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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 1981

Cassazione n. 33591/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente che si riporta ai motivi di ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 22712/2014 - colpevole di bancarotta documentale semplice (capo A), in essa assorbito il reato di omesso tempestivo deposito delle scritture contabili di cui al capo B, condannandola, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto due motivi.

2.1. Con il primo, deduce violazione di legge, per avere la Corte distrettuale ritenuto sussistente la colpa, senza valutare la condotta della ricorrente che, come prospettato nell'appello, proprio per non aggravare la situazione debitoria della società, ha, con senso di responsabilità, ben cinque anni prima della dichiarazione di fallimento, provveduto a dichiarare, presso la locale Camera di Commercio, la cessazione dell'attività d'impresa.

Non si può, quindi, parlare di aggravamento del dissesto, a fronte di un unico debito a cui la ricorrente ha cercato inutilmente di far fronte.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce che l'assenza delle scritture contabili, in mancanza di attività economica, non è stata idonea a mettere in pericolo alcun bene giuridico tutelato.

In definitiva, la condotta dell'imputata sarebbe astrattamente inoffensiva, giacchè l'assenza di dati, correlata all'assenza di attività, non aveva influenzato in alcun modo la ricostruzione dell'attività aziendale, proprio in quanto alcuna attività era stata posta in essere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto afflitto da irrimediabile genericità sia intrinseca, per la mancanza di specificità del motivo, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione ( genericità c.d. estrinseca) , questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex pluriniis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2.La Corte di appello ha persuasivamente messo in luce la perdurante inerzia della ricorrente, che avrebbe dovuto, quale amministratore della società, attesa la grave situazione economica, instare per il fallimento della società ed ha chiarito come tale prolungata inerzia abbia determinato un oggettivo aggravamento del dissesto, ove si consideri che, negli anni di inattività, prima del fallimento, si sono prodotti, comunque, interessi e sanzioni, oltre ai debiti medio tempore maturati nei confronti dell'INPS e dell'Erario, per il prolungarsi dell'inerzia dell'imputata.

2.1. In motivazione, la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento al credito di [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto il fallimento, di poco superiore a euro 20.000, divenuto, proprio in ragione del prodursi di interessi e sanzioni, di euro 32.071,59.

Alla fine, il motivo di ricorso afferisce al fatto, risolvendosi in mera prospettazione alternativa di eventi e di valutazioni probatorie già oggetto di approfondita argomentazione nel provvedimento gravato, con l'ampia, logica ed esaustiva motivazione. 3.Giova, altresì, ricordare - attesa l'incontestata assenza dei libri contabili della società - che il reato di bancarotta semplice documentale viene ricostruito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità come reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti ce lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi.

La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori.

In tale ottica, l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno anche nel caso in cui manchino passività insolute ovvero l'attività di impresa della fallita sia cessata di fatto, dovendo ritenersi non più sussistente tale obbligo solo se l'azienda abbia cessato anche formalmente la propria attività con la cancellazione dal registro delle imprese ( (ex multis, Sez. 5 n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 275261; Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del 11/7/2005, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011 Rv. 250086).

3.1. Ai fini della configurabilità del reato e della sussistenza del pericolo presunto dalla disposizione di cui all'art. 217

I. fall., dunque, è irrilevante la circostanza messa in risalto dal ricorrente che, da anni, la società fallita avesse cessato qualsiasi attività.

Infatti, l'offensività della condotta, alla cui accezione costituzionale di necessaria componente delle fattispecie penali il ricorrente si richiama, è stata dal legislatore ricollegata non già ad una concreta idoneità della omessa tenuta delle scritture contabili ad arrecare pregiudizio ai creditori, bensì al potenziale rischio che la mancanza delle scritture e degli elementi contabili prescritti per legge arreca alla esatta conoscenza della consistenza patrimoniale sulla quale i creditori possono soddisfarsi, a prescindere da qualsiasi profilo di effettiva realizzazione di tale rischio o pericolo.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ric:orrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente che si riporta ai motivi di ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 22712/2014 - colpevole di bancarotta documentale semplice (capo A), in essa assorbito il reato di omesso tempestivo deposito delle scritture contabili di cui al capo B, condannandola, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto due motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge, per avere la Corte distrettuale ritenuto sussistente la colpa, senza valutare la condotta della ricorrente che, come prospettato nell'appello, proprio per non aggravare la situazione debitoria della società, ha, con senso di responsabilità, ben cinque anni prima della dichiarazione di fallimento, provveduto a dichiarare, presso la locale Camera di Commercio, la cessazione dell'attività d'impresa. Non si può, quindi, parlare di aggravamento del dissesto, a fronte di un unico debito a cui la ricorrente ha cercato inutilmente di far fronte. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce che l'assenza delle scritture contabili, in mancanza di attività economica, non è stata idonea a mettere in pericolo alcun bene giuridico tutelato. In definitiva, la condotta dell'imputata sarebbe astrattamente inoffensiva, giacchè l'assenza di dati, correlata all'assenza di attività, non aveva influenzato in alcun modo la ricostruzione dell'attività aziendale, proprio in quanto alcuna attività era stata posta in essere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto afflitto da irrimediabile genericità sia intrinseca, per la mancanza di specificità del motivo, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione ( genericità c.d. estrinseca) , questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex pluriniis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2.La Corte di appello ha persuasivamente messo in luce la perdurante inerzia della ricorrente, che avrebbe dovuto, quale amministratore della società, attesa la grave situazione economica, instare per il fallimento della società ed ha chiarito come tale prolungata inerzia abbia determinato un oggettivo aggravamento del dissesto, ove si consideri che, negli anni di inattività, prima del fallimento, si sono prodotti, comunque, interessi e sanzioni, oltre ai debiti medio tempore maturati nei confronti dell'INPS e dell'Erario, per il prolungarsi dell'inerzia dell'imputata. 2.1. In motivazione, la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento al credito di [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto il fallimento, di poco superiore a euro 20.000, divenuto, proprio in ragione del prodursi di interessi e sanzioni, di euro 32.071,59. Alla fine, il motivo di ricorso afferisce al fatto, risolvendosi in mera prospettazione alternativa di eventi e di valutazioni probatorie già oggetto di approfondita argomentazione nel provvedimento gravato, con l'ampia, logica ed esaustiva motivazione. 3.Giova, altresì, ricordare - attesa l'incontestata assenza dei libri contabili della società - che il reato di bancarotta semplice documentale viene ricostruito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità come reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti ce lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori. In tale ottica, l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno anche nel caso in cui manchino passività insolute ovvero l'attività di impresa della fallita sia cessata di fatto, dovendo ritenersi non più sussistente tale obbligo solo se l'azienda abbia cessato anche formalmente la propria attività con la cancellazione dal registro delle imprese ( (ex multis, Sez. 5 n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 275261; Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del 11/7/2005, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011 Rv. 250086). 3.1. Ai fini della configurabilità del reato e della sussistenza del pericolo presunto dalla disposizione di cui all'art. 217 I. fall., dunque, è irrilevante la circostanza messa in risalto dal ricorrente che, da anni, la società fallita avesse cessato qualsiasi attività. Infatti, l'offensività della condotta, alla cui accezione costituzionale di necessaria componente delle fattispecie penali il ricorrente si richiama, è stata dal legislatore ricollegata non già ad una concreta idoneità della omessa tenuta delle scritture contabili ad arrecare pregiudizio ai creditori, bensì al potenziale rischio che la mancanza delle scritture e degli elementi contabili prescritti per legge arreca alla esatta conoscenza della consistenza patrimoniale sulla quale i creditori possono soddisfarsi, a prescindere da qualsiasi profilo di effettiva realizzazione di tale rischio o pericolo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ric:orrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Amme
Sentenza Cassazione n. 33591/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris