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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 11017/2022

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ORDINANZA sul ricorso 16595-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante 484 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CARONCINI 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 436/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 14/03/2018 R.G.N. 128/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. con sentenza n. 436/2017 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda dell'agente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della preponente [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Bassi & Ponte di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest'ultima condannato l'Angelucci ai pagamento della somma di C 7.41,03 a titolo di restituzione dei compensi sui crediti fatturati ma non incassati;

2. per quel che ancora, rileva la Corte di merito ha ritenuto che: a) alla stregua delle intervenute pattuizioni negoziali era da escludere il rivendicato diritto di esclusiva dell'agente, configurante elemento naturale ma non essenziale del rapporto di agenzia e, quindi derogabile dalle parti, come avvenuto nello specifico; in conseguenza, l'attivazione da parte della preponente di un ulteriore responsabile commerciale non costituiva inadempimento contrattuale in relazione al quale l'Angelucci aveva reclamato il diritto alle provvigioni indirette; b) non sussisteva il diritto al risarcimento del danno all'immagine sia perché la relativa pretesa era fondata sui medesimi fatti costitutivi della domanda ( da considerarsi infondata) avente ad oggetto le provvigioni indirette sia perché era mancato il riscontro istruttorio relativo alla perdita di fiducia professionale da parte degli agenti sottoposti al coordinamento dell'Angelucci; c) era infondata la domanda relativa all'indennità suppletiva di clientela prevista dall'AEC 2002 in quanto tale fonte collettiva non era stata richiamata nel contratto di agenzia generale; d) non era dovuta la indennità di preavviso essendo incontroverso che la società, nel recedere dal contratto di agenzia generale, aveva rispettato il periodo di preavviso e continuato a corrispondere all'agente le provvigioni dovute; non avevano trovato riscontro obiettivo le -peraltro i eccessivamente generiche - doglianze dell'agente relative alla condotta reticente asseritamente serbata dalla società in merito allo svolgimento dell'incarico; e) la domanda riconvenzionale della preponente, qualificata come ripetizione dell'indebito, era nel merito fondata in assenza di specifiche contestazioni formulate dall'agente in ordine al puntuale prospetto relativo alle somme in oggetto allegato alla memoria difensiva di primo grado della società;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742, 1743, 1748, 1749 e 1750 cod. civ. e dell'[OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al

30.7. 2004; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che al contratto sottoscritto tra le parti, denominato «estensione di contratto di agenzia» in base al quale l'Angelucci aveva assunto l'incarico di agente generale della società, non si applicavano le regole codicistiche del rapporto di agenzia ivi compresa quella in tema di diritto di esclusiva; critica inoltre la decisione per avere negato l'applicabilità dell'Accordo economico collettivo; tale Accordo doveva infatti ritenersi richiamato anche in relazione all' ulteriore contratto denominato «estensione del contratto di agenzia» , in virtù dell'art. 1 del contratto di agente generale, secondo il quale le premesse e il contratto di agenzia menzionato formavano parte integrale e sostanziale del «presente accordo», ed in virtù dell'art. 23 del contratto di agenzia il quale, a sua volta, rinviava, per tutto quanto non espressamente previsto, all'Accordo collettivo 2002; a tale ricostruzione o conseguiva: a) il diritto di esclusiva in favore dell'agente in quanto previsto dalla richiamata fonte collettiva; b) il diritto alle indennità suppletiva di clientela reclamata sulla base dell'Accordo economico collettivo;

2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti nonché error in procedendo per nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost.; sotto il primo profilo individua quali fatti storici, che asserisce non esaminati dalla sentenza di appello, le clausole del contratto di agenzia generale; sotto il secondo profilo asserisce apparenza di motivazione in ordine alla sussistenza della deroga al patto di esclusiva;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

3.1. in fatto è pacifico che l'Angelucci ha stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Bassi & Ponte di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c due contratti; con il contratto di agenzia l'agente si era impegnato a promuovere la conclusione di contratti di compravendita di prodotti della preponente; con il secondo contratto, denominato << estensione del contratto di agenzia» , all'Angelucci era conferito l'incarico di svolgere in qualità di agente generale funzioni accessorie di coordinamento sul territorio nazionale degli agenti indicati in un elenco allegato con un corrispettivo parametrato ad una percentuale dei ricavi conclusi tramite gli agenti soggetti al coordinamento; quest'ultimo contratto era stato oggetto di disdetta da parte della preponente, disdetta intimata nel rispetto del termine di preavviso;

3.2. la Corte di merito confermando la sentenza di prime cure ha ritenuto alla stregua delle clausole contrattuali che non era configurabile un diritto di esclusiva in favore dell'agente;3.3. tale accertamento non è validamente incrinato dalla denunzia di violazione e falsa applicazione delle regole legali di interpretazione del contratto in quanto articolata con modalità non conformi alle prescrizioni del giudice di legittimità.

Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., infatti, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima ( Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010);

3.4. parte ricorrente non ha osservato tali prescrizioni in quanto neld enunziare la errata interpretazione dei documenti contrattuali si è limitata ad una lettura meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla Corte del contenuto del contratto accessorio di conferimento delle funzioni di agente generale; non ha infatti individuato in relazione ai singoli criteri legali in che modo il giudice di appello se ne era discostato e neppure ha evidenziato specifiche lacune argomentative o illogicità nella ricostruzione della comune volontà delle parti tali da inficiare il risultato interpretativo al quale era pervenuta la sentenza impugnata; in tale contesto, non vi è spazio per il riconoscimento del diritto di esclusiva che, come ben evidenziato dal giudice di merito costituisce un elemento naturale ma non essenziale del contratto di agenzia, e quindi derogabile dalle parti, come ritenuto nel caso di specie;

3.5. le considerazioni che precedono assorbono il rilievo dell'ulteriore profilo di inammissibilità costituito dalla mancata trascrizione o compiuta esposizione per riassunto dei documenti contrattuali alla base delle censure articolate, come prescritto dall'art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. (Cass. n. 29093/2018, Cass. n. 195/2016, Cass. n. 16900/2015, Cass. n. 26174/ 2014, Cass. n. 22607/2014, Cass. Sez.

Un, n. 7161/2010);

4. il secondo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità e di infondatezza;

4.1. la denunzia di vizio di motivazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. risulta preclusa, ai sensi dell'art. 348 ter„ ultimo comma cod. proc. civ. , non avendo parte ricorrente, come suo onere, indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.n. 20994/2019, Cass. n. 5528/2018, Cass. n.19001/2016), dovendo ulteriormente osservarsi che il vizio di omesso esame deve concernere un fatto storico -fenomenico (v. tra le altre, Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014) laddove nella prospettazione del ricorrente esso concerne clausole contrattuali ed il relativo significato;

4.2. il motivo è infondato laddove denunzia apparenza di motivazione, ipotesi che ricorre quando, benché graficamente esistente, la decisione reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, (Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016 ), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112).

Tali carenze, che l'odierna parte ricorrente assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame in quanto le ragioni che sorreggono il decisum in relazione al diritto di esclusiva (rispetto al quale essenzialmente è denunziata la violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 cod. proc. civ.) sono del tutto lineari e coerenti sia nella ricostruzione della volontà negoziale derogatoria, sia nelle conclusioni tratte sul piano giuridico in punto di derogabilità del diritto di esclusiva;5. al rigetto del ricorso segue la liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza; la relativa determinazione nell'ambito dello scaglione di riferimento, coincidente con quello indicato nella nota spese del procuratore di parte ricorrente, tiene conto del numero contenuto delle questioni trattate e della non particolare complessità delle stesse, in assenza peraltro di contrasti giurisprudenziali sui profili di diritto

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d.

P.R. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso .

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16595-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORSI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante 484 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CARONCINI 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 436/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 14/03/2018 R.G.N. 128/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 436/2017 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda dell'agente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della preponente [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Bassi & Ponte di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest'ultima condannato l'Angelucci ai pagamento della somma di C 7.41,03 a titolo di restituzione dei compensi sui crediti fatturati ma non incassati; 2. per quel che ancora, rileva la Corte di merito ha ritenuto che: a) alla stregua delle intervenute pattuizioni negoziali era da escludere il rivendicato diritto di esclusiva dell'agente, configurante elemento naturale ma non essenziale del rapporto di agenzia e, quindi derogabile dalle parti, come avvenuto nello specifico; in conseguenza, l'attivazione da parte della preponente di un ulteriore responsabile commerciale non costituiva inadempimento contrattuale in relazione al quale l'Angelucci aveva reclamato il diritto alle provvigioni indirette; b) non sussisteva il diritto al risarcimento del danno all'immagine sia perché la relativa pretesa era fondata sui medesimi fatti costitutivi della domanda ( da considerarsi infondata) avente ad oggetto le provvigioni indirette sia perché era mancato il riscontro istruttorio relativo alla perdita di fiducia professionale da parte degli agenti sottoposti al coordinamento dell'Angelucci; c) era infondata la domanda relativa all'indennità suppletiva di clientela prevista dall'AEC 2002 in quanto tale fonte collettiva non era stata richiamata nel contratto di agenzia generale; d) non era dovuta la indennità di preavviso essendo incontroverso che la società, nel recedere dal contratto di agenzia generale, aveva rispettato il periodo di preavviso e continuato a corrispondere all'agente le provvigioni dovute; non avevano trovato riscontro obiettivo le -peraltro i eccessivamente generiche - doglianze dell'agente relative alla condotta reticente asseritamente serbata dalla società in merito allo svolgimento dell'incarico; e) la domanda riconvenzionale della preponente, qualificata come ripetizione dell'indebito, era nel merito fondata in assenza di specifiche contestazioni formulate dall'agente in ordine al puntuale prospetto relativo alle somme in oggetto allegato alla memoria difensiva di primo grado della società; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742, 1743, 1748, 1749 e 1750 cod. civ. e dell'[OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.7. 2004; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che al contratto sottoscritto tra le parti, denominato «estensione di contratto di agenzia» in base al quale l'Angelucci aveva assunto l'incarico di agente generale della società, non si applicavano le regole codicistiche del rapporto di agenzia ivi compresa quella in tema di diritto di esclusiva; critica inoltre la decisione per avere negato l'applicabilità dell'Accordo economico collettivo; tale Accordo doveva infatti ritenersi richiamato anche in relazione all' ulteriore contratto denominato «estensione del contratto di agenzia» , in virtù dell'art. 1 del contratto di agente generale, secondo il quale le premesse e il contratto di agenzia menzionato formavano parte integrale e sostanziale del «presente accordo», ed in virtù dell'art. 23 del contratto di agenzia il quale, a sua volta, rinviava, per tutto quanto non espressamente previsto, all'Accordo collettivo 2002; a tale ricostruzione o conseguiva: a) il diritto di esclusiva in favore dell'agente in quanto previsto dalla richiamata fonte collettiva; b) il diritto alle indennità suppletiva di clientela reclamata sulla base dell'Accordo economico collettivo; 2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti nonché error in procedendo per nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost.; sotto il primo profilo individua quali fatti storici, che asserisce non esaminati dalla sentenza di appello, le clausole del contratto di agenzia generale; sotto il secondo profilo asserisce apparenza di motivazione in ordine alla sussistenza della deroga al patto di esclusiva; 3. il primo motivo di ricorso è inammissibile; 3.1. in fatto è pacifico che l'Angelucci ha stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Bassi & Ponte di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c due contratti; con il contratto di agenzia l'agente si era impegnato a promuovere la conclusione di contratti di compravendita di prodotti della preponente; con il secondo contratto, denominato << estensione del contratto di agenzia» , all'Angelucci era conferito l'incarico di svolgere in qualità di agente generale funzioni accessorie di coordinamento sul territorio nazionale degli agenti indicati in un elenco allegato con un corrispettivo parametrato ad una percentuale dei ricavi conclusi tramite gli agenti soggetti al coordinamento; quest'ultimo contratto era stato oggetto di disdetta da parte della preponente, disdetta intimata nel rispetto del termine di preavviso; 3.2. la Corte di merito confermando la sentenza di prime cure ha ritenuto alla stregua delle clausole contrattuali che non era configurabile un diritto di esclusiva in favore dell'agente;3.3. tale accertamento non è validamente incrinato dalla denunzia di violazione e falsa applicazione delle regole legali di interpretazione del contratto in quanto articolata con modalità non conformi alle prescrizioni del giudice di legittimità. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., infatti, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima ( Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010); 3.4. parte ricorrente non ha osservato tali prescrizioni in quanto neld enunziare la errata interpretazione dei documenti contrattuali si è limitata ad una lettura meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla Corte del contenuto del contratto accessorio di conferimento delle funzioni di agente generale; non ha infatti individuato in relazione ai singoli criteri legali in che modo il giudice di appello se ne era discostato e neppure ha evidenziato specifiche lacune argomentative o illogicità nella ricostruzione della comune volontà delle parti tali da inficiare il risultato interpretativo al quale era pervenuta la sentenza impugnata; in tale contesto, non vi è spazio per il riconoscimento del diritto di esclusiva che, come ben evidenziato dal giudice di merito costituisce un elemento naturale ma non essenziale del contratto di agenzia, e quindi derogabile dalle parti, come ritenuto nel caso di specie; 3.5. le considerazioni che precedono assorbono il rilievo dell'ulteriore profilo di inammissibilità costituito dalla mancata trascrizione o compiuta esposizione per riassunto dei documenti contrattuali alla base delle censure articolate, come prescritto dall'art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. (Cass. n. 29093/2018, Cass. n. 195/2016, Cass. n. 16900/2015, Cass. n. 26174/ 2014, Cass. n. 22607/2014, Cass. Sez. Un, n. 7161/2010); 4. il secondo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità e di infondatezza; 4.1. la denunzia di vizio di motivazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. risulta preclusa, ai sensi dell'art. 348 ter„ ultimo comma cod. proc. civ. , non avendo parte ricorrente, come suo onere, indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.n. 20994/2019, Cass. n. 5528/2018, Cass. n.19001/2016), dovendo ulteriormente osservarsi che il vizio di omesso esame deve concernere un fatto storico -fenomenico (v. tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014) laddove nella prospettazione del ricorrente esso concerne clausole contrattuali ed il relativo significato; 4.2. il motivo è infondato laddove denunzia apparenza di motivazione, ipotesi che ricorre quando, benché graficamente esistente, la decisione reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016 ), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112). Tali carenze, che l'odierna parte ricorrente assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame in quanto le ragioni che sorreggono il decisum in relazione al diritto di esclusiva (rispetto al quale essenzialmente è denunziata la violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 cod. proc. civ.) sono del tutto lineari e coerenti sia nella ricostruzione della volontà negoziale derogatoria, sia nelle conclusioni tratte sul piano giuridico in punto di derogabilità del diritto di esclusiva;5. al rigetto del ricorso segue la liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza; la relativa determinazione nell'ambito dello scaglione di riferimento, coincidente con quello indicato nella nota spese del procuratore di parte ricorrente, tiene conto del numero contenuto delle questioni trattate e della non particolare complessità delle stesse, in assenza peraltro di contrasti giurisprudenziali sui profili di diritto 6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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