CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25443 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresen- tante per procura [OSCURATO:PERSONA]Alberton rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C16 L736D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47S26 G197A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T26 D969N) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69E15 D969T) [OSCURATO:PERSONA] (EUROPE) S.A. RAPPRESEN- [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA (P.I.: 10540890968), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65M25 H501X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69H02 D969R) -controricorrenti- Ric. n. 25443/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 25443/2020 per la cassazione della ordinanza della Corte di appello di Numero sezionale 2774/2022Numero di raccolta generale 10505/2022Ve- nezia pronunciata nel giudizio iscritto al n. 114/2020 del R.G., Data pubblicazione 31/03/2022 depositata in data 29 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] LLC ha agito in giudizio nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ottenere il risarci- mento dei danni subiti a causa della perdita della merce alla stessa affidata in virtù di un contratto di trasporto. La società convenuta ha chiamato in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] S.A., sostenendo che a questa fosse da attribuire la ef- fettiva responsabilità del danno, nonché la propria compagnia assicuratrice CNA [OSCURATO:PERSONA] (Europe) S.A.. La domanda è stata solo in parte accolta dal Tribunale di Tre- viso, che ha condannato la società convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di € 3.313,89, oltre accessori, nonché le società chiamate in causa a tenere indenne la conve- nuta stessa di quanto pagato in virtù della pronuncia. La Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’ap- pello della [OSCURATO:PERSONA] LLC, ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, e 348 ter, comma 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inefficacia degli appelli inci- dentali delle altre parti. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] LLC, sulla base di quat- tro motivi. Resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e CNA [OSCURATO:PERSONA] (Europe) S.A.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore [OSCURATO:PERSONA]. n. 25443/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 25443/2020 ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato Numero sezionale 2774/2022Numero di raccolta generale 10505/2022 inammissibile. Data pubblicazione 31/03/2022 È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, diretto espressamente ad impugnare l’ordinanza della corte di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame della società ricorrente avverso la decisione di primo grado ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accogli- mento, ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, e 348 ter, comma 1, c.p.c.. Il ricorso risulta inammissibile. In tale ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., il ricorso per cassazione è, di regola, proponibile esclusiva- mente avverso la sentenza di primo grado. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito in quali limitate ed eccezionali ipotesi l’ordinanza della corte di appello può es- sere autonomamente impugnata: si tratta dei soli casi in cui si facciano valere vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 – 01, in cui si precisa altresì che «l’or- dinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l’omessa pronuncia su un mo- tivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “pro- gnostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipo- tesi, solo un problema di motivazione»; conf., ex plurimis: Ric. n. 25443/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 25443/2020 Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017, Rv. Numero sezionale 2774/2022Numero di raccolta generale 10505/2022 645477 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018, Rv. Data pubblicazione 31/03/2022 650429 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14312 del 05/06/2018, Rv. 649145 – 01). Siffatti vizi nella specie sono palesemente insussistenti e, co- munque, non dedotti dalla parte ricorrente, che si duole esclu- sivamente del merito della decisione di (parziale) rigetto della sua domanda. Il ricorso, pertanto, in quanto diretto esclusivamente ad impu- gnare, per motivi di merito (e non per vizi suoi propri, costi- tuenti violazioni della legge processuale), l’ordinanza che ha di- chiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, c.p.c., è a sua volta radicalmente inammissibile, il che esime dal riportare più in dettaglio lo specifico contenuto dei singoli motivi di esso. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liquidandole, in favore di ciascuna di esse, in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 25443/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 25443/2020 Numero sezionale 2774/2022 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma Numero di raccolta generale 10505/2022Data pubblicazione 31/03/2022 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 25443/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D