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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23787/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 21 settembre 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millequattrocento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2 sexies C.d.S., con sospensione della patente di guida per anni due.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, chiedendo che venga rilevata la prescrizione del reato, maturata prima della sentenza di appello, e lamentando vizio di motivazione in ordine all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nell'espletamento degli accertamenti.

Il ricorrente ha ribadito le censure in una memoria difensiva tempestivamente depositata.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto si lamenta una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali, atteso che il termine necessario a prescrivere, comprensivo degli atti interruttivi ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.pen., è maturato dopo cinque anni dalla commissione del reato e pertanto in data 30 giugno 2023, in data comunque successiva alla sentenza di appello con conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia in appello a fronte di ricorso inammissibile.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta ritualità delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall'imputato), emerge che il Lori aveva ricevuto regolarmente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stesso aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà.

Quanto alla censura inerente alla riferibilità della sottoscrizione all'odierno imputato, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il verbale non è stato impugnato con querela di falso; inoltre, non si ravvisava alcun interesse privato degli operanti che avrebbe potuto giustificare una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella reale.

Si considera legittima la possibilità che ciascuno decida di sottoscrivere un certo atto sulle base delle circostanze concrete con firma per esteso o con segni grafici più veloci.

Il ricorrente riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 202.4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 21 settembre 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millequattrocento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2 sexies C.d.S., con sospensione della patente di guida per anni due. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, chiedendo che venga rilevata la prescrizione del reato, maturata prima della sentenza di appello, e lamentando vizio di motivazione in ordine all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nell'espletamento degli accertamenti. Il ricorrente ha ribadito le censure in una memoria difensiva tempestivamente depositata. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto si lamenta una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali, atteso che il termine necessario a prescrivere, comprensivo degli atti interruttivi ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.pen., è maturato dopo cinque anni dalla commissione del reato e pertanto in data 30 giugno 2023, in data comunque successiva alla sentenza di appello con conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia in appello a fronte di ricorso inammissibile. 4. In relazione al secondo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta ritualità delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall'imputato), emerge che il Lori aveva ricevuto regolarmente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stesso aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà. Quanto alla censura inerente alla riferibilità della sottoscrizione all'odierno imputato, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il verbale non è stato impugnato con querela di falso; inoltre, non si ravvisava alcun interesse privato degli operanti che avrebbe potuto giustificare una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella reale. Si considera legittima la possibilità che ciascuno decida di sottoscrivere un certo atto sulle base delle circostanze concrete con firma per esteso o con segni grafici più veloci. Il ricorrente riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 202.4
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