CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 luglio 1997
Cassazione n. 13162/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1997 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG # [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione per l'ingiusta detenzione subita in ragione di un periodo di carcerazione in eccesso, pari a 28 giorni, in conseguenza del tardivo riconoscimento del beneficio di 90 giorni di liberazione anticipata. 2. Il difensore dell'istante propone ricorso per cassazione fondandolo su un unico motivo con cui deduce violazione dell'ad 314 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con gli atti allegati alla domanda, dai quali si sarebbe evinta la sussistenza del presupposto per la riparazione. Nel richiamarli, il difensore illustra la scansione della vicenda che ha preso avvio con la richiesta proposta dalla condannata il 20/12/2021 e si è conclusa con il riconoscimento del beneficio in data 22/09/2022, con contestuale esecuzione dell'ordine di scarcerazione. Pur tenendo in considerazione che la valutazione in merito alla concessione dei giorni di liberazione anticipata è assolutamente discrezionale, la difesa evidenzia, in particolare, che le informazioni richieste dal Tribunale di sorveglianza alla Procura di Caltagirone, aventi ad oggetto l'indicazione del luogo di esecuzione della pena da parte della condannata, erano già nella disponibilità dell'anzidetta Procura a far data dai 12/12/2020, perché alla stessa già tempestivamente comunicate dai Carabinieri di Caltagirone; e che il Tribunale di sorveglianza, ottenuti i dati richiesti sollecitati, aveva errato nell'identificazione del soggetto competente a rendere la relazione comportamentale, individuandolo soltanto in data 05/09/2022. A cagione di una serie di ritardi ed inadempienze, la condannata avrebbe dunque patito un periodo di detenzione illegittima pari a 28 giorni, giacché, decurtati i 90 giorni di liberazione anticipata concessi, avrebbe dovuto essere scarcerata il 25/08/2022, mentre la scarcerazione avvenne il 22/09/2022. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione avrebbe pertanto risposto con considerazioni generali, avulse dal caso di specie. Il difensore, infine, reputa del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dall'ordinanza impugnata, della mancata indicazione, nella richiesta del semestre di cui si tratta, del regime detentivo a cui era sottoposta la condannata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento (con o senza rinvio) del provvedimento impugnato.4. In data 28/10/2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che si precisano. 2. Secondo un orientamento giurisprudenziale, compiutamente espresso da Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015 - dep. 12/10/2015, D'Agui, Rv. 264708, il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena. Il principio era affermato proprio in relazione ad una fattispecie che vedeva il ricorrente ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata, con riduzione della pena originariamente inflitta e conseguente eccedenza della detenzione concretamente subita. Nel caso di specie, il S.C. aveva fatto riferimento alla sentenza n. 310/1996 della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, interpretandola nel senso che l'illegittimità sia circoscritta ai soli casi in cui la pena definitivamente inflitta (ovvero oggetto di una preclusione processuale che non la espone a riforma in successivi gradi di giudizio) risulti inferiore alla custodia cautelare patita. Da qui la ritenuta irrilevanza di vicende che concernono l'esecuzione di una pena ormai definitiva (si sono richiamate all'orientamento espresso dalla sentenza D'Agui anche Sez. 4, n. 4240 del 16/12/2016 - dep. 30/01/2017, Laratta, Rv. 269168 e Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016 - dep. 23/01/2017, Riva, Rv. 268958). In termini del tutto diversi si è posta la decisione Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014 - dep. 05/05/2014, Truzzi, Rv. 259210, relativa ad un'ipotesi nella quale il ricorrente aveva subito un periodo di detenzione eccedente quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata perché l'ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena. Questa sentenza ha rammentato come, con la pronuncia n. 310 del 1996 della Corte costituzionale, sia stato evidenziato che "la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata".Si è quindi ritenuto che la tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione. Nel medesimo alveo si colloca la pronuncia Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016 - dep. 14/11/2016, Pittau, Rv. 268617, per la quale "la tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione" (nella fattispecie il ricorrente era stato scarcerato con oltre un mese di ritardo per la tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata). Il giudice di legittimità ha ritenuto che l'ordine di esecuzione doveva essere immediatamente adeguato alla diversa data anticipata in modo che il condannato potesse essere liberato per tempo. A questo secondo orientamento ha ritenuto di dover dare continuità la sentenza n. 57203/2017 di questa Sezione (Sez. 4, del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689) che, sulla premessa di una lettura maggiormente persuasiva della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., ha stabilito che, in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena, errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va quindi ricercato nelle eventuali violazioni di legge. 3. La presente decisione si colloca nel solco di tali principi. Nell'affermare che, nel caso di specie, non vi sarebbe materia di ingiusta detenzione, perché tutto dipenderebbe dal giudizio discrezionale sul riconoscimento della liberazione anticipata, la Corte di appello di Catania entra in contraddizione con l'evidenziazione che essa stessa opera di una serie di ritardi che appaiono invece rilevanti alla luce dell'anzidetta giurisprudenza di legittimità la quale, come si è visto, ha riconosciuto che in caso di ritardo vi è ingiusta detenzione. Alla Corte di merito spetta individuare gli esatti termini del ritardo, valutare se esso sia o meno giustificato, se si tratti di un ritardo "ordinario" rispetto ai tempi della procedura oppure sia un ritardo oggettivamente ingiusto, tale da determinare l'ingiustizia della detenzione. È pertanto erroneo applicare il principio della valutazione discrezionale in un caso, come quello in esame, in cui la stessa Corte territoriale riferisce di ritardi senza aver prima escluso se tali ritardi abbiano determinato un prolungarsi illegittimo della detenzione. Spetta pertanto alla Corte territoriale, in sede di rinvio, verificare se vi è stata una ordinata sequenza procedimentale, contenuta nei limiti temporali fisiologici o se, viceversa, siano ravvisabili nella decisione dell'istanza e nel richiesto riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata ritardi non giustificabili. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Catania cui vanno altresì demandate la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania