CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 dicembre 2024
Cassazione n. 03106/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di Cassazione; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, in cui si precisa che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio); Rilevato che nessun errore di fatto è stato in realtà segnalato dal ricorrente nella ordinanza in epigrafe, fermo restando che a fronte di contestazione chiusa fino al 2011 non avrebbe potuto configurarsi sovrapposizione e che comunque le eccezioni sollevate si risolverebbero nella prospettazione, aspecifica, di un errore di diritto sul tempo di avvenuta consumazione della fattispecie associativa, che invero non trova riscontro nel provvedimento impugnato; Ritenuto, dunque, che il ricorso, oltre che generico, è stato presentato al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.; Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il