CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 05590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 marzo 2021, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le cinque indicate sentenze di condanna. 2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto "violazione di legge processuale" ed ha evidenziato che, nonostante fosse stato nominato difensore di fiducia del Barberis contestualmente al deposito della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, non aveva ricevuto né l'avviso di fissazione dell'udienza camerale né del deposito dell'ordinanza; che quest'ultima gli era stata, infatti, notificata dopo un suo sollecito avendo appreso dal proprio assistito della definizione del procedimento; e ha sostenuto che l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso dell'udienza integri una nullità di ordine generale che si propaga all'ordinanza e se, tempestivamente dedotta, come nel caso di specie, comporta l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge penale e vizio di motivazione"; ha, al riguardo, evidenziato che il Giudice dell'esecuzione si sarebbe limitato a rilevare che, con due distinti provvedimenti, erano state riconosciute ipotesi di "continuazione parziale" tra i reati giudicati con le sentenze sub nn. 4 e 5 e tra quelli giudicati con le sentenze sub nn. 1 e 3; che sarebbe quanto meno illogico che altro Collegio avesse ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le pronunce sub nn. 1 e 3 e che, invece, la Corte milanese non avesse esteso detto beneficio anche al reato oggetto della sentenza sub n. 2 temporalmente assai contiguo ai reati giudicati con sentenze torinesi. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il primo motivo di ricorso, di carattere preliminare e assorbente rispetto all'altro, è fondato. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione" [Cass. Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Rv. 250997 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 39683 del 9(( 14/10/2010, Rv. 248679 - 01; Cass. Sez. Un. n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 - 01, che ha affermato che "l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo")]. 5. In applicazione di detto principio - non risultando dagli atti procedimentali, cui questa Corte può accedere per risolvere la questione prospettata, che al difensore di fiducia sia dato avviso della fissazione dell'udienza camerale - l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. Gli atti vanno, conseguentemente, trasmessi alla Corte di appello di Milano che dovrà procedere al giudizio nel contraddittorio tra le parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso, il 18 gennaio 2022 I