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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24304/2026

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!Numero registro generale 4344/2026Numero sezionale 718/2026Numero di raccolta generale 24304/2026Data pubblicazione 31/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380 bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 4344/2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:PERSONA], difesa come in atticontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.205,00 (milleduecentocinque/00) per compensi, oltre alle speseNumero registro generale 4344/2026Numero sezionale 718/2026Numero di raccolta generale 24304/2026Data pubblicazione 31/07/2026forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Roma, 23.07.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 4344/2026Numero sezionale 718/2026Numero di raccolta generale 24304/2026Data pubblicazione 31/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380 bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 4344/2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:PERSONA], difesa come in atticontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.205,00 (milleduecentocinque/00) per compensi, oltre alle speseNumero registro generale 4344/2026Numero sezionale 718/2026Numero di raccolta generale 24304/2026Data pubblicazione 31/07/2026forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Roma, 23.07.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari
Sentenza Cassazione n. 24304/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris