CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 38160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14057/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di pro- curatrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescian. 9/10 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di amministratore unico p.t. della PRIMA [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] linari Tosatti, con domicilio eletto in Roma, viaAquileia n. 12 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bologna n. 527/21, depositata il 15 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con sentenza del 24 marzo 2017 il Tribunale di Parma ac- colse l'opposizione proposta dalla Prima [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di debitrice princi- pale, e da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo n. 583/13, emesso il 6 marzo 2013, revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di cessionaria del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa,della somma di Euro 3.000.000,00, oltre interessi, a titolo di saldo debitore di un'apertura di credito in conto correnteconcessa alla Prima con contratto del 31 gennaio 2008; che il gravame interposto dalla Prima, dalla Ferrari e dal Costa nei con- fronti della doBank S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., è stato accolto dalla Corte d'appello di Bologna, che con sentenza del 15 marzo 2021 ha rigettato la domanda proposta dalla Banca; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la doValue S.p.a. (già doBank), in qualità di mandataria con rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA], per due motivi, illustrati anche con memoria: che la Prima, la Ferrari ed il Costa hannoresistito con controricorso, an- ch'esso illustrato con memoria. Considerato checon il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente il credito azionato, senza tenere conto della documentazione prodotta, attestante la stipulazione del contratto di apertura di credito, la relativa proroga con piano di rientro, la cessione del credito ed il rilascio delle fideiussioni;che con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata e l'omesso esame di fatti controversi e decisiviper il giudizio, cen- surando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provato l'andamento del rapporto di conto corrente, senza tenere conto della documentazione pro- dotta, ed in particolare dell'estratto di saldaconto, avente efficacia fino a prova contraria, anche nei confronti del fideiussore del correntista, non solo nel procedimento monitorio, ma anche nel giudizio di opposizione; che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono inammissibili; che la parte che intenda dolersi, in sede di legittimità, della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale non può infatti limitarsi, come nella specie, a richiamare genericamente gli artt. 1362 e ss. cod. civ., invo- cando la documentazione prodotta a sostegno della propria tesi difensiva, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità dell'impugnazione, ad indicare puntualmente le norme che ritiene violate, nonché a svolgere argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare in qual modo determinate af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpreta- zione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, non potendosi rimettere a questa Corte il compito di individuare,con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende le sue funzioni,la norma violata o i punti della sen- tenza che si pongono in contrasto con essa(cfr. Cass., Sez. Un., 28/10/2020, n. 23475; Cass., Sez. V, 6/07/2021, n. 18998; Cass., Sez. I, 5/08/2020, n. 16700; 29/11/2016, n. 24298); che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è a sua volta deducibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia fatto ricadere le conseguenze dell'inadempi- mento dell'onere della prova a carico di una parte diversa da quella tenuta ad assolverlo in base alle regole di scomposizione dellafattispecie fondate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni,e non anche laddove, come nella specie,si censuri l'apprezzamento compiuto dal giudice in ordine alle prove proposte dalle parti, la cui valutazione è sindacabilein sede di legittimità nei ristretti limiti imposti dall'art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. VI, 31/08/2020, n. 18092; Cass., Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 1395); che tale disposizione, circoscrivendo l'ambito delle anomalie motivazio- nali deducibili in sede di legittimità alla pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, nonché a quelle che si convertono in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., esclude da un lato la possibilità di estendere il vizio in esame al di fuori delle ipotesi, nella specie neppure prospettate, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure for- malmente esista come parte del documento, ma risulti meramente appa- rente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. ex plu- rimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257), dall'altro la possibilità di far valere l'omessa o inadeguata valuta- zione di elementi istruttori (cfr. Cass., Sez. VI, 15/05/2018, n. 11863; 10/02/ 2015, n. 2498; Cass., Sez. lav., 9/ 07/2015, n. 14324); che nell'escludere la possibilità di desumere il credito della ricorrente dalla mera concessione dell'affidamento in favore della società correntista, la sen- tenza impugnata si è d'altronde attenuta al principio enunciato dalla giuri- sprudenza di legittimità, secondo cui nel contratto di apertura di credito ban- cario l'obbligazione dell'accreditato sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a sua disposizione dall'accreditante, non ri- sultando a tal fine sufficiente la semplice annotazione del relativo importo in conto corrente, la quale non è di per sé idonea a realizzare l'estremo della consegna, non concretizzandol'ipotesi della traditiosimbolica (cfr. Cass., Sez. I,9/09/2004, n. 18182; 12/06/1973, n. 1688); che la ritenuta insufficienzadel la produzione dell'estratto di saldaconto, ai fini della prova del credito fatto valere dalla ricorrente, trova invece con- forto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cuitale documento, consistente in una dichiarazione unilaterale di un funzio- nario della banca creditrice, accompagnata dalla certificazione della sua con- formità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito,riveste efficacia probatoria esclusivamente nel procedimento monito- rio, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,e non anche nel giudizio di opposizione, nel quale, a fronte di contestazioni del debitore che investano il profilo sostanziale del rapporto, la banca è tenuta a fornire la prova dell'andamento del conto corrente, mediante la produzione degli estratti conto, le cui risultanze, aventi la funzione di certificare le movimen- tazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, assumono carattere d'incontestabilità, una volta trascorso il previsto periodo di tempo dalla comunicazione al cor- rentista (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, del