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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 39989/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari - per quanto qui rileva - accoglieva in parte gli appelli proposti nell'interesse degli odierni ricorrenti, preso atto della rinuncia ai motivi di gravame inerenti all'affermazione di responsabilità, riconoscendo a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e rideterminando le pene loro inflitte in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Bari.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di estorsione consumata e tentata, rapina e lesione personale, la Corte territoriale rideterminava la pena in anni quattro, mesi otto di reclusione e 3.000,00 euro di multa; quanto a [OSCURATO:PERSONA], condannato per tentata estorsione, rideterminava la pena in anni due, mesi sei di reclusione e 1.000,00 euro di multa, revocando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; quanto a [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di rapina, estorsione tentata e lesione personale, la Corte rideterminava la pena in anni quattro di reclusione e 1.400,00 euro di multa; quanto a [OSCURATO:PERSONA], condannato per favoreggiamento personale, la Corte rideterminava la pena in mesi otto di reclusione.

2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello.

2.1. Con unico atto il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta il riconoscimento delle attenuanti generiche con solo giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, quando per altri imputati dette attenuanti sono state ritenute prevalenti; inoltre, la Corte non ha valutato il positivo comportamento processuale dei due ricorrenti e la loro incensuratezza.

2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione della legge penale (art. 133 cod. pen.) e vizio motivazionale quanto alla determinazione della pena.

2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza impugnata è affetta da nullità per violazione di legge e vizio della motivazione "in relazione agli artt. 444 e 125 c.p.p.", considerato che "anche la sentenza resa alla conclusione del procedimento ex art. 444 c.p.p. deve sottostare all'obbligo generale della motivazione", nel caso di specie violato anche in relazione all'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre la sentenza impugnata va annullata con rinvio quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorso Genchi.

La Corte di appello ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche proprio in ragione del suo positivo comportamento processuale, valorizzato unitamente alla sua incensuratezza, dato di per sé insufficiente, in ragione di quanto disposto dall'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen.

Il giudizio di equivalenza fra dette attenuanti e le aggravanti è stato espressamente motivato nella sentenza impugnata (pagg. 34-35), con valutazione incensurabile, considerato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01; in precedenza, nel medesimo senso, v.

Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; da ultimo vds.

Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, Costa, non mass.).

La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza solo a tre imputati su dieci, condannati - a differenza di Genchi - solo per rapina e lesione personale e non già anche per le due estorsioni (una consumata e l'altra tentata), cosicché neppure sotto questo profilo è ravvisabile alcuna violazione di legge o vizio della motivazione.

3. Ricorso Lacalendola.

La doglianza in ordine alla eccessiva determinazione della pena è priva di ogni fondamento.

Anche a Lacalendola, condannato per il reato di tentata estorsione, la Corte territoriale ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, compresa la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, e ha determinato la pena detentiva in tre anni e nove mesi di reclusione, prima della diminuzione per il rito.Avuto riguardo alla pena base prevista dall'art. 629, primo comma, cod. pen., la pena edittale, quanto a quella detentiva, variava dal minimo di un anno e otto mesi di reclusione (pena minima con diminuzione massima ex art. 56, secondo comma, cod. pen.) al massimo di sei anni e otto mesi di reclusione (pena massima con diminuzione minima per il tentativo).

La Corte di appello, quindi, ha inflitto una pena inferiore al medio edittale, peraltro con specifica motivazione nella quale ha evidenziato la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, anche specifici.

Va ribadito sul punto che la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01).

Risulta tuttora condiviso insuperato l'insegnamento di Sez.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252 - 01, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi; peraltro, «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).

4. Ricorso Laera.

Il ricorso è del tutto eccentrico rispetto alla decisione impugnata.

Esso, infatti, fa riferimento alla pronuncia di una sentenza di applicazione della pena, quando invece il primo Giudice è pervenuto a una motivata sentenza di condanna ad esito del giudizio abbreviato, con statuizione confermata, in punto di responsabilità, dalla Corte di appello, che ha rideterminato la pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla circostanza aggravante.

Del tutto avulso dal processo è anche il riferimento all'applicazione della disciplina della continuazione (Laera è stato condannato per un unico reato).Il ricorso, dunque, manca di specificità intrinseca in quanto nell'unico motivo vi sono considerazioni «evidentemente non pertinenti al caso concreto», circostanza che di per sé determina la inammissibilità dell'impugnazione (Sez.

U, n. 882,5 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, non mass. sul punto)

5. Ricorso Pinto.

Con l'atto di appello l'imputato aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

La Corte territoriale, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso dette attenuanti con giudizio di equivalenza, come si evince dal dispositivo, rideterminando conseguentemente la pena.

La posizione di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non è stata trattata in alcuna parte della motivazione della sentenza impugnata (pagg. 30 e ss.), cosicché manca del tutto la spiegazione della scelta del Giudice di appello di riconoscere le attenuanti generiche con il solo giudizio di equivalenza.

La sentenza nei confronti di questo ricorrente, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.

6. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte dagli altri tre ricorrenti segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al giudizio di bilanciamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari - per quanto qui rileva - accoglieva in parte gli appelli proposti nell'interesse degli odierni ricorrenti, preso atto della rinuncia ai motivi di gravame inerenti all'affermazione di responsabilità, riconoscendo a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e rideterminando le pene loro inflitte in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Bari. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di estorsione consumata e tentata, rapina e lesione personale, la Corte territoriale rideterminava la pena in anni quattro, mesi otto di reclusione e 3.000,00 euro di multa; quanto a [OSCURATO:PERSONA], condannato per tentata estorsione, rideterminava la pena in anni due, mesi sei di reclusione e 1.000,00 euro di multa, revocando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; quanto a [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di rapina, estorsione tentata e lesione personale, la Corte rideterminava la pena in anni quattro di reclusione e 1.400,00 euro di multa; quanto a [OSCURATO:PERSONA], condannato per favoreggiamento personale, la Corte rideterminava la pena in mesi otto di reclusione. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello. 2.1. Con unico atto il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta il riconoscimento delle attenuanti generiche con solo giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, quando per altri imputati dette attenuanti sono state ritenute prevalenti; inoltre, la Corte non ha valutato il positivo comportamento processuale dei due ricorrenti e la loro incensuratezza. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione della legge penale (art. 133 cod. pen.) e vizio motivazionale quanto alla determinazione della pena. 2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza impugnata è affetta da nullità per violazione di legge e vizio della motivazione "in relazione agli artt. 444 e 125 c.p.p.", considerato che "anche la sentenza resa alla conclusione del procedimento ex art. 444 c.p.p. deve sottostare all'obbligo generale della motivazione", nel caso di specie violato anche in relazione all'applicazione della disciplina della continuazione fra i reati. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre la sentenza impugnata va annullata con rinvio quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorso Genchi. La Corte di appello ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche proprio in ragione del suo positivo comportamento processuale, valorizzato unitamente alla sua incensuratezza, dato di per sé insufficiente, in ragione di quanto disposto dall'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen. Il giudizio di equivalenza fra dette attenuanti e le aggravanti è stato espressamente motivato nella sentenza impugnata (pagg. 34-35), con valutazione incensurabile, considerato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; da ultimo vds. Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, Costa, non mass.). La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza solo a tre imputati su dieci, condannati - a differenza di Genchi - solo per rapina e lesione personale e non già anche per le due estorsioni (una consumata e l'altra tentata), cosicché neppure sotto questo profilo è ravvisabile alcuna violazione di legge o vizio della motivazione. 3. Ricorso Lacalendola. La doglianza in ordine alla eccessiva determinazione della pena è priva di ogni fondamento. Anche a Lacalendola, condannato per il reato di tentata estorsione, la Corte territoriale ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, compresa la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, e ha determinato la pena detentiva in tre anni e nove mesi di reclusione, prima della diminuzione per il rito.Avuto riguardo alla pena base prevista dall'art. 629, primo comma, cod. pen., la pena edittale, quanto a quella detentiva, variava dal minimo di un anno e otto mesi di reclusione (pena minima con diminuzione massima ex art. 56, secondo comma, cod. pen.) al massimo di sei anni e otto mesi di reclusione (pena massima con diminuzione minima per il tentativo). La Corte di appello, quindi, ha inflitto una pena inferiore al medio edittale, peraltro con specifica motivazione nella quale ha evidenziato la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, anche specifici. Va ribadito sul punto che la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01). Risulta tuttora condiviso insuperato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252 - 01, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi; peraltro, «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). 4. Ricorso Laera. Il ricorso è del tutto eccentrico rispetto alla decisione impugnata. Esso, infatti, fa riferimento alla pronuncia di una sentenza di applicazione della pena, quando invece il primo Giudice è pervenuto a una motivata sentenza di condanna ad esito del giudizio abbreviato, con statuizione confermata, in punto di responsabilità, dalla Corte di appello, che ha rideterminato la pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla circostanza aggravante. Del tutto avulso dal processo è anche il riferimento all'applicazione della disciplina della continuazione (Laera è stato condannato per un unico reato).Il ricorso, dunque, manca di specificità intrinseca in quanto nell'unico motivo vi sono considerazioni «evidentemente non pertinenti al caso concreto», circostanza che di per sé determina la inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 882,5 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, non mass. sul punto) 5. Ricorso Pinto. Con l'atto di appello l'imputato aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. La Corte territoriale, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso dette attenuanti con giudizio di equivalenza, come si evince dal dispositivo, rideterminando conseguentemente la pena. La posizione di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non è stata trattata in alcuna parte della motivazione della sentenza impugnata (pagg. 30 e ss.), cosicché manca del tutto la spiegazione della scelta del Giudice di appello di riconoscere le attenuanti generiche con il solo giudizio di equivalenza. La sentenza nei confronti di questo ricorrente, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. 6. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte dagli altri tre ricorrenti segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al giudizio di bilanciamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna
Sentenza Cassazione n. 39989/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris