CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 15037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rz,r( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 13 gennaio 2022 il Tribunale di Velletri ha respinto l'istanza avanzata da SCARANO [OSCURATO:PERSONA] (in data 2 marzo 2018) tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che, l'eterogeneità delle violazioni connesse non consente in alcun modo di ritenere sussistente un unico disegno criminoso, considerando anche il tempo intercorso tra i reati. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SCARANO [OSCURATO:PERSONA] deducendo: I. in via preliminare, la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 665, co. 4, cod. proc. pen., in tema di competenza del Giudice legittimato a decidere; II. in via subordinata, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla disattesa rinuncia all'incidente di esecuzione; III. subordinatamente al motivo precedente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla presunta eterogeneità delle violazioni connesse. 2.1 Con memoria depositata in prossimità dell'odierna udienza, la difesa ha riproposto il tema del difetto di competenza, indicando quale giudice competente la Corte di Appello di Roma. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, per pacifico orientamento interpretativo, la competenza in tema di esecuzione va correlata al momento di presentazione della domanda. Alla data di presentazione della domanda l'ultima decisione irrevocabile era quella emessa dal Tribunale di Velletri. Quanto al tema della rinunzia, va rilevato che l'incidente di esecuzione non ha natura di impugnazione e pertanto una volta introdotta l'istanza non può essere oggetto di rinunzia. Quanto al merito della decisione, va rilevato che il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre