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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22439/2026

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fronti diValentino s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e LucianaPorcelli,controricorrente;nonché nei confronti diDomus 83 s.r.l.[OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA],intimati;avverso la sentenza n. 7946/2024 resa in data 16 dicembre 2024 dalla Corte diAppello di RomaNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. — Con ricorso cautelare per sequestro e inibitoria, la [OSCURATO:SOCIETA]chiedeva al Tribunale di Roma: - il sequestro di tutte le calzature modello Floraprodotte dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (con marchio [OSCURATO:PERSONA]),nonché del relativo materiale di confezionamento promozionale e pubblicitario, inquanto frutto di illecita imitazione servile del modello di calzature denominatoSlingback375 della linea Rockstud, prodotte dalla maison [OSCURATO:SOCIETA]; - il sequestrodelle scritture contabili relative alla produzione di detto modello; - l'inibitoria diogni ulteriore attività di produzione, importazione, esportazione,commercializzazione delle calzature modello Flora, compresa la promozione evendita anche tramite siti web, con fissazione di una penale per ogni violazioneed inosservanza della predetta inibitoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.131, comma 2, cpi e 614-bis c.p.c.; - la pubblicazione della emananda ordinanzasui maggiori quotidiani nazionali e favore delle spese.Accolto il ricorso cautelare, con atto di citazione notificato in data 11dicembre 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], ilrivenditore [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo al Tribunale di Roma diaccertare e dichiarare la violazione dei propri diritti di proprietà industriale nontitolati e il compimento di atti di concorrenza sleale ai propri danni, conconseguente condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione eresponsabilità, al risarcimento dei danni subiti per effetto delle condottecontestate, oltre alle pronunce di inibitoria in via definitiva, distruzione epubblicazione della sentenza; il tutto anche a conferma dei provvedimenti resi insede cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 16821/2021, il Tribunale di Roma: (i) respingeva ladomanda di contraffazione del marchio di forma di fatto di cui al sandaloValentino e le relative domande risarcitorie e accessorie; (ii) accoglieva ladomanda di accertamento di concorrenza sleale, sub specie di imitazione servileNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026del sandalo [OSCURATO:SOCIETA], posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attraverso lacommercializzazione delle calzature modelli “Flora”, “Flor”, “Flor2” e “Pextra”; (iii)accoglieva la domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale,limitatamente al danno emergente e, per l’effetto, condannava il Sig. [OSCURATO:PERSONA] acorrispondere la somma di € 16.900,04 e [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 2.525,29, oltreaccessori di legge; (iv) revocava l’ordinanza cautelare del 15-16.10.2015 delTribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; (v) condannava MassimoBianconi a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite della fase cautelare, quantificatein € 2.000 per compensi, oltre esborsi, IVA e CPA; (vi) compensava le spese delgiudizio di primo grado.Proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. lamentando: a) l’erroneità dellapronuncia di rigetto dell’accertamento della violazione dei propri diritti sulmarchio di forma di fatto e relativa domanda di pubblicazione; b) per la parteeconomica, l’erroneità della pronuncia sulla liquidazione dei danni conseguentiall’accertato illecito concorrenziale, a titolo di lucro cessante o in subordine diequità, nonché sulle spese, con in particolare alla liquidazione dei compensi dellafase cautelare.Con riferimento al primo profilo, la Corte di appello evidenziava lacontraddittorietà della sentenza di primo grado: «nel senso che se effettivamenteda una parte si afferma la mancanza di elementi distintivi ai fini della capacitàdistintiva in grado di far attribuire all’utente la paternità del sandalo allaValentino, dall’altra si afferma viceversa la sussistenza proprio di quegli elementidistintivi al punto da far ritenere la sussistenza di una imitazione servile deisandali prodotti e commercializzati dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello della appellante,sì da creare una confusione circa la appartenenza del prodotto.

Delle due l’unadunque: o gli elementi distintivi sussistono e allora deve ritenersi in astrattoapplicabile la disciplina del C.P.I. con la relativa tutela accordabile al c.d.“marchio di forma”, oppure sarebbe da escludersi anche la applicabilità delladisciplina della concorrenza sleale per “imitazione servile”, riconosciuta invece dalTribunale».Valutata la contraddittorietà della sentenza di primo grado, la Corte haproceduto alla verifica dell’esistenza di elementi distintivi caratterizzanti ilNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026marchio di “forma di fatto”.

Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: «ritiene ilCollegio, che dalla verifica della documentazione prodotta e, in particolare, dalconfronto tra il sandalo prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e quelli realizzati e messiin commercio dal [OSCURATO:PERSONA] e venduti anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]., emerge inmodo inequivocabile una assoluta somiglianza sia in considerazione della formadelle calzature, sia delle combinazioni cromatiche, sia delle borchie piramidalimetalliche e le sottili strisce di pellame di colore che contrasta con il colore dellatomaia.

Tutto ciò costituisce certamente una serie di elementi caratterizzanti ilprodotto realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Detti elementi sono stati riprodotti nellecalzature del [OSCURATO:PERSONA], modello “Flora”, così come negli altri diversamentedenominati come “Flor”, “Flor 2” e “Pextra”, che si differenziano solo per minimidettagli non facilmente riconoscibili ad occhio nudo da parte di consumatori nonparticolarmente esperti del settore.

A nulla rileva che ancora una volta il Bianconiabbia dichiarato di non accettare il contraddittorio in relazione a tali ultimimodelli in quanto non oggetto del procedimento cautelare, essendo stata inveroproposta una domanda attorea che era estesa non solo al modello “Flora”, maanche a tutti gli altri che per elementi distintivi potevano portare a cerareconfusione negli utenti in ordine alla provenienza delle calzature da una specificacasa produttrice, ovvero la [OSCURATO:SOCIETA].

Va, a tal fine, considerato anchecome risulti incontestato e provato che era certamente continuativa la pubblicitàdedicata dalla casa madre attrice alle calzature anche attraverso le maggioririviste di moda e non, la corposa attività economica in tema di investimenti daparte della società, la rilevanza quantitativa del prodotto commercializzato in unvasto territorio sia nazionale che extra nazionale.

Dunque, ritiene la Corte cheeffettivamente dovesse riconoscersi nel caso di specie la giusta tutela delmarchio di forma di fatto, tale dovendosi ritenere il prodotto oggetto del presentegiudizio, ai sensi del C.P.I.

In parte qua, dunque, l’appello è meritevole diaccoglimento.

Ne consegue che esso deve essere accolto anche con riferimentoalla ulteriore domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 126 C.P.I.».La Corte territoriale, al contrario, rigettava l’appello nella parte in cui laValentino s.p.a. si doleva della erroneità della sentenza nella parte in cui ilTribunale non ha riconosciuto il danno da lucro cessante in relazione allaNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026accertata e dichiarata commissione di atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1c.c., nonché nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda dipubblicazione della sentenza.Infine, la Corte di appello accoglieva il motivo di appello relativo alle speselegali liquidate relativamente al giudizio cautelare svolto ante causam.2. — [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propone, quindi, ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. la quale hadepositato anche memoria.Rimangono intimati la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] titolare delladitta [OSCURATO:PERSONA].3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 21 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., 115 e 116 c.p.c., 1e 2 CPI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. e omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, nonché errata valutazione delle prove, nella parte in cui il giudicedell’appello ha riconosciuto la tutela del marchio di forma di fatto ai sensi del CPIal sandalo della [OSCURATO:PERSONA] per errata ed apparente motivazione e per erratavalutazione delle prove.

Error in iudicando ed error in procedendo».In particolare, secondo il Sig. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appelloavrebbe dichiarato «la contraffazione del marchio di fatto di forma del sandaloSlingback 375 della [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] con ilmodello di calzature Flora, Flor, Flor2 e Pextra, senza adeguata motivazione esenza corretta applicazione del principio dell’onere della prova e del prudenteapprezzamento delle prove stesse» e ciò in quanto le motivazioni risulterebbero«carenti, insufficienti e contraddittorie in quanto non descrivono il processocognitivo attraverso cui la corte è passata dalla situazione iniziale di ignoranzadei fatti alla situazione fiale costitutiva del giudizio» con «totale obliterazione diNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione».

La sentenza, inoltre,indicherebbe «in maniera generica» gli «elementi caratterizzanti» del sandaloValentino individuati dalla Corte di merito e non si evincerebbe «il processo logicoche ha portato il Giudice a definirli tali”, né “su quali prove avrebbe basato la suadecisione».

In particolare, da un lato, la Corte di appello di Roma nulla avrebbeprecisato in relazione ai citati «elementi caratterizzanti» e, dall’altro, nonavrebbe spiegato in cosa il sandalo della [OSCURATO:SOCIETA] risulterebbe idoneo adidentificare il prodotto come differente da quelli di qualsiasi altra casa di modaproduttrice di calzature agli occhi del pubblico dei consumatori.Il motivo è infondato.La censura in esame, laddove lamenta una pretesa apparenza dimotivazione sulle corrispondenti questioni come decise dalla corte distrettuale,mostra di non tenere in alcun conto che, l’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., nel testo già precedentemente richiamato, ha ormai ridotto al «minimocostituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiaritoche è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questaanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (cfr., Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053, Rv.629830 - 01 e, di recente, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01;Cass.

Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01) o di sua«contraddittorietà».Un simile vizio - da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza dellasoluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamentesotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva – è, nella specie,insussistente, in quanto la Corte ha espressamente motivato sul punto indicatonel motivo di ricorso.

E, invero, la Corte di merito così motivato il proprioNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026convincimento: «dalla verifica della documentazione prodotta e, in particolare,dal confronto tra il sandalo prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e quelli realizzati emessi in commercio dal [OSCURATO:PERSONA] e venduti anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]., emergein modo inequivocabile una assoluta somiglianza sia in considerazione dellaforma delle calzature, sia delle combinazioni cromatiche, sia delle borchiepiramidali metalliche e le sottili strisce di pellame di colore che contrasta con ilcolore della tomaia.

Tutto ciò costituisce certamente una serie di elementicaratterizzanti il prodotto realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

Detti elementi sonostati riprodotti nelle calzature del [OSCURATO:PERSONA], modello “Flora”, così come negli altridiversamente denominati come “Flor”, “Flor 2” e “Pextra”, che si differenzianosolo per minimi dettagli non facilmente riconoscibili ad occhio nudo da parte diconsumatori non particolarmente esperti del settore (…) Va, a tal fine,considerato anche come risulti incontestato e provato che era certamentecontinuativa la pubblicità dedicata dalla casa madre attrice alle calzature anchetema di investimenti da parte della società, la rilevanza quantitativa del prodottocommercializzato in un vasto territorio sia nazionale che extra nazionale.Dunque, ritiene la Corte che effettivamente dovesse riconoscersi nel caso dispecie la giusta tutela del marchio di forma di fatto, tale dovendosi ritenere ilprodotto oggetto del presente giudizio, ai sensi del C.P.I.».D’altra parte, giova anche ricordare che il giudice di merito è libero diritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto didar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazionidelle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egliesponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto edin diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesie i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. (Cass. Sez. 5, 29/12/2020,n. 29730, Rv. 660157 - 01).Numero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato il proprioconvincimento attraverso il confronto tra tali prodotti dandone atto inmotivazione, con la conseguenza che non può certo dirsi che la sentenza siapriva di motivazione.Al contrario appare del tutto evidente come, attraverso il lamentato vizio dimotivazione, la parte tenda ad una sostanziale rivalutazione dell’accertamentocompiuto dal giudice del merito.

Tuttavia, come è noto, il giudizio di legittimità,come si è già detto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo,non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al finedi ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435,35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578,27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429,10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024); iii) come puntualizzato da Cass. n.8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «Il compito di questa Corte, […], non èquello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nelladecisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pursempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4,e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delleragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».Numero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/20262. — Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione e falsaapplicazione dell’art. 126 cpi, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3, cpc,nella parte in cui il giudice dell’appello ha disposto la pubblicazione dell'epigrafe edel dispositivo della sentenza impugnata sui quotidiani nazionali a spese e curadell'impresa [OSCURATO:PERSONA], per difetto di tutela del marchio di fatto di formaper carente motivazione, susseguente al primo motivo di impugnazione; nonchéin ogni caso per mancata valutazione circa la tenuità dei fatti ed omessa, errata econtraddittoria motivazione sul punto».Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia erratonell’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza dicondanna dell'appello prevista dall'art. 126 cpi.Il motivo è inammissibile, essendo quello previsto dall’art. 126 cpi unpotere discrezionale, quindi, non sindacabile in cassazione.

Infatti, questa Corteha già avuto modo di precisare che la pubblicazione in uno o più giornali dellasentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensidell'art. 126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegataall'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta aportare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso,analogamente a quanto previsto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenzasleale, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da partedel giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1,07/04/2022, n. 11362, Rv. 664575 - 01; tale principio è presente anche nellagiurisprudenza di merito, cfr., sul punto, Corte appello [OSCURATO:PERSONA]. spec.Impresa, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 904 secondo la quale l’ordine di pubblicazione dellasentenza che accerta la violazione del diritto esclusivo su un modello o disegnoregistrato, nonché le modalità con le quali esso deve essere eseguito, costituiscemisura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata alrisarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta aportare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso).Ovviamente, come non può essere sindacata in cassazione la mancataadozione della pubblicazione, altrettanto deve dirsi con riferimento alla adozioneNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026del provvedimento da parte del giudice del merito che, come detto, restainsindacabile nel giudizio di legittimità.3. — Il terzo motivo di appello è così rubricato: «violazione e falsaapplicazione dei parametri forensi di cui al dm 55/2014, artt. 5 e 6 e dell'art. 92cpc, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3, cpc, nella parte in cui il giudicedell’appello ha aumentato la liquidazione delle spese processuali per la fasecautelare da € 2000,00 ad € 6.749,00.

Errata determinazione del valore delgiudizio cautelare ed errata liquidazione delle relative spese processuali inrelazione al disputatum anziché al decisum.

In ogni caso, mancata applicazionedella compensazione al 50% anche delle spese liquidate per il giudizio cautelare,come per quelle dell'appello».In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di merito chiamata adecidere sull'erroneità della liquidazione delle competenze del giudizio cautelare,abbia fatto errata applicazione dei parametri forensi di cui al DM 55/2014 inrelazione alla errata determinazione del valore della controversia ed in ragionedella mancata applicazione del principio correttivo di liquidazione in base aldecisum anizichè al disputatum.

Sotto altro profilo, lamenta che la Corte diappello avrebbe dovuto procedere a compensare, nella misura del 50%, le spesedel giudizio cautelare.Il motivo, nella sua duplice articolazione, risulta inammissibile.Con riferimento alla prima parte della censura, come osservato da partecontroricorrente, non sussiste alcuna violazione dell’art. 92 c.p.c., né degli art. 5e 6 del d.m. n. 55 del 2014 in ragione «della mancata applicazione del principiocorrettivo di liquidazione in base al decisum anziché al disputatum».

Infatti,principio si applica soltanto «nei giudizi per pagamento di somme o liquidazionedi danni» quale certamente non è il caso di specie, trattandosi di procedimentocautelare.

E, infatti, con un ragionamento che non si presta ad alcuna censura, laCorte ha affermato che «il valore della causa era indeterminato avendo adoggetto una inibitoria per cui, in considerazione della attività svolta al tribunaleapplicando il valore medio e le tariffe applicabili ratione temporis (anno diiscrizione al ruolo 2014), la somma da ritenersi congrua era quella diversa(rispetto a quella determinata in primo grado, n.d.r.) di € 6.749,00».Numero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026In questa prospettiva, appare corretta la condanna del Sig.

MassimoBianconi alla refusione delle spese di lite nella predetta somma per la fasecautelare, tenuto conto del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. cherisulta applicabile ai procedimenti cautelari.Altrettanto inammissibile è la doglianza relativa alla mancatacompensazione, nella misura del 50%, delle spese del giudizio cautelare.E, infatti, questa Corte ha più volte evidenziato che la valutazione delleproporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui lespese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art.92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, cheresta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettareun'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste acarico del soccombente. (Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592, Rv. 646611 - 01;Cass.

Sez. 6, 26/05/2021, n. 14459, Rv. 661569 - 01).4. — Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso per cassazioneproposto deve essere, dunque, rigettato con condanna di parte ricorrente allarefusione, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità.Va, peraltro, evidenziato come nessuna decisione deve prendere il Collegioin ordine alla liquidazione del compenso spettante al difensore del Sig.

MassimoBianconi, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

Infatti, la Corte dicassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore dellaparte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 deld.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma3-bis del medesimo art. 83 - introdotto dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015 - chenell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente allapronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativarichiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole dicompetenza per la liquidazione (Cass. Sez. 1, 16/06/2020, n. 11677, Rv. 657953- 01).Numero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026Nessuna decisione sulle spese si impone nei rapporti tra parte ricorrente,da una parte, e la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] titolare della dittaCalzature Fiorini, dall’altra, atteso che questi ultimi sono rimasti intimati.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fronti diValentino s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e LucianaPorcelli,controricorrente;nonché nei confronti diDomus 83 s.r.l.[OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA],intimati;avverso la sentenza n. 7946/2024 resa in data 16 dicembre 2024 dalla Corte diAppello di RomaNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. — Con ricorso cautelare per sequestro e inibitoria, la [OSCURATO:SOCIETA]chiedeva al Tribunale di Roma: - il sequestro di tutte le calzature modello Floraprodotte dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (con marchio [OSCURATO:PERSONA]),nonché del relativo materiale di confezionamento promozionale e pubblicitario, inquanto frutto di illecita imitazione servile del modello di calzature denominatoSlingback375 della linea Rockstud, prodotte dalla maison [OSCURATO:SOCIETA]; - il sequestrodelle scritture contabili relative alla produzione di detto modello; - l'inibitoria diogni ulteriore attività di produzione, importazione, esportazione,commercializzazione delle calzature modello Flora, compresa la promozione evendita anche tramite siti web, con fissazione di una penale per ogni violazioneed inosservanza della predetta inibitoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.131, comma 2, cpi e 614-bis c.p.c.; - la pubblicazione della emananda ordinanzasui maggiori quotidiani nazionali e favore delle spese.Accolto il ricorso cautelare, con atto di citazione notificato in data 11dicembre 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], ilrivenditore [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo al Tribunale di Roma diaccertare e dichiarare la violazione dei propri diritti di proprietà industriale nontitolati e il compimento di atti di concorrenza sleale ai propri danni, conconseguente condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione eresponsabilità, al risarcimento dei danni subiti per effetto delle condottecontestate, oltre alle pronunce di inibitoria in via definitiva, distruzione epubblicazione della sentenza; il tutto anche a conferma dei provvedimenti resi insede cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 16821/2021, il Tribunale di Roma: (i) respingeva ladomanda di contraffazione del marchio di forma di fatto di cui al sandaloValentino e le relative domande risarcitorie e accessorie; (ii) accoglieva ladomanda di accertamento di concorrenza sleale, sub specie di imitazione servileNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026del sandalo [OSCURATO:SOCIETA], posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attraverso lacommercializzazione delle calzature modelli “Flora”, “Flor”, “Flor2” e “Pextra”; (iii)accoglieva la domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale,limitatamente al danno emergente e, per l’effetto, condannava il Sig. [OSCURATO:PERSONA] acorrispondere la somma di € 16.900,04 e [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 2.525,29, oltreaccessori di legge; (iv) revocava l’ordinanza cautelare del 15-16.10.2015 delTribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; (v) condannava MassimoBianconi a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA] le spese di lite della fase cautelare, quantificatein € 2.000 per compensi, oltre esborsi, IVA e CPA; (vi) compensava le spese delgiudizio di primo grado.Proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. lamentando: a) l’erroneità dellapronuncia di rigetto dell’accertamento della violazione dei propri diritti sulmarchio di forma di fatto e relativa domanda di pubblicazione; b) per la parteeconomica, l’erroneità della pronuncia sulla liquidazione dei danni conseguentiall’accertato illecito concorrenziale, a titolo di lucro cessante o in subordine diequità, nonché sulle spese, con in particolare alla liquidazione dei compensi dellafase cautelare.Con riferimento al primo profilo, la Corte di appello evidenziava lacontraddittorietà della sentenza di primo grado: «nel senso che se effettivamenteda una parte si afferma la mancanza di elementi distintivi ai fini della capacitàdistintiva in grado di far attribuire all’utente la paternità del sandalo allaValentino, dall’altra si afferma viceversa la sussistenza proprio di quegli elementidistintivi al punto da far ritenere la sussistenza di una imitazione servile deisandali prodotti e commercializzati dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello della appellante,sì da creare una confusione circa la appartenenza del prodotto. Delle due l’unadunque: o gli elementi distintivi sussistono e allora deve ritenersi in astrattoapplicabile la disciplina del C.P.I. con la relativa tutela accordabile al c.d.“marchio di forma”, oppure sarebbe da escludersi anche la applicabilità delladisciplina della concorrenza sleale per “imitazione servile”, riconosciuta invece dalTribunale».Valutata la contraddittorietà della sentenza di primo grado, la Corte haproceduto alla verifica dell’esistenza di elementi distintivi caratterizzanti ilNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026marchio di “forma di fatto”. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: «ritiene ilCollegio, che dalla verifica della documentazione prodotta e, in particolare, dalconfronto tra il sandalo prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e quelli realizzati e messiin commercio dal [OSCURATO:PERSONA] e venduti anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]., emerge inmodo inequivocabile una assoluta somiglianza sia in considerazione della formadelle calzature, sia delle combinazioni cromatiche, sia delle borchie piramidalimetalliche e le sottili strisce di pellame di colore che contrasta con il colore dellatomaia. Tutto ciò costituisce certamente una serie di elementi caratterizzanti ilprodotto realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Detti elementi sono stati riprodotti nellecalzature del [OSCURATO:PERSONA], modello “Flora”, così come negli altri diversamentedenominati come “Flor”, “Flor 2” e “Pextra”, che si differenziano solo per minimidettagli non facilmente riconoscibili ad occhio nudo da parte di consumatori nonparticolarmente esperti del settore. A nulla rileva che ancora una volta il Bianconiabbia dichiarato di non accettare il contraddittorio in relazione a tali ultimimodelli in quanto non oggetto del procedimento cautelare, essendo stata inveroproposta una domanda attorea che era estesa non solo al modello “Flora”, maanche a tutti gli altri che per elementi distintivi potevano portare a cerareconfusione negli utenti in ordine alla provenienza delle calzature da una specificacasa produttrice, ovvero la [OSCURATO:SOCIETA]. Va, a tal fine, considerato anchecome risulti incontestato e provato che era certamente continuativa la pubblicitàdedicata dalla casa madre attrice alle calzature anche attraverso le maggioririviste di moda e non, la corposa attività economica in tema di investimenti daparte della società, la rilevanza quantitativa del prodotto commercializzato in unvasto territorio sia nazionale che extra nazionale. Dunque, ritiene la Corte cheeffettivamente dovesse riconoscersi nel caso di specie la giusta tutela delmarchio di forma di fatto, tale dovendosi ritenere il prodotto oggetto del presentegiudizio, ai sensi del C.P.I. In parte qua, dunque, l’appello è meritevole diaccoglimento. Ne consegue che esso deve essere accolto anche con riferimentoalla ulteriore domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 126 C.P.I.».La Corte territoriale, al contrario, rigettava l’appello nella parte in cui laValentino s.p.a. si doleva della erroneità della sentenza nella parte in cui ilTribunale non ha riconosciuto il danno da lucro cessante in relazione allaNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026accertata e dichiarata commissione di atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1c.c., nonché nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda dipubblicazione della sentenza.Infine, la Corte di appello accoglieva il motivo di appello relativo alle speselegali liquidate relativamente al giudizio cautelare svolto ante causam.2. — [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propone, quindi, ricorso per cassazione,affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. la quale hadepositato anche memoria.Rimangono intimati la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] titolare delladitta [OSCURATO:PERSONA].3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 21 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., 115 e 116 c.p.c., 1e 2 CPI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. e omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, nonché errata valutazione delle prove, nella parte in cui il giudicedell’appello ha riconosciuto la tutela del marchio di forma di fatto ai sensi del CPIal sandalo della [OSCURATO:PERSONA] per errata ed apparente motivazione e per erratavalutazione delle prove. Error in iudicando ed error in procedendo».In particolare, secondo il Sig. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appelloavrebbe dichiarato «la contraffazione del marchio di fatto di forma del sandaloSlingback 375 della [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] con ilmodello di calzature Flora, Flor, Flor2 e Pextra, senza adeguata motivazione esenza corretta applicazione del principio dell’onere della prova e del prudenteapprezzamento delle prove stesse» e ciò in quanto le motivazioni risulterebbero«carenti, insufficienti e contraddittorie in quanto non descrivono il processocognitivo attraverso cui la corte è passata dalla situazione iniziale di ignoranzadei fatti alla situazione fiale costitutiva del giudizio» con «totale obliterazione diNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione». La sentenza, inoltre,indicherebbe «in maniera generica» gli «elementi caratterizzanti» del sandaloValentino individuati dalla Corte di merito e non si evincerebbe «il processo logicoche ha portato il Giudice a definirli tali”, né “su quali prove avrebbe basato la suadecisione». In particolare, da un lato, la Corte di appello di Roma nulla avrebbeprecisato in relazione ai citati «elementi caratterizzanti» e, dall’altro, nonavrebbe spiegato in cosa il sandalo della [OSCURATO:SOCIETA] risulterebbe idoneo adidentificare il prodotto come differente da quelli di qualsiasi altra casa di modaproduttrice di calzature agli occhi del pubblico dei consumatori.Il motivo è infondato.La censura in esame, laddove lamenta una pretesa apparenza dimotivazione sulle corrispondenti questioni come decise dalla corte distrettuale,mostra di non tenere in alcun conto che, l’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., nel testo già precedentemente richiamato, ha ormai ridotto al «minimocostituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiaritoche è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questaanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (cfr., Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv.629830 - 01 e, di recente, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01;Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01) o di sua«contraddittorietà».Un simile vizio - da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza dellasoluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamentesotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva – è, nella specie,insussistente, in quanto la Corte ha espressamente motivato sul punto indicatonel motivo di ricorso. E, invero, la Corte di merito così motivato il proprioNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026convincimento: «dalla verifica della documentazione prodotta e, in particolare,dal confronto tra il sandalo prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e quelli realizzati emessi in commercio dal [OSCURATO:PERSONA] e venduti anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]., emergein modo inequivocabile una assoluta somiglianza sia in considerazione dellaforma delle calzature, sia delle combinazioni cromatiche, sia delle borchiepiramidali metalliche e le sottili strisce di pellame di colore che contrasta con ilcolore della tomaia. Tutto ciò costituisce certamente una serie di elementicaratterizzanti il prodotto realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Detti elementi sonostati riprodotti nelle calzature del [OSCURATO:PERSONA], modello “Flora”, così come negli altridiversamente denominati come “Flor”, “Flor 2” e “Pextra”, che si differenzianosolo per minimi dettagli non facilmente riconoscibili ad occhio nudo da parte diconsumatori non particolarmente esperti del settore (…) Va, a tal fine,considerato anche come risulti incontestato e provato che era certamentecontinuativa la pubblicità dedicata dalla casa madre attrice alle calzature anchetema di investimenti da parte della società, la rilevanza quantitativa del prodottocommercializzato in un vasto territorio sia nazionale che extra nazionale.Dunque, ritiene la Corte che effettivamente dovesse riconoscersi nel caso dispecie la giusta tutela del marchio di forma di fatto, tale dovendosi ritenere ilprodotto oggetto del presente giudizio, ai sensi del C.P.I.».D’altra parte, giova anche ricordare che il giudice di merito è libero diritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto didar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazionidelle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egliesponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto edin diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesie i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. (Cass. Sez. 5, 29/12/2020,n. 29730, Rv. 660157 - 01).Numero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato il proprioconvincimento attraverso il confronto tra tali prodotti dandone atto inmotivazione, con la conseguenza che non può certo dirsi che la sentenza siapriva di motivazione.Al contrario appare del tutto evidente come, attraverso il lamentato vizio dimotivazione, la parte tenda ad una sostanziale rivalutazione dell’accertamentocompiuto dal giudice del merito. Tuttavia, come è noto, il giudizio di legittimità,come si è già detto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo,non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al finedi ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435,35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578,27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429,10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024); iii) come puntualizzato da Cass. n.8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «Il compito di questa Corte, […], non èquello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nelladecisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pursempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4,e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delleragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».Numero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/20262. — Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione e falsaapplicazione dell’art. 126 cpi, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3, cpc,nella parte in cui il giudice dell’appello ha disposto la pubblicazione dell'epigrafe edel dispositivo della sentenza impugnata sui quotidiani nazionali a spese e curadell'impresa [OSCURATO:PERSONA], per difetto di tutela del marchio di fatto di formaper carente motivazione, susseguente al primo motivo di impugnazione; nonchéin ogni caso per mancata valutazione circa la tenuità dei fatti ed omessa, errata econtraddittoria motivazione sul punto».Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia erratonell’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza dicondanna dell'appello prevista dall'art. 126 cpi.Il motivo è inammissibile, essendo quello previsto dall’art. 126 cpi unpotere discrezionale, quindi, non sindacabile in cassazione. Infatti, questa Corteha già avuto modo di precisare che la pubblicazione in uno o più giornali dellasentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensidell'art. 126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegataall'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta aportare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso,analogamente a quanto previsto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenzasleale, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da partedel giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1,07/04/2022, n. 11362, Rv. 664575 - 01; tale principio è presente anche nellagiurisprudenza di merito, cfr., sul punto, Corte appello [OSCURATO:PERSONA]. spec.Impresa, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 904 secondo la quale l’ordine di pubblicazione dellasentenza che accerta la violazione del diritto esclusivo su un modello o disegnoregistrato, nonché le modalità con le quali esso deve essere eseguito, costituiscemisura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata alrisarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta aportare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso).Ovviamente, come non può essere sindacata in cassazione la mancataadozione della pubblicazione, altrettanto deve dirsi con riferimento alla adozioneNumero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026del provvedimento da parte del giudice del merito che, come detto, restainsindacabile nel giudizio di legittimità.3. — Il terzo motivo di appello è così rubricato: «violazione e falsaapplicazione dei parametri forensi di cui al dm 55/2014, artt. 5 e 6 e dell'art. 92cpc, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3, cpc, nella parte in cui il giudicedell’appello ha aumentato la liquidazione delle spese processuali per la fasecautelare da € 2000,00 ad € 6.749,00. Errata determinazione del valore delgiudizio cautelare ed errata liquidazione delle relative spese processuali inrelazione al disputatum anziché al decisum. In ogni caso, mancata applicazionedella compensazione al 50% anche delle spese liquidate per il giudizio cautelare,come per quelle dell'appello».In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di merito chiamata adecidere sull'erroneità della liquidazione delle competenze del giudizio cautelare,abbia fatto errata applicazione dei parametri forensi di cui al DM 55/2014 inrelazione alla errata determinazione del valore della controversia ed in ragionedella mancata applicazione del principio correttivo di liquidazione in base aldecisum anizichè al disputatum. Sotto altro profilo, lamenta che la Corte diappello avrebbe dovuto procedere a compensare, nella misura del 50%, le spesedel giudizio cautelare.Il motivo, nella sua duplice articolazione, risulta inammissibile.Con riferimento alla prima parte della censura, come osservato da partecontroricorrente, non sussiste alcuna violazione dell’art. 92 c.p.c., né degli art. 5e 6 del d.m. n. 55 del 2014 in ragione «della mancata applicazione del principiocorrettivo di liquidazione in base al decisum anziché al disputatum». Infatti,principio si applica soltanto «nei giudizi per pagamento di somme o liquidazionedi danni» quale certamente non è il caso di specie, trattandosi di procedimentocautelare. E, infatti, con un ragionamento che non si presta ad alcuna censura, laCorte ha affermato che «il valore della causa era indeterminato avendo adoggetto una inibitoria per cui, in considerazione della attività svolta al tribunaleapplicando il valore medio e le tariffe applicabili ratione temporis (anno diiscrizione al ruolo 2014), la somma da ritenersi congrua era quella diversa(rispetto a quella determinata in primo grado, n.d.r.) di € 6.749,00».Numero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026In questa prospettiva, appare corretta la condanna del Sig. MassimoBianconi alla refusione delle spese di lite nella predetta somma per la fasecautelare, tenuto conto del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. cherisulta applicabile ai procedimenti cautelari.Altrettanto inammissibile è la doglianza relativa alla mancatacompensazione, nella misura del 50%, delle spese del giudizio cautelare.E, infatti, questa Corte ha più volte evidenziato che la valutazione delleproporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui lespese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art.92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, cheresta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettareun'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste acarico del soccombente. (Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592, Rv. 646611 - 01;Cass. Sez. 6, 26/05/2021, n. 14459, Rv. 661569 - 01).4. — Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso per cassazioneproposto deve essere, dunque, rigettato con condanna di parte ricorrente allarefusione, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità.Va, peraltro, evidenziato come nessuna decisione deve prendere il Collegioin ordine alla liquidazione del compenso spettante al difensore del Sig. MassimoBianconi, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Infatti, la Corte dicassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore dellaparte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 deld.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma3-bis del medesimo art. 83 - introdotto dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015 - chenell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente allapronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativarichiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole dicompetenza per la liquidazione (Cass. Sez. 1, 16/06/2020, n. 11677, Rv. 657953- 01).Numero registro generale 4195/2025Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22439/2026Data pubblicazione 30/06/2026Nessuna decisione sulle spese si impone nei rapporti tra parte ricorrente,da una parte, e la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] titolare della dittaCalzature Fiorini, dall’altra, atteso che questi ultimi sono rimasti intimati. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22439/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris