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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17833/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 04/02/2021 del G.I.P.

DEL TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] I3ELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso, in via preliminare, per il rinvio della decisione in attesa del deposito della motivazione della sentenza del 16/12/21 resa dalle Sezioni Unite nel proc. n.

RG.20594/21; in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di archiviazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati cui agli artt. 61 n. 11 - 646 cod. peri., 2634 - 2625 cod. civile, ordinando ulteriori indagini, da compiersi nel termine di tre mesi.

1.1. Il procedimento ha a oggetto i fatti denunciati da [OSCURATO:PERSONA], titolare di una quota pari al 25% della società SUTOR s.r.I., nei confronti dei due indagati, rispettivamente, Montuoro, amministratrice formale e il coniuge, [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto.

Lamentava la denunciante di non avere mai avuto alcuna comunicazione per l'assemblea di approvazione del bilancio annuale, sebbene avesse verificato che i verbali delle assemblee dagli anni 2012 al 2016 ne attestassero la presenza ( art. 483 cod. pen.); denunciava acquisti di beni effettuati dalla amministratrice, a nome della società, e destinati a uso personale (art. 61 n. 11 - 646 cod. pen. ), nonché acquisti a prezzi svantaggiosi da una società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la quale la amministratrice ha un conflitto di interesse ( art. 2634 cod. civ. ), l'attività ostruzionistica della amministratrice che avrebbe impedito il controllo sull'andamento societario da parte della denunciante ( art. 2625 cod. civ. ).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, il quale denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato, sotto più profili.

2.1. Premesso che il G.I.P. di Napoli aveva già rigettato una precedente richiesta di archiviazione per i medesimi fatti, ordinando indagini integrative, puntualmente compiute, rileva il ricorrente che, a seguito della declaratoria di fallimento della società gestita dagli indagati, le condotte appropriative verrebbero a configurare, ove sussistenti, una ipotesi di bancarotta patrimoniale, per cui il G.I.P. avrebbe dovuto restituire gli atti ordinando la iscrizione nel registro degli indagati, mentre ha disposto nuove investigazioni in assenza della preventiva iscrizione.

2.2. Ulteriore motivo di abnormità si ravvisa nella fissazione del termine di tre mesi per il compimento delle indagini integrative (cita rv. 266471);

2.3. Altro profilo di criticità attiene alla circostanza che, con l'ordinanza impugnata, il G.I.P. avrebbe di fatto imposto al P.M. la riunione al presente procedimento di quello derivante ex novo della declaratoria fallimentare, in tal modo interferendo con prerogative riservate all'inquirente nella fase delle indagini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.E' noto che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc.

Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez.

Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).

Si è affermato, in sintesi, che, ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme, si richiede, in negativo, che non si tratti di atto adottato semplicemente in violazione di norme processuali e, in positivo, che l'atto stesso si caratterizzi per contenuti talmente atipici, da renderlo estraneo all'ordinamento processuale ovvero che, pur espressione di una legittima potestà processuale, esso sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibile regressione ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).

2. Ciò posto, il provvedimento in questione è una ordinanza resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 409 co.2 cod.proc.pen. con cui il G.I.P. ha pronunciato un rigetto, allo stato, della richiesta di archiviazione, invitando il P.M. a svolgere ulteriori indagini, anche prendendo in esame l'elemento nuovo sopravvenuto, costituito dalla dichiarazione di failimento della società, previa acquisizione atti della procedura fallimentare.

3. Il primo motivo non si confronta con l'orientamento giurisprudenziale che esclude l'abnormità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, abbia indicato la necessità di ulteriori indagini non in relazione al fatto - reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in ordine ad un illecito diverso, non immediatamente collegato a quello per la quale era stata richiesta l' archiviazione (Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017 Rv. 270349).

D'altro canto, le Sezioni Unite, con un recentissimo approdo, hanno affermato il principio che "Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti perché effettui nuove indagini, consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (Sez.

Un. n. 10728 del 16/12/2021, dep. 24/03/2022).

La Corte, nella fattispecie, ha escluso l'abnormità anche nel caso in cui l'attività di indagine ( nella specie l'interrogatorio) debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta la archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'art.335 cod. proc. pen., e, decidendo il caso al suo esame, ha affermato che "Pur essendo stata richiesta l'archiviazione per i reati ipotizzati dal pubblico ministero ex art. 633 e art. 635 cod. pen., il giudice - lungi dal disporre un'imputazione coatta - ha legittimamente ritenuto l'esigenza di verificare la sussistenza del diverso reato di cui all'art. 646 cod. pen., oltre che dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede delle vetrine danneggiate, con riferimento al reato di cui all'art. 635 cod. pen., ravvisabili astrattamente sulla base della denunzia-querela, con conseguente obbligo del pubblico ministero di procedere all'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. anche con riferimento a tali ipotesi.3.1.

Calando tali principi nel caso in scrutinio, deve essere esclusa la abnormità del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ha demandato lo svolgimento di indagini anche con riferimento a eventuali reati diversi da quelli ogoetto della richiesta di archiviazione del P.M., spettando a quest'ultimo procedere, preliminarmente, al necessario aggiornamento delle iscrizioni del registro delle notizie di reato ove emergessero, dalle ulteriori indagini, altri reati.

4. E' infondato anche il secondo motivo.

Secondo il Procura:ore l'abnormità del provvedimento impugnato deriverebbe dalla indicazione, ex art. 409, comma 4 cod. proc. pen., non di ulteriori indagini integrative in relazione ai fatti - reato per i quali era stata disposta l'iscrizione del nominativo degli indagati nel registro notizie di reato, quanto, piuttosto, di investigazioni finalizzate alla ricerca di prove in ordine a reati diversi; sostanzialmente, il ricorrente contesta al G.I.P. la esondazione del suo potere di controllo e una non consentita ingerenza nelle prerogative dell'organo inquirente.

4.1. Le cose non stanno così.

Va ricordato che le Sezioni unite sono intervenute per chiarire i limiti del potere di controllo del giudice per le indagini preliminari sulla notitia criminis, tracciando una chiara linea di demarcazione tra l'attività del pubblico ministero e il potere di controllo del giudice nel procedimento di archiviazione.

Richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite hanno affermato che i confini tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale e della sua titolarità in capo all'organo requirente (art. 112 Cost.), riservando al giudice delle indagini la funzione di controllo e di impulso (cfr.

Corte cost. n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002).

Rileva, altresì l'ulteriore intervento della Corte costituzionale (n. 263 del 1991), il cui dato saliente attiene alla sfera di valutazione del giudice per le indagini preliminari, non limitata a un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall'organo requirente, nel rispetto, però, sempre delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

Il tra valicamento di questo limite determina, sulla base della nozione giuridica sopra chiarita, l'abnormità della decisione.

4.2. Con una prima pronuncia - "Minervini" - le Sezioni Unite hanno escluso l'abnormità, e, dunque, la ricorribilità per cassazione, dell'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis".

Tale ordine solo apparentemente non è contemplato dall'art. 409 c.p.p., comma 4, in quanto esso è compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attività che presuppone necessariamente l'iscrizione, dovendosi osservare in materia le regole di legalità formale imposte dall'art. 335 cod. proc. pen., al cui rispetto è in ogni caso obbligato l'organo inquirente.

4.3. Il principio - assertivo del mero potere del G.I.P. di ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato - è stato ripreso dalle Sezioni Unite nella successiva pronuncia n. 4319 del 2014, in cui il [OSCURATO:PERSONA] - dirimendo il contrasto giurisprudenziale che, in tema di abnormità, si era venuto a creare con riguardo al caso in cui il G.I.P., richiesto dell'archiviazione, disponga, invece, l'imputazione coatta per un fatto di reato diverso da quello originariamente contestato - ha precisato che, anche in tal caso, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., costituendo "atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri de/giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione" (Sez.

Un., n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc.

L. e altro, Rv. 257786; conf.

Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581).

Ciò in quanto l'autonomia dell'organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni risulterebbe incisivamente scalfita lacIdove fosse il G.I.P. a ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal P.M., i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge.

4.4. Secondo la linea interpretativa così tracciata, può ormai considerarsi ius receptum il principio secondo cui è inibito al giudice per le indagini preliminari l'ordine, rivolto al Pubblico ministero, di formulare imputazioni per reati diversi da quelli per cui sia stata domandata l'archiviazione, ovvero nei confronti di soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato, potendo semplicemente disporre, in tali casi, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, qualora rilevi fattispecie diverse da quelle per le quali si procede, ovvero fatti ascrivibili a soggetti diversi da quelli per cui vi è stata richiesta di archiviazione, e di cui ritenga emergenti i requisiti dagli atti di indagine.

Tanto a presidio e a salvaguardia della titolarità dell'azione penale in capo al Pubblico ministero. (Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Rv. 268138).

4.5. Giova, a questo punto, richiamare quanto efficacemente affermati) dalle Sezioni Unite nella sentenza " Minervini", che, nell'esaminare i rapporti fra il giudice per le indagini preliminari ed il Pubblico Ministero, così scrissero: "È possibile estrapolare dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (art. 112 Cost. e art. 24 Cost., comma 2), sia a livello di codice di rito(v.artt.335,405,409ss.)una linea di indirizzo piuttosto chiara: il g.i.p. può concordare con il P.M., e allora nulla quaestio; può dissentire e ritenere che il P.M. non abbia esercitato bene l'azione penale e allora, lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost., può invitarlo a compiere ulteriori indagini, ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P. M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.".4.6.

Alla luce di tali coordinate, è certamente condivisibile l'affermazione, richiamata dal Procuratore impugnante, secondo cui, nell'accogliere la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, e nell'ordinare contestualmente l'iscrizione di quest'ultimo per altri titoli di reato, ritenuti configurabili nel fatto investigato, il G.I.P. non può imporre al Pubblico Ministero un termine per la conclusione delle indagini, perché l'azione penale, comprensiva delle indagini stesse, rientra nella completa disponibilità del pubblico ministero secondo le regole ordinarie, cosicchè, in tale ipotesi non è applicabile la disposizione di cui all'art. 409, comma 4, cod. proc. pen. (sez. 2, 16 settembre 2015, n. 40308, rv. 264588).

Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari, per un verso, non ha affatto accolto la richiesta di archiviazione del P.M., dall'altro, non ha neppure ordinato la iscrizione di altri fatti o di altri nominativi.

Semplicemente, il G.I.P. ha restituito gli atti affinché si desse corso alle ulteriori indagini, esplicitamente finalizzate a scandagliare tutte le vicende appropriative denunciate, anche alla luce del fatto nuovo costituito dalla sentenza di fallimento, sottolineando come " occorre approfondire in chiave indiziaria le diverse ipotesi di appropriazione oggetto di denuncia ed eventuali attività di distrazione poste in essere dalla amministratrice della società Sutur s.r.I., poi fallita." Con l'ordinanza impugnata, dunque, il G.I.P., lungi dal disporre l'archiviazione per alcuno dei reati per i quali il Pubblico Ministero aveva formulato la relativa richiesta, all'esito del legittimo controllo sull'esercizio dell'azione penale, ha ordinato un approfondimento investigativo in relazione ai fatti oggetto delle denunce della persona offesa, individuando, doverosamente, ai sensi dell'art. 409 co. 4 cod. proc. pen., un "termine indispensabile al compimento di esse".

5. Neppure coglie nel segno il terzo motivo, giacchè nell'ordinanza impugnata non v 'è alcuna traccia dell'ordine di riunione menzionato nel ricorso, solo ponendosi in luce, nell'ambito dei poteri di controllo riservati al Giudice, la possibile emersione di ulteriori fattispecie di reato - alla luce della declaratoria di fallimento - senza impartire, a tal proposito, alcun ordine ulteriore rispetto alla necessità di approfondimento investigativo della notitia criminis.

Il ricorso del Procuratore della Repubblica risulta, dunque, inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 04/02/2021 del G.I.P. DEL TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] I3ELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso, in via preliminare, per il rinvio della decisione in attesa del deposito della motivazione della sentenza del 16/12/21 resa dalle Sezioni Unite nel proc. n. RG.20594/21; in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di archiviazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati cui agli artt. 61 n. 11 - 646 cod. peri., 2634 - 2625 cod. civile, ordinando ulteriori indagini, da compiersi nel termine di tre mesi. 1.1. Il procedimento ha a oggetto i fatti denunciati da [OSCURATO:PERSONA], titolare di una quota pari al 25% della società SUTOR s.r.I., nei confronti dei due indagati, rispettivamente, Montuoro, amministratrice formale e il coniuge, [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto. Lamentava la denunciante di non avere mai avuto alcuna comunicazione per l'assemblea di approvazione del bilancio annuale, sebbene avesse verificato che i verbali delle assemblee dagli anni 2012 al 2016 ne attestassero la presenza ( art. 483 cod. pen.); denunciava acquisti di beni effettuati dalla amministratrice, a nome della società, e destinati a uso personale (art. 61 n. 11 - 646 cod. pen. ), nonché acquisti a prezzi svantaggiosi da una società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la quale la amministratrice ha un conflitto di interesse ( art. 2634 cod. civ. ), l'attività ostruzionistica della amministratrice che avrebbe impedito il controllo sull'andamento societario da parte della denunciante ( art. 2625 cod. civ. ). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, il quale denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato, sotto più profili. 2.1. Premesso che il G.I.P. di Napoli aveva già rigettato una precedente richiesta di archiviazione per i medesimi fatti, ordinando indagini integrative, puntualmente compiute, rileva il ricorrente che, a seguito della declaratoria di fallimento della società gestita dagli indagati, le condotte appropriative verrebbero a configurare, ove sussistenti, una ipotesi di bancarotta patrimoniale, per cui il G.I.P. avrebbe dovuto restituire gli atti ordinando la iscrizione nel registro degli indagati, mentre ha disposto nuove investigazioni in assenza della preventiva iscrizione. 2.2. Ulteriore motivo di abnormità si ravvisa nella fissazione del termine di tre mesi per il compimento delle indagini integrative (cita rv. 266471); 2.3. Altro profilo di criticità attiene alla circostanza che, con l'ordinanza impugnata, il G.I.P. avrebbe di fatto imposto al P.M. la riunione al presente procedimento di quello derivante ex novo della declaratoria fallimentare, in tal modo interferendo con prerogative riservate all'inquirente nella fase delle indagini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.E' noto che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc. Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Si è affermato, in sintesi, che, ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme, si richiede, in negativo, che non si tratti di atto adottato semplicemente in violazione di norme processuali e, in positivo, che l'atto stesso si caratterizzi per contenuti talmente atipici, da renderlo estraneo all'ordinamento processuale ovvero che, pur espressione di una legittima potestà processuale, esso sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibile regressione ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). 2. Ciò posto, il provvedimento in questione è una ordinanza resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 409 co.2 cod.proc.pen. con cui il G.I.P. ha pronunciato un rigetto, allo stato, della richiesta di archiviazione, invitando il P.M. a svolgere ulteriori indagini, anche prendendo in esame l'elemento nuovo sopravvenuto, costituito dalla dichiarazione di failimento della società, previa acquisizione atti della procedura fallimentare. 3. Il primo motivo non si confronta con l'orientamento giurisprudenziale che esclude l'abnormità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, abbia indicato la necessità di ulteriori indagini non in relazione al fatto - reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in ordine ad un illecito diverso, non immediatamente collegato a quello per la quale era stata richiesta l' archiviazione (Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017 Rv. 270349). D'altro canto, le Sezioni Unite, con un recentissimo approdo, hanno affermato il principio che "Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti perché effettui nuove indagini, consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (Sez. Un. n. 10728 del 16/12/2021, dep. 24/03/2022). La Corte, nella fattispecie, ha escluso l'abnormità anche nel caso in cui l'attività di indagine ( nella specie l'interrogatorio) debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta la archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'art.335 cod. proc. pen., e, decidendo il caso al suo esame, ha affermato che "Pur essendo stata richiesta l'archiviazione per i reati ipotizzati dal pubblico ministero ex art. 633 e art. 635 cod. pen., il giudice - lungi dal disporre un'imputazione coatta - ha legittimamente ritenuto l'esigenza di verificare la sussistenza del diverso reato di cui all'art. 646 cod. pen., oltre che dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede delle vetrine danneggiate, con riferimento al reato di cui all'art. 635 cod. pen., ravvisabili astrattamente sulla base della denunzia-querela, con conseguente obbligo del pubblico ministero di procedere all'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. anche con riferimento a tali ipotesi.3.1. Calando tali principi nel caso in scrutinio, deve essere esclusa la abnormità del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ha demandato lo svolgimento di indagini anche con riferimento a eventuali reati diversi da quelli ogoetto della richiesta di archiviazione del P.M., spettando a quest'ultimo procedere, preliminarmente, al necessario aggiornamento delle iscrizioni del registro delle notizie di reato ove emergessero, dalle ulteriori indagini, altri reati. 4. E' infondato anche il secondo motivo. Secondo il Procura:ore l'abnormità del provvedimento impugnato deriverebbe dalla indicazione, ex art. 409, comma 4 cod. proc. pen., non di ulteriori indagini integrative in relazione ai fatti - reato per i quali era stata disposta l'iscrizione del nominativo degli indagati nel registro notizie di reato, quanto, piuttosto, di investigazioni finalizzate alla ricerca di prove in ordine a reati diversi; sostanzialmente, il ricorrente contesta al G.I.P. la esondazione del suo potere di controllo e una non consentita ingerenza nelle prerogative dell'organo inquirente. 4.1. Le cose non stanno così. Va ricordato che le Sezioni unite sono intervenute per chiarire i limiti del potere di controllo del giudice per le indagini preliminari sulla notitia criminis, tracciando una chiara linea di demarcazione tra l'attività del pubblico ministero e il potere di controllo del giudice nel procedimento di archiviazione. Richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite hanno affermato che i confini tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale e della sua titolarità in capo all'organo requirente (art. 112 Cost.), riservando al giudice delle indagini la funzione di controllo e di impulso (cfr. Corte cost. n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002). Rileva, altresì l'ulteriore intervento della Corte costituzionale (n. 263 del 1991), il cui dato saliente attiene alla sfera di valutazione del giudice per le indagini preliminari, non limitata a un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall'organo requirente, nel rispetto, però, sempre delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Il tra valicamento di questo limite determina, sulla base della nozione giuridica sopra chiarita, l'abnormità della decisione. 4.2. Con una prima pronuncia - "Minervini" - le Sezioni Unite hanno escluso l'abnormità, e, dunque, la ricorribilità per cassazione, dell'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis". Tale ordine solo apparentemente non è contemplato dall'art. 409 c.p.p., comma 4, in quanto esso è compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attività che presuppone necessariamente l'iscrizione, dovendosi osservare in materia le regole di legalità formale imposte dall'art. 335 cod. proc. pen., al cui rispetto è in ogni caso obbligato l'organo inquirente. 4.3. Il principio - assertivo del mero potere del G.I.P. di ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato - è stato ripreso dalle Sezioni Unite nella successiva pronuncia n. 4319 del 2014, in cui il [OSCURATO:PERSONA] - dirimendo il contrasto giurisprudenziale che, in tema di abnormità, si era venuto a creare con riguardo al caso in cui il G.I.P., richiesto dell'archiviazione, disponga, invece, l'imputazione coatta per un fatto di reato diverso da quello originariamente contestato - ha precisato che, anche in tal caso, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., costituendo "atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri de/giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione" (Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786; conf. Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581). Ciò in quanto l'autonomia dell'organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni risulterebbe incisivamente scalfita lacIdove fosse il G.I.P. a ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal P.M., i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge. 4.4. Secondo la linea interpretativa così tracciata, può ormai considerarsi ius receptum il principio secondo cui è inibito al giudice per le indagini preliminari l'ordine, rivolto al Pubblico ministero, di formulare imputazioni per reati diversi da quelli per cui sia stata domandata l'archiviazione, ovvero nei confronti di soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato, potendo semplicemente disporre, in tali casi, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, qualora rilevi fattispecie diverse da quelle per le quali si procede, ovvero fatti ascrivibili a soggetti diversi da quelli per cui vi è stata richiesta di archiviazione, e di cui ritenga emergenti i requisiti dagli atti di indagine. Tanto a presidio e a salvaguardia della titolarità dell'azione penale in capo al Pubblico ministero. (Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Rv. 268138). 4.5. Giova, a questo punto, richiamare quanto efficacemente affermati) dalle Sezioni Unite nella sentenza " Minervini", che, nell'esaminare i rapporti fra il giudice per le indagini preliminari ed il Pubblico Ministero, così scrissero: "È possibile estrapolare dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (art. 112 Cost. e art. 24 Cost., comma 2), sia a livello di codice di rito(v.artt.335,405,409ss.)una linea di indirizzo piuttosto chiara: il g.i.p. può concordare con il P.M., e allora nulla quaestio; può dissentire e ritenere che il P.M. non abbia esercitato bene l'azione penale e allora, lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost., può invitarlo a compiere ulteriori indagini, ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P. M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.".4.6. Alla luce di tali coordinate, è certamente condivisibile l'affermazione, richiamata dal Procuratore impugnante, secondo cui, nell'accogliere la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, e nell'ordinare contestualmente l'iscrizione di quest'ultimo per altri titoli di reato, ritenuti configurabili nel fatto investigato, il G.I.P. non può imporre al Pubblico Ministero un termine per la conclusione delle indagini, perché l'azione penale, comprensiva delle indagini stesse, rientra nella completa disponibilità del pubblico ministero secondo le regole ordinarie, cosicchè, in tale ipotesi non è applicabile la disposizione di cui all'art. 409, comma 4, cod. proc. pen. (sez. 2, 16 settembre 2015, n. 40308, rv. 264588). Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari, per un verso, non ha affatto accolto la richiesta di archiviazione del P.M., dall'altro, non ha neppure ordinato la iscrizione di altri fatti o di altri nominativi. Semplicemente, il G.I.P. ha restituito gli atti affinché si desse corso alle ulteriori indagini, esplicitamente finalizzate a scandagliare tutte le vicende appropriative denunciate, anche alla luce del fatto nuovo costituito dalla sentenza di fallimento, sottolineando come " occorre approfondire in chiave indiziaria le diverse ipotesi di appropriazione oggetto di denuncia ed eventuali attività di distrazione poste in essere dalla amministratrice della società Sutur s.r.I., poi fallita." Con l'ordinanza impugnata, dunque, il G.I.P., lungi dal disporre l'archiviazione per alcuno dei reati per i quali il Pubblico Ministero aveva formulato la relativa richiesta, all'esito del legittimo controllo sull'esercizio dell'azione penale, ha ordinato un approfondimento investigativo in relazione ai fatti oggetto delle denunce della persona offesa, individuando, doverosamente, ai sensi dell'art. 409 co. 4 cod. proc. pen., un "termine indispensabile al compimento di esse". 5. Neppure coglie nel segno il terzo motivo, giacchè nell'ordinanza impugnata non v 'è alcuna traccia dell'ordine di riunione menzionato nel ricorso, solo ponendosi in luce, nell'ambito dei poteri di controllo riservati al Giudice, la possibile emersione di ulteriori fattispecie di reato - alla luce della declaratoria di fallimento - senza impartire, a tal proposito, alcun ordine ulteriore rispetto alla necessità di approfondimento investigativo della notitia criminis. Il ricorso del Procuratore della Repubblica risulta, dunque, inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministe
Sentenza Cassazione n. 17833/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris