CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell29/05/2019jdella Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. A. Bertoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 47010/2021, del 17/12/2021 (dep. il 23/12/2021) con la quale la Quarta sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, emessa in data 10/06/2019, che, giudicando in sede di annullamento disposto dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione in relazione ai capi A) e D) e in sede di annullamento con rinvio a seguito di accoglimento di ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen. avverso la sentenza della Terza Sezione della Corte di cassazione n. 15788/2018, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione. 2. Il difensore deduce l'errore di fatto della sentenza della Corte di cassazione là dove, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso dell'Amico, ha escluso la formazione del giudicato in punto pena in relazione al capo C) con riferimento all'anno 2010, già determinato nella misura di mesi uno e giorni quindici di reclusione, ed ha confermato la misura della pena, per tale reato inflitta dalla Corte d'appello nel giudizio di rinvio, di mesi quattro di reclusione. A sostegno del ricorso straordinario il ricorrente premette un breve excursus della vicenda processuale, così sintetizzata: - la Terza sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 15788/2018, aveva rigettato il ricorso con riferimento al capo C) - art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - omettendo di rilevare la prescrizione del reato quanto agli anni 2008 e 2009; - a seguito di ricorso straordinario, la Quarta sezione della Corte di cassazione, dichiarava l'estinzione del reato di cui al capo C) per gli anni 2008 e 2009, rinviando alla Corte d'appello di Brescia per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché non era possibile stabilire la pena da cui detrarre l'aumento per le condotte dichiarate prescritte, pena che necessariamente doveva essere determinata nel giudizio di rinvio (altro) per i capi A) e D); - la Corte d'appello di Brescia, giudicando in sede dei riuniti annullamenti con rinvio (quello a seguito della sentenza di accoglimento del ricorso ex art. 625 bis cod.pen. e quello di rinvio a seguito di annullamento sui capi A) e D), condannava [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al capo A) e rideterminava la pena complessiva in anni quattro e mesi quattro di reclusione, di cui mesi quattro a titolo di continuazione per il reato sub C) relativo all'anno 2010. A seguito di ricorso per cassazione, la Corte di cassazione dichiarava, con la pronuncia oggetto del presente ricorso straordinario, l'inammissibilità del ricorso ritenendo che non si fosse formato il giudicato sulla misura dell'aumento di pena per il reato satellite di cui al capo C), con conseguente inammissibilità del quarto motivo di ricorso con il quale si lamentava la violazione del giudicato. 2.1. Sostiene il ricorrente l'errore di fatto compiuto dalla sentenza della Corte di cassazione là dove, in risposta al quarto motivo di ricorso, ha affermato che "non può dirsi formato alcun giudicato e la quantificazione operata dalla Corte d'appello, nella sentenza impugnata, appare corretta". Tale affermazione sarebbe viziata per 2) effetto di un errore percettivo in quanto il passaggio in giudicato del quantum di pena dell'aumento per la continuazione per il capo C) annualità 2010, era già avvenuto e fissato con la pronuncia emessa in sede di ricorso straordinario con il quale era stata rilevata la prescrizione del reato per le annualità 2008 e 2009, ed era stata individuata, per ciascuna annualità, la pena inflitta dal giudice del merito. Il passaggio in giudicato quanto all'affermazione di responsabilità e quanto alla misura dell'aumento per il reato non prescritto era un mero fatto processuale, fatto processuale che in sede di ricognizione sarebbe stato erroneamente percepito per effetto di una errata lettura del dispositivo della sentenza emessa in sede di ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen. che aveva annullato con rinvio in quanto era pendente un annullamento con rinvio per i capi A) e D) di imputazione. Nel merito, essendosi formato il giudicato sulla misura dell'aumento per la continuazione del capo C) annualità 2010, pari ad un mese e giorni quindici, l'aumento di mesi quattro di reclusione inflitto sarebbe operato in violazione del giudicato oramai formatosi e pertanto la sentenza della Corte d'appello dovrebbe essere annullata in punto aumento per la continuazione del capo C), con determinazione della pena in anni quattro mesi uno e giorni quindici di reclusione. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Rileva la Corte che ricorre l'errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625 bis cod. comma 2 proc. pen., per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione che dà luogo alla conseguente rescissione della sentenza di legittimità impugnata. L'errore di fatto deve essere individuato nell'errore percettivo del contenuto della sentenza che, in sede di accoglimento di ricorso ex art. 625 bis cod.pen. n. 2332/2019, aveva revocato la sentenza della Terza Sezione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 ( capo C) per le annualità 2008 e 2009 perché estinto per prescrizione, prescrizione non rilevata dalla pronuncia della Terza sezione e, ritenuto il giudicato sul capo C) quanto all'annualità 2010, aveva annullato con rinvio poiché, all'esito del ricorso straordinario, aveva rilevato che già il giudice del merito aveva individuato i singoli aumenti di pena relativi a ciascun periodo d'imposta e segnatamente, per quanto qui interessa, un mese e quindici giorni quanto all'annualità 2010, ma aveva altresì rilevato che la sentenza d'appello (che aveva condannato l'Amico anche per i reati dì cui ai capì A e D) era stata annullata con rinvio, quanto ai medesimi capi d'imputazione, sicchè era impossibile applicare l'aumento di pena come individuata e sulla quale si era formato il giudicato. Tale questione era stata oggetto del quarto motivo di ricorso. Ciò premesso, il rilevato errore percettivo emerge inequivocabilmente dalla stessa sentenza impugnata che, a pag. 7, dà atto del contenuto della sentenza emessa a seguito di precedente ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen. n. 2332/2019, ma poi, a pag. 12, afferma esplicitamente che "non può dirsi formato alcun giudicato" e in questa contraddizione interna emerge l'errore percettivo in cui è incorsa la Corte di cassazione con l'impugnata sentenza che deve essere, sul punto, revocata. 2. Consegue la revoca della sentenza n. 47010/2021 pronunciata dalla Corte di cassazione in data 17/12/2021. 3. Dalla revoca della sentenza discende l'obbligo di procedere al giudizio rescissorio. Sul punto è stato affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto". (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basìle P, Rv. 221282; Sez. U., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 4. Venendo al giudizio di merito, la Corte d'appello dì Brescia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e quattro mesi di reclusione in relazione ai capi D) e C), reato per il quale aveva determinato la pena nella misura di mesi quattro di reclusione, mentre per tale reato sì era formato il giudicato nella (4 misura di un mese e giorni quindici di reclusione. Pertanto, la misura dell'aumento per la continuazione, individuata in mesi quattro, deve essere ridotta di mesi due e giorni quindici, dovendo la misura dell'aumento per il capo C) essere ricondotta alla misura già coperta dal giudicato di un mese e giorni quindici di reclusione. La pena finale deve essere complessivamente indicata in anni quattro mesi uno e giorni quindici di reclusione. Infine, deve confermarsi il già rilevato giudizio dì inammissibilità nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] spa, non oggetto di ricorso straordinario. P.Q.M. Revoca, limitatamente ad [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione n. 47010 in data 17/12/2021; annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 10/06/2019, limitatamente ad [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla pena inflitta che determina in anni quattro, mesi uno e giorni