Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1986

Cassazione n. 18633/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1986 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, pronunciata in data 12 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della sussistenza del reato presupposto e della responsabilità dell'imputato, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla sussistenza del reato presupposto nonché sulla consapevole disponibilità materiale del bene ricettato); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione della norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale illustrazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", dell'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'elemento a carico di cui si lamenta l'utilizzabilità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1986 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, pronunciata in data 12 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della sussistenza del reato presupposto e della responsabilità dell'imputato, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla sussistenza del reato presupposto nonché sulla consapevole disponibilità materiale del bene ricettato); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione della norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale illustrazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", dell'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'elemento a carico di cui si lamenta l'utilizzabilità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 18633/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris