Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:206
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007TJ0050_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 355, pag. 96), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica portoghese nel settore dei seminativi (grano duro).

[OSCURATO:PERSONA]

1) La decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui esclude per la Repubblica portoghese talune spese effettuate nel settore dei seminativi (grano duro) nel corso della campagna 2003. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007TJ0050_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 355, pag. 96), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica portoghese nel settore dei seminativi (grano duro). [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui esclude per la Repubblica portoghese talune spese effettuate nel settore dei seminativi (grano duro) nel corso della campagna 2003. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris