CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14956/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;lette la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la conferma della decisione impugnata;lette la memoria di replica del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona haconfermato la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui all’art. 473cod. pen. perché aveva contraffatto, in relazione alle scarpe oggetto disequestro, il marchio di impresa di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso la richiamata sentenza il Beleggia ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo, deduce violazione o falsa applicazione delle norme didiritto poiché la prova della contraffazione avrebbe dovuto essere affidata a unaperizia tecnica idonea a valutare la confondibilità dei marchi e non solo, comeavvenuto, al giudizio dell’ispettore Anticontraffazione della Tod’s, tale BiagioStaro, sebbene questi fosse stato esaminato anche in dibattimento, in quanto lasua era una perizia di parte.2.2. Mediante il secondo motivo assume violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) e e), cod. proc. pen. per erronea valutazione del rischio di confusione,venendo in rilievo un falso grossolano, in quanto sulle scarpe oggetto dicontraffazione non vi era la scritta Hogan ma solo una H stilizzata, peraltrograficamente diversa, sulla tomaia.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di lege ed erronea applicazionedell’art. 473 cod. pen. per la mancata derubricazione del fatto nelle fattispecie dicui agli artt. 517 e/o 517-ter cod. pen. stante la grossolanità del falso e l’assenzadel dolo specifico di ledere la fede pubblica.2.4. Mediante il quarto motivo contesta, sia sul piano della violazione dilegge che su quello del vizio di motivazione, la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche nonché della circostanza attenuante di cuiall’art. 62 n. 4) cod. pen.In proposito lamenta l’omessa considerazione di una serie di circostanze,ovvero che le scarpe sequestrate erano in numero limitato, non erano statiaccertati profitti economici rilevanti né concreti danni per la parte civile, vieppiùrispetto alla produzione quotidiana del marchio Hogan.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo non è fondato: a differenza di quanto assume il ricorrente,infatti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamentotecnico per stabilire l'avvenuta contraffazione del marchio, in quanto egli può18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260865, pur in tema di diritto d’autore).E tra dette fonti di prova rientrano, come è stato ripetutamentepuntualizzato nella stessa giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni rese insede di esame da parte di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisitenel corso di abituale e specifica attività (tra le altre, Sez. 3, n. 29891 del13/05/2015, Diouf, Rv. 264444; Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Kofilova, Rv.241312), compresi gli ispettori dell'azienda titolare del marchio, all'esitodell'accertamento di natura tecnica effettuato (tra le molte, Sez. 2, n. 4128 del09/10/2019, dep. 31/01/2020, Cunsolo, Rv. 278086 – 01, in relazionedall'ispettore della stessa parte civile Tod's; Sez. 5, n. 42634 del 29/09/2004,Comberlato, Rv. 230330).Nella fattispecie in esame, non è dunque illegittima la scelta dei giudici dimerito di non disporre una perizia tecnica, trattandosi di approfondimentoritenuto congruamente non necessario, poiché, come sottolineato dalla decisioneimpugnata, l’Ispettore della Hogan, sia nella perizia tecnica che nella deposizioneresa come teste, ha fornito ampi e puntuali ragguagli, idonei ai finidell’accertamento della contraffazione.2. Il secondo e il terzo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sonoanch’essi non fondati.Sotto un primo aspetto, va rammentato che, come più volte affermato nellagiurisprudenza di legittimità, integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. ladetenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che a talfine assuma rilievo la c.d. contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazionedell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini neimarchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodottiindustriali e ne garantiscono la circolazione. Il reato è invero di pericolo, talchéper la configurazione dello stesso non occorre la realizzazione dell'inganno, néricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanitàdella contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilitàche gli acquirenti siano tratti in inganno (tra le altre, Sez. 5, n. 5260 del11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012,Diasse, Rv. 252836).Di questi principi, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazioneponendo in rilievo, con motivazione congrua, che le scarpe sequestrate, purpresentando alcune marginali differenze in parti meno visibili rispetto a quellecon il marchio Hogan originale, hanno sulla calzatura una H stilizzata, che evocachiaramente il predetto marchio, con conseguente idoneità a ingannare iconsumatori.A questo riguardo, d’altra parte, va anche considerato che, ai finidell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., un marchio siintende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo simile emergenon in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separatavalutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo,cioè, all'insieme degli elementi salienti, grafici, fonetici o visivi.Inoltre, nelle ipotesi, come quella in esame, di marchio "forte", sonoillegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lascianosussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassumel'attitudine individuante (Sez. 2, n. 40324 del 7/6/2019, Moncler, Rv. 277049).In sostanza, in presenza di un marchio famoso, anche ove manchi, in tesi, ilrischio di confusione, il pubblico può trasferire sul prodotto o sul serviziodell’imitatore una parte delle qualità particolarmente positive che riconosce almarchio originale. Pertanto, tali segni godono di una tutela più ampia, atteso chela celebrità è un fattore dinamico incidente sulla determinazione dell’ambitomerceologico della tutela non come fattore storico verificabile ad una certa data,bensì come un trend, ossia una tendenza ad invertire i termini nei quali siestrinseca comunemente la funzionalità distintiva. In altre parole, tale tutelatrova fondamento nel riconoscere al marchio non solo la classica funzionedistintiva ma anche la funzione economica, attrattiva e comunicazionale, con loscopo di tutelare, da un lato, il titolare del marchio, a fronte degli investimentieffettuati e contro l’indebito vantaggio che può essere ottenuto tramite losfruttamento da parte di terzi non autorizzati della celebrità del marchio copiato,e, dall’altro, i consumatori non solo nella fase di acquisto, ma anche in quellasuccessiva.Il marchio che gode di rinomanza, invero, grazie alla forte pubblicità volutadal suo titolare e ad un massiccio uso nel tempo, possiede in sé un particolarepotere simbolico-attrattivo che, nel tempo, consentono al marchio di diventaresimbolo del glamour, con il correlato potere di orientare o influenzare le sceltedei consumatori.L’agganciamento parassitario all’immagine del marchio celebre imitatoinduce il pubblico ad operare un collegamento psicologico anche inconscio tra idue segni, permettendo al contraffattore di acquisire indebitamente uno spaziospecifico sul mercato che altrimenti non avrebbe occupato.Ciò trova conferma, sul piano civilistico, nella disposizione espressa dall’art.20, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 30 del 2005, che comprende nella tutelaanche il concetto di pregiudizio, inteso come situazione nella quale il segnodell’imitatore trasmette al pubblico un messaggio che, oltre a contenere unrichiamo al marchio imitato, comporta una sorta di contaminazionedell’immagine, provocando la diluizione e l’infangamento del potere evocativo edel valore simbolico trasmesso dal segno.3. Il quarto motivo è inammissibile per omesso confronto con le congrueargomentazioni con le quali la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dientrambe le circostanze attenuanti evocate (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).Sotto un primo aspetto, in maniera adeguata, la decisione censurata haosservato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia lamancanza di elementi positivi valorizzabili in tale direzione, sia la presenza diprecedenti penali specifici denotanti la personalità negativa dell’imputato, qualesoggetto “aduso” alla violazione delle norme penali.Quanto alla richiesta di concessione della circostanza attenuate di cui all’art.62 n. 4 cod. pen., la Corte territoriale ha sottolineato che essa non solo era stataformulata genericamente ma, soprattutto - in modo decisivo - che non potevaritenersi lievissimo il pregiudizio arrecato alla parte civile a fronte di un numeronotevole di esemplari contraffatti (pari a n. 404) e stante il possesso, da partedel ricorrente, di strumenti idonei alla contraffazione, che avrebbero consentitola reiterazione del reato.4.Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.5. Non vi è luogo alla liquidazione delle spese richieste dalla parte civile,poiché le conclusioni depositate dalla stessa, limitandosi a richiedere la confermadella decisione impugnata, non hanno fornito alcun effettivo contributo per ladecisione del giudizio (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino,Rv. 283886). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;nulla per le spese di parte civile.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]