CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46958/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 18 settembre 2018 dal Tribunale di L'Aquila, ha riqualificato il fatto per il quale Colistro è stato condannato ai sensi dell'art. 314, secondo comma, cod. pen., rideterminando la pena in anni due di reclusione. Si contesta a Colistro, nella sua qualità di Segretario Generale della Autorità dei Bacini di [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo e del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che, utilizzando indebitamente tre tessere Viacard, possedute in ragione del suo ufficio e intestate alla citata Autorità dei Bacini, si appropriava di euro 3.656,00 pari ai pedaggi autostradali relativi a tragitti estranei al servizio (in particolare L'Aquila - Roma). 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Colistro, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Vizio di motivazione in relazione al numero di tessere viacard possedute dall'imputato. Nella imputazione si contesta l'uso di tre tessere, mentre nella motivazione il Collegio considera sole due tessere. La Corte avrebbe dovuto esporre esplicitamente il percorso argomentativo in punto di penale rilievo dell'utilizzo delle due tessere Viacard rispetto ai 294 passaggi specificati nel capo di imputazione e circa lo smarrimento della terza tessera (per come è emerso nell'istruttoria dibattimentale), che invece manca del tutto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto scremare, dai 294 passaggi, quelli attuati con la tessera smarrita che non è fra le due ritenute indebitamente utilizzate. 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualifica di pubblico ufficiale dell'imputato. Il predetto non aveva alcun potere autoritativo, certificativo o deliberativo. Le sue funzioni riguardavano unicamente la programmazione e la gestione del territorio e della sicurezza. 2.3.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4. cod. pen. La sentenza di primo grado aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, che in quella di secondo grado non sono state riconosciute. Doveva, inoltre essere riconosciuta l'invocata attenuante di cui all'art. 62, n. 4., cod. pen. in considerazione del fatto che le tessere viacard sono state utilizzate solo in 150 giorni lavorativi a fronte di 520 giorni di servizio effettivo di Colistro; sul punto la Corte distrettuale non ha fornito alcuna motivazione. 2.4.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge richiesti alla Corte di appello sussistendone tutti i presupposti di legge alla luce della riqualificazione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre è inammissibile nel resto.2. È estraneo al devolutum, sicché inammissibile, il primo motivo di ricorso Non risulta, infatti, né il ricorso si duole della mancata corretta sintesi dei motivi di appello, che tale questione sia stata specificamente sviluppata nell'impugnazione di merito. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Quest'ultima evidenzia, con motivazione congrua, che non sussistono dubbi in ordine alla qualità di pubblico ufficiale dell'imputato per il ruolo svolto nell'ambito dell'autorità di bacino, in quanto soggetto inquadrato in un ente pubblico scelto sulla base di una procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento della funzione propria dell'autorità di cui Colistro, quale segretario generale, contribuiva a determinare la volontà, avendo poteri di vigilanza e controllo e rappresentando la volontà dell'ente all'esterno, curando i rapporti con gli altri enti pubblici e privati, con rendiconto annuale in merito alle somme assegnate all'Autorità. La difesa sostiene assertivamente il contrario senza allegare, però, alcuna documentazione. 4. E' fondata la prima censura del terzo motivo di appello e cioè quella relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute in primo grado e non in appello, allorché si è proceduto alla rideterminazione della pena a seguito di riqualificazione del reato in peculato d'uso. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), essendo superfluo il rinvio, questa Corte può rideterminare la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in anni uno e mesi sei di reclusione. 4.1. La seconda censura del terzo motivo di ricorso è inammissibile alla luce del principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale «l'inammissibilità originaria della doglianza, così come dedotta con l'atto di appello, rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il relativo motivo, in quanto l'originaria inammissibilità della censura formulata con l'atto di appello non cagiona alcun pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l'accoglimento della censura dedotta nella presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione; infatti l'eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente» (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157; in senso esattamente conforme v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878, nonché Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938). Nel caso in esame, il motivo formulato in appello era generico, non avendo indicando Colistro per quali ragioni avrebbe dovuto essere concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. 5. Del pari inammissibile per genericita e il quarto motivo di ricorso. Il ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali la Corte distrettuale avrebbe dovuto concedergli i doppi benefici di legge, non essedo sufficiente la non ostatività della pena. L'evidenziata genericità delle doglianze riverbera di per sé in termini di inammissibilità del motivo, laddove i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, per l'effetto, ridetermina la pena in anni uno e mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il