CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 16503/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, aseguito di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato lapronuncia emessa in data 04/10/2022 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diCrotone che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato XXXXXXXXXXXXXXresponsabile del delitto di truffa aggravata, con irrogazione della pena di anni due mesiquattro di reclusione e confisca della somma di euro 160.338,60 già oggetto di sequestropreventivo disposto in data 05/05/2021.L’addebito contestato all’imputato è quello di avere, mediante artifizi e raggiri consistitinella presentazione in data 20/11/2011 presso l’Inps di Crotone di una domanda diriconoscimento di invalidità civile per cecità assoluta, nonché nella dissimulazione delproprio stato di cecità nel corso dei successivi accertamenti della [OSCURATO:PERSONA],indotto in errore l’ente previdenziale sul suo status di non vedente, con conseguentepercezione indebita della somma complessiva di euro 160.338,60 a titolo di pensione diinabilità dal momento della domanda sino al 28/12/2020.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia.2.1. L’impugnazione in esame si palesa caotica, disordinata e prolissa estrinsecandosinella prospettazione di undici doglianze esposte in modo non consequenziale sul pianologico giuridico, di contenuto anche ripetitivo tra loro, oltre che in gran parte ridonanti,generiche e scarsamente perspicue laddove taluni paragrafi deducono la violazione di leggesenza indicazione delle norme asseritamente non osservate.Una simile impostazione esula pertanto da un ordinato inquadramento delle ragioni didoglianza all’interno della griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod.proc. pen. ed è assai poco rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione"secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al piùefficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto a questo Giudice, nel pieno rispettodelle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato" (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013,Querci; Sez. F, n. 40256 del 23/08/2016, Fechtner, non mass.).Non può infatti rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione delpossibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1 lett. c)cod. proc. pen.; in fattispecie simili, questa Corte ha già osservato che un'impugnazione cosìconcepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là delnominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sé all'inammissibilità, proprio pergenericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delledoglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmentedisagevole la lettura" (Sez. 2 n. 3126 del 29/11/2023, Vaccaro, Rv. 285800; Sez. 2, n. 29607del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748; Sez. 2 n. 57737 del 20/09/2018, Obardi, Rv. 274471;Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013- dep.2014, Hussein, Rv. 259063).2.2. Nondimeno, si è tentato di enucleare, per ciascuno degli undici profili di doglianza,gli aspetti essenziali di censura, ordinati secondo una corretta sequenza logico giuridicaintendendosi, così, ogni altro rilievo non espressamente considerato, implicitamentedisatteso vuoi perché palesemente irrilevante rispetto al thema decidendum, vuoi perchéinutilmente reiterativo.Le censure dedotte possono pertanto individuarsi come segue:1. violazione del diritto di difesa in quanto la Corte di appello, pur avendo fissato in 90giorni il termine per la redazione della motivazione decorrente dalla lettura del dispositivo, haprovveduto al deposito della stessa in data 24/11/2025, senza alcuna proroga del terminemedesimo;2. improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima delgiudizio di secondo grado poiché il deposito della sentenza di appello è avvenuto in data 24novembre 2024 (rectius 24 novembre 2025) e quindi oltre due anni dopo la proposizionedell’atto di gravame interposto il giorno 7 novembre 2022;3. mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: si rappresenta, al riguardo, chele conclusioni a cui era pervenuto il perito oculista nominato dal giudice di primo grado ed alquale sarebbe stato formulato un quesito errato, si pone in contrasto con tutti gliaccertamenti Inps, medico specialistici ed ospedalieri in atti; la Corte di appello avrebbequindi dovuto disporre una nuova perizia al fine di accertare se l’imputato versa nellacondizione di cieco totale e se quindi egli abbia diritto all’indennità di accompagnamento,tuttavia non ha provveduto in tal senso e, al riguardo, non ha fornito alcuna motivazione;4. erronea valutazione degli elementi probatori in atti, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione, travisamento della prova per omissione in punto digiudizio di responsabilità: la Corte di appello non ha operato alcun vaglio dei motivi aggiuntidepositati nel giudizio di secondo grado con allegato carteggio documentale; non ha valutatola circostanza che la pensione di accompagnamento per cecità non è mai stata revocata eche il rinnovo della patente di guida disposto nell’anno 2012 è supportato da certificazionemedica attestante l’idoneità a condurre veicoli, senza alcuna prescrizione; ha omesso divalutare correttamente gli accertamenti medici in atti contenenti la diagnosi di “retinitepigmentosa, malattia progressiva e bilaterale della retina e dell’epitelio pigmentoso retinico,causata da varie mutazioni genetiche” che ha determinato in capo all’imputato un deficitvisivo centrale ed un danno al campo visivo con un residuo perimetrico del 2%; hapretermesso gli esiti della consulenza difesa secondo cui l’imputato, in base ai parametridella legge 3 aprile 2002 n. 138, è classificabile come cieco totale, sicchè tale patologia èeffettivamente esistente e non è mai stata simulata e ha omesso di illustrare le ragioni per lequali non ha condiviso tali esiti; si è, invece, limitata a condividere acriticamente la periziadisposta dal giudice di primo grado senza spiegare le ragioni per cui essa debba prevaleresulle diagnosi di cecità assoluta effettuata dalle commissioni mediche; oltre che in contrastocon gli accertamenti medici in atti e con la consulenza di parte, la perizia è errata nel metodoladdove, pur confermando la diagnosi di retinite pigmentosa, ha escluso una cecità assolutasviluppando considerazioni personali e non di carattere tecnico scientifiche, omettendoanche di allegare all’elaborato i risultati dei test eseguiti;5.omessa motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di cuiall’art. 316 ter cod. pen. che era stata invocata nell’atto di appello: il collegio di merito si èlimitato alla semplice frase “si è già espresso il primo giudice”, senza fornire alcuna rispostaalle deduzioni difensive;6. omessa motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche, almancato contenimento della pena nel minimo edittale, anche con riferimento agli aumentioperati a titolo di continuazione;7.omessa pronuncia in ordine alla sorte dei beni sottoposti a sequestro preventivoconfisca al 50% dell’immobile sottoposto a vincolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va dichiarato inammissibile.Premesso che, già per come formulato, l’atto di impugnazione qui proposto presterebbeil fianco ad una declaratoria di inammissibilità per le ragioni già esplicitate, rispetto allecensure che sono state enucleate si osserva quanto segue.2. Non è deducibile, per carenza di interesse, la censura secondo cui vi sarebbe stataviolazione del diritto di difesa poiché la Corte di appello, pur avendo fissato in 90 giorni iltermine per la redazione della motivazione decorrente dalla lettura del dispositivo (28maggio 2025), ha provveduto al deposito della stessa soltanto in data 24/11/2025 e,pertanto, sei mesi dopo la scadenza, senza alcuna previa proroga del termine medesimo.Non è dato comprendere come tale ritardato deposito abbia concretamente inciso sulleprerogative difensive (né il ricorso indica alcunchè al riguardo) atteso che sia l’imputato che ildifensore hanno ricevuto rispettivamente in data 27 e 28 novembre 2025 l’avviso di depositodella motivazione (proprio in ragione del mancato rispetto del termine di 90 giorni indicato indispositivo) avverso la quale è stato poi interposto tempestivo ricorso per cassazione, quisottoposto a scrutinio.3. Manifestamente infondata è l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale persuperamento dei termini di durata massima del giudizio di secondo grado.La difesa ricorrente assume che il deposito della sentenza è avvenuto in data 24novembre 2024 (rectius 24 novembre 2025) e quindi oltre due anni dopo la presentazionedell’atto di appello avvenuta il giorno 7 novembre 2022.Premesso che il contestato delitto di truffa aggravata si è consumato nel dicembre 2020(trattandosi di reato a consumazione prolungata) e che, dunque, nel caso di specie, trovaapplicazione la disciplina dettata dall’art. 344 bis cod. proc. pen., deve darsi atto che lasentenza di primo grado è stata emessa in data 04/10/2022 con termine di 15 giorni per ildeposito della motivazione, ritualmente rispettato; che il termine di improcedibilità, conriferimento al giudizio di secondo grado, iniziava a decorrere dal 19/01/2023 (e cioè dalnovantesimo successivo alla scadenza del termine di deposito della motivazione dellapronuncia appellata), che nella specie è applicabile il termine maggiorato pari a tre anni(anziché quello ordinario di due anni) previsto dalla disciplina transitoria legge n. 134 del 27settembre 2021, quindi scadente il 19/01/2026, mentre la sentenza di appello è statapronunciata in data 28/05/2025. 4. Manifestamente infondata è anche la doglianza in punto di mancata rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale con espletamento di nuova perizia al fine di accertare sel’imputato versa in condizione di cecità totale.La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione dicompletezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al qualepuò farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di nonpoter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17.12.2015- dep. 2016, Ricci, Rv.266820); il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezzadella motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta dirinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto odella testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo delprovvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 esuccessivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, Loda, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625del15/07/2022, Grosso, Rv. 283522). La Corte di appello ha motivato sulla non assoluta necessità della invocataintegrazione istruttoria dando conto che gli elementi probatori disponibili (che constavano diun accertamento peritale già disposto nel precedente grado di giudizio, di una consulenza diparte e di documentazione medica) consentivano di potere decidere allo stato degli atti (pag.5 della sentenza impugnata).Il collegio di merito ha congruamente e logicamente motivato il diniego di espletamentodi ulteriore perizia che è pertanto è incensurabile in questa sede, trattandosi di giudizio difatto.5. Le censure in punto di giudizio di responsabilità prospettate sotto il profilo dellaerronea valutazione degli elementi probatori in atti, della manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione e travisamento della prova per omissione sonopalesemente destituite di fondamento.Premesso che, contrariamente a quanto dedotte dalla difesa ricorrente, i motivi aggiuntidepositati nel giudizio di secondo grado (con relativo carteggio documentale) sono staticompiutamente vagliati (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata), la Corte di appello, aifini del giudizio di responsabilità, ha correttamente valutato l’intero materiale probatorio, ivicompresi gli elementi introdotti dalla difesa.Il collegio di merito ha dato atto che nell’aprile 2012 all’imputato era stato riconosciutolo status di cieco assoluto ai sensi dell’art 2 legge 138/2001 (a far data dal 26 settembre2011) sulla base del parere CMI di Crotone, dei dati riportati nel verbale ASL e dellacertificazione medica introdotta dalla parte attestante una diagnosi di retinite pigmentosa convirus residuo pari a zero.Tale dichiarata condizione è stata, tuttavia, ritenuta non veritiera e dissimulata durante isuccessivi accertamenti presso la [OSCURATO:PERSONA].Tale giudizio risulta compiutamente argomentato con valutazione congiunta di plurimielementi di fatto e della perizia disposta nel giudizio di primo grado, ritenuta affidabile inquanto espletata in modo metodologicamente corretto e non disattesa dalla consulenzadifensiva.Sotto il profilo fattuale, la Corte territoriale ha rilevato che l’imputato proprio nell’anno2012 (epoca in cui era stata dichiarata la cecità assoluta) aveva conseguito la patente diguida senza alcuna prescrizione con validità sino al 2018 (a seguito di denuncia dismarrimento nel 2014, aveva anche ottenuto un permesso provvisorio e poi il duplicatonell’ottobre 2015); che l’attività di osservazione della polizia giudiziaria svolta nell’anno 2020aveva consentito di rilevare condotte da parte dell’imputato palesemente incompatibili con ildichiarato stato di cieco assoluto: era stato visto alla guida della sua vettura e fermato sullapubblica via; aveva dimostrato piena dimestichezza nella discesa dalla vettura, nel recuperodi documenti del veicolo da mostrare agli operanti, nella lettura di alcuni nomi scritti su unaagenda riposta nel vano portaoggetti e nella firma del verbale di controllo, appostaesattamente nello spazio riservato alla sottoscrizione.Tali circostanze sono state correlate con gli esiti della perizia che confermava ladiagnosi di retinite pigmentosa, ripetutamente richiamata nel ricorso, indicando, tuttavia, unvisus per entrambi gli occhi pari a 1/10, quindi non compatibile con una cecità assoluta.Rispetto a tale accertamento tecnico, il collegio di merito ha evidenziato il correttometodo scientifico (pag.3 della sentenza impugnata), in uno con i comportamenti assuntidall’imputato durante la visita peritale presso lo studio oculistico, ambiente a luiperfettamente sconosciuto, che escludevano un simile status (pag. 4 della sentenzaimpugnata); ha spiegato che le conclusioni formulate dal perito non erano scalfite dallaconsulenza di parte la quale era giunta alla conclusione opposta senza valutare ladocumentazione sanitaria in atti, senza offrire spiegazioni scientifiche al riguardo e senzasvolgere controdeduzioni sulla perizia, pur avendo partecipato alle relative operazioni.Irrilevante era la documentazione medica presentata dalla difesa con i motivi aggiunti inquanto relativa a visite effettuate in epoca successiva agli accertamenti peritali nel corso deiquali era stata rilevata la sola misura del campo visivo il cui accertamento dipendeva dallavolontà del paziente di farlo apparire più o meno compromesso.Si è dunque al cospetto di una valutazione immune da illogicità, che ha consideratoanche gli elementi tecnici introdotti a discarico indicando le ragioni per cui gli stessi nonpotessero prevalere sugli esiti peritali.Va ricordato che il giudice di merito può fare legittimamente proprie, allorché gli siarichiesto dalla natura della questione, le conclusioni scientifiche raggiunte dal perito fornendocongrua ragione della scelta e dimostrando di essersi soffermato sulla diversa tesi che hadisatteso, che tale giudizio non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 2 n. 49742 del10/10/2023, B., Rv. 285866; Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016, Pietramola, Rv. 266787; Sez.5, n. 9831 del 15/12/2015-dep. 2016, Minichini, Rv. 267567).Parimenti, l'accertamento dell'idoneità del falso a trarre in errore l'autorità costituisceuna tipica indagine di fatto riservata al giudice del merito, la cui valutazione si sottrae alsindacato di legittimità se non manifestamente illogica (Sez. 2, n. 27983 del 04/05/2017,Passalacqua, non mass.; Sez. 2, n. 53044 del 06/12/2016, Loddo, non mass.; Sez. 2, n.49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321; Sez. 3, n. 2382 del 01/12/2011-dep. 2012, DiBari, Rv. 251910).Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto acompiere un'analisi approfondita di ciascuna deduzione delle parti e a prenderedettagliatamente in esame tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,come nel caso di specie, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modologico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presenteogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamentedisattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan,Rv. 276062, in motivazione; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500;Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello,Rv. 256340).6. Manifestamente infondata è la censura che deduce l’omessa motivazione in ordinealla riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 316 ter cod. pen. che era statainvocata nell’atto di appello.Il collegio di merito ha esaminato la deduzione difensiva evidenziando che nella specienon si verteva in una ipotesi mero silenzio da parte dell’imputato, bensì in un mendacio condoppia conforme – si salda con le considerazioni svolte sul punto nella sentenza di primogrado (pagg.15 e 16) ed è conforme al principio di diritto secondo cui il reato di indebitapercezione di erogazioni pubbliche si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata alconseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dellainduzione in errore dell'ente erogatore che, invece si ravvisa nel caso concreto ( Sez. 2 n.23185 del 02/05/2019, Dell’Acqua, Rv. 275784; Sez. F. 06/08/2019, PG/ Aldovisi, Rv.279036; da ultimo SU, n. 11969 del 28/11/2024-dep. 202, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, Rv 287649, in motivazione).7. Manifestamente infondata è anche la censura che deduce l’omessa motivazione inordine al diniego di circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della penanel minimo edittale.La Corte di appello ha fornito precisa argomentazione con riferimento ad entrambi iprofili (pag. 5 della sentenza impugnata) dando rilievo alla gravità della condotta, sotto ilprofilo della sua durata della condotta e dell’intensità del dolo, ed alla rilevante entitàdell’ingiusto profitto, con corretto riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. nonessendo necessario però, a tale fine, che il giudice di merito li esamini tutti, bastandol’indicazione di quelli ai quali abbia inteso fare riferimento. 8. Del tutto generica è la censura con la quale si lamenta l’omessa pronuncia sullainvocata restituzione del terreno oggetto di sequestro preventivo e di successiva confisca.La difesa ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza impugnata laddoveafferma che l’area ricadente nel fondo patrimoniale costituito dall’imputato con la moglie(rispetto al quale quest’ultima vanta effettivamente la proprietà del 50%) risultava avereparticelle di identificazione diverse da quella sottoposta a vincolo ablatorio.9. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.