CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 41605/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Napoli del 04/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 04/05/2023, il Tribunale per il riesame di Napoli rigettava il riesame proposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Napoli aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del Franzese e di altri soggetti, ritenuti responsabili del delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen., per avere gli stessi, nel periodo compreso tra il 14 e il 30 aprile 2021, illecitamente sversato sul terreno di proprietà del Franzese, in Carbonara di Noia, 9.600 tonnellate di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo e inerti da demolizione contenenti amianto e idrocarburi, senza previamente sottoporli ad operazioni di recupero, così realizzando di fatto una discarica abusiva. 2. Avverso tale ordinanza il Franzese propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli articoli 192 e 273 cod. proc. pén., in riferimento alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene come il Tribunale del riesame abbia erroneamente dedotto la consapevolezza in capo al Franzese dell'illecita attività svolta da altri esclusivamente dal tenore di conversazioni avvenute tra lo stesso e l'[OSCURATO:PERSONA] post crimen patratum, dal contenuto tutt'altro che univoco, omettendo di valutare le copiose allegazioni difensive,.da cui si evinceva che il Franzese, che dei correi conosceva solo il predetto [OSCURATO:PERSONA], stava realizzando dei lavori di riempimento per cui necessitava di terra di riporto, per il cui reperimento si era rivolto all'amico di famiglia. Evidenzia, da ultimo, la natura meramente congetturale della motivazione dell'ordinanza genetica e del provvedimento impugnato in ordine alla consapevolezza in capo al ricorrente del dolo richiesto dalla norma. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'articolo 274 cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione del periculum in mora. Evidenzia come il Tribunale del riesame di Napoli abbia omesso di motivare in modo rigoroso sia in ordine alla pericolosità del Franzese, sia in ordine alla attualità dell'esigenza cautelare, senza considerare l'incensuratezza del ricorrente, la natura imprenditoriale dell'attività svolta dallo stesso lecitamente nel settore conserviero e la condotta fattiva post-factum. 3. Con atto del 07/09/2023, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, con dichiarazione sottoscritta personalmente e dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consedue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle a