Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1956

Cassazione n. 15297/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/05/1956 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze con la quale è stata parzialmente riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave; considerato che il primo ed unico di motivo, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità dell'impianto motivazionale in merito all'affermazione di responsabilità, non è consentito in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.Così deciso l'8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/05/1956 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze con la quale è stata parzialmente riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave; considerato che il primo ed unico di motivo, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità dell'impianto motivazionale in merito all'affermazione di responsabilità, non è consentito in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.Così deciso l'8
Sentenza Cassazione n. 15297/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris