota 23, paragrafo 66). In alcune conclusioni trasparisce persino
una tedenza a favorire, in una simile situazione, l’aspetto dell’attuabilità rispetto a quello della precisione: v. conclusioni
dell’avvocato generale Cosmas 1° febbraio 1996, causa Faaborg-[OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 25, paragrafo 14), conclusioni
dell’avvocato generale Fennelly 25 aprile 1996, causa C-327/94, Dudda (Racc. pag. I-4595, paragrafo 35) e conclusioni dell’avvocato
generale Fennelly 11 giugno 1998, causa CPP (citata alla nota 24, paragrafo 47 e segg.).
27
– Sentenza CPP (citata alla nota 24, punto 30), sentenza 15 maggio 2001, causa C‑34/99, Primback (Racc. pag. I-3833, punto
45) e sentenza Levob (citata alla nota 24, punto 21).
28
– Sentenze CPP (citata alla nota 24, punto 30) e Madgett e Baldwin (citata alla nota 15, punto 24).
29
– Sentenza Levob (citata alla nota 24, punto 22).
30
– Sentenze CPP (citata alla nota 24, punto 27) e Levob (citata alla nota 24, punto 18).
31
–
V. al riguardo sentenza 13 luglio 1989, causa 173/88, Henriksen (Racc. pag. 2763). In quella occasione, la Corte ha esteso
l’esenzione per l’affitto e la locazione di beni immobili di cui all’art. 13, parte B, lett. b), della Sesta direttiva, all’area
destinata al parcheggio concessa in locazione congiuntamente alla casa, sebbene la locazione di aree parcheggio di per sé
sia soggetta ad imposta. Anche nella sentenza CPP (citata alla nota 24) si poneva la questione se l’esenzione d’imposta applicabile
alle operazioni di assicurazione di cui all’art. 13, parte B, lett. a), della Sesta direttiva dovesse estendersi a determinate
prestazioni accessorie collegate alla prestazione di assicurazione.
32
– Sentenza 8 maggio 2003 (Racc. pag. I-4395, punto 26).
33
– Sentenza Levob (citata alla nota 24, punto 18).
34
– In via alternativa si potrebbe giungere ad una soluzione altrettanto conforme ai principi sulla tassazione di prestazioni
composte, assoggettando complessivamente la cessione composta da casa mobile ed arredo all’aliquota normale. Poiché le direttive
non hanno efficacia diretta a carico dei singoli, sarebbe il legislatore nazionale a doversi adoperare a favore di tale soluzione,
abrogando la disposizione derogatoria.
35
– Sentenza CPP (citata alla nota 24, punto 27).
36
– V. al riguardo supra, paragrafo 31.
37
– Il governo rinvia, al riguardo, alla sentenza 23 febbraio 1988, causa 353/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 817,
punto 33), che tuttavia risulta di scarso valore ai fini della presente questione.