CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di POLIZZI GENEROSAvisti gli atti, ,il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di minaccia ai danni del cognato [OSCURATO:PERSONA]; fatto di Giugno 2018. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso il Pg territoriale che, col primo motivo, ha lamentato l'errata applicazione dell'art 192 cpp, poiché il Giudice aveva assolto l'imputato sull'erronea convinzione che le dichiarazioni della parte civile debbano essere corroborate anche da altri elementi di prova. 2.Col secondo motivo si è dedotto il vizio di motivazione illogica,poiché dallo stesso testo della sentenza emergerebbe riscontrata la versione dei fatti riferita dalla persona offesa quanto alla lite tra imputato e persona offesa e quanto all'atteggiamento minaccioso del primo. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per entrambi i motivi. 1.Quanto al primo motivo va puntualizzato che più che la violazione dell'ad 192 cpp, che neppure è stata indicata nel corpo della sentenza impugnata, il giudice di pace ha errato nell'applicazione dei principi di diritto elaborati da questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, tema che la parte ricorrente comunque ha proposto, ricordando i relativi principi. In proposito è necessario e sufficiente citare ex multis (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012 ) Rv. 253214, secondo la quale le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.. 1.1 Applicando tali principi al caso in esame va osservato che la persona offesa neppure si è costituita parte civile, come si legge chiaramente nella sentenza impugnata, ed il Giudice ha ritenuto, alla stregua dell'esame degli atti e delle testimonianze assunte, non esservi dubbio sull'esistenza del diverbio tra imputato e persona offesa e sull'atteggiamento minaccioso ad opera del giudicabile, osservando però, che, tra i testi, solo [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito puntualmente la frase minacciosa proferita dall'imputato e per questa sola ragione ha assolto l'imputato. 1.2 Appare chiaro l'errore di diritto compiuto dal giudice di pace nella valutazione della dichiarazione della persona offesa, considerata ex se minusvalente rispetto alle dichiarazioni provenienti dagli altri testi; il Giudice, naturalmente libero di soppesare il valore probatorio delle testimonianze, avrebbe dovuto spiegare i motivi per i quali ha risolto la divergenza tra le prove raccolte a sfavore di quella accusatoria, non essendo di per sé meno probante delle altre la testimonianza della persona offesa, per di più priva di interesse, come ricavabile dalla mancata costituzione di parte civile. 2. La sentenza appare, altresì, contraddittoria - come dedotto nel secondo motivo di ricorso - poiché ha descritto gli elementi di corroborazione alle dichiarazioni della persona offesa, cioè la lite e l'atteggiamento di risentimento e sfida da parte del giudicabile, senza valutarli in modo combinato con la prova orale derivante dal teste persona offesa. 3.Infine, per completezza ed al fine di ribadire il principio di diritto al quale il giudice di pace dovrà uniformarsi in sede di rinvio, va osservato che la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui ha opinato che sia elemento essenziale del delitto di minaccia il sentimento di paura insorto nella persona offesa in conseguenza della minaccia, avendo dimenticato la natura di reato di pericolo che contraddistingue il delitto di minaccia. Invero, la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. - che ha natura di reato di pericolo - è necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto. Sez. 5, Sentenza n. 644 del 06/11/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 257951.In senso conforme :Sez. 1, Sentenza n. 44128 del 03/05/2016 Ud. (dep. 18/10/2016) Rv. 268289;Sez. 5, Sentenza n. 6756 del 11/10/2019 Ud. (dep. 20/02/2020 ) Rv. 278740. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. Deciso il 7.6.20