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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42553/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 143) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

La censura proposta lamenta la mancata riduzione massima di pena ex art. 56 cod. pen., sostenendo che entrambi gli episodi di furto sarebbero contestati nella forma tentata.

Ciò è in contrasto con quanto risultante dalla sentenza impugnata, in cui è precisato che uno degli episodi criminosi è consumato e non tentato, in quanto la refurtiva era stata rinvenuta già collocata nell'autovettura in uso all'imputata.

Ne consegue che correttamente è stata disattesa l'analoga doglianza proposta in appello dalla ricorrente, trattandosi di pena addirittura inferiore a quella che avrebbe dovuto essere irrogata dal giudice di merito.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 143) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La censura proposta lamenta la mancata riduzione massima di pena ex art. 56 cod. pen., sostenendo che entrambi gli episodi di furto sarebbero contestati nella forma tentata. Ciò è in contrasto con quanto risultante dalla sentenza impugnata, in cui è precisato che uno degli episodi criminosi è consumato e non tentato, in quanto la refurtiva era stata rinvenuta già collocata nell'autovettura in uso all'imputata. Ne consegue che correttamente è stata disattesa l'analoga doglianza proposta in appello dalla ricorrente, trattandosi di pena addirittura inferiore a quella che avrebbe dovuto essere irrogata dal giudice di merito. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6
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