CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17724/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 05-04-2024 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alle pene accessorie e alla confisca. F i r m a t o D a : G A S T O N E A N D R E A Z Z A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 1 c 6 6 a 8 1 e 7 9 7 5 e 7 a - F i r m a t o D a : F A B I O Z U N I C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 2 5 2 c 5 0 a 0 3 c 3 5 0 1 2 F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Ancona, riconosciute le attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2015. 2. L’impugnazione è affidata a un unico motivo, con il quale si contesta l’omessa applicazione da parte del Tribunale delle pene accessorie di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 74 del 2000, nonché della confisca ex art. 12 bis dello stesso decreto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In via preliminare, rispetto all’impugnabilità della pronuncia oggetto di ricorso e all’individuazione dei rimedi azionabili in relazione alle omissioni dedotte, occorre richiamare l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47502 del 29/09/2022, Rv. 283754), secondo cui la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen., essendosi altresì precisato che l’omessa applicazione della pena accessoria (ma lo stesso discorso vale per la mancata statuizione della confisca obbligatoria) incide, per un verso, sul contenuto decisorio della sentenza, rendendola carente di una disposizione necessaria e, per altro verso, non è immediatamente rilevabile come effetto di una resa testuale difforme dalla volontà del decidente, per cui le omissioni in esame non sono rimediabili con il ricorso all’istituto della rettificazione di cui all’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., che presuppone, in negativo, l’ininfluenza sul contenuto decisorio della sentenza impugnata e, in positivo, l’evidente divergenza fra il dato testuale e l’effettiva volontà del decidente. Da ciò consegue che il rimedio esperibile è l’annullamento della sentenza, che va disposto senza rinvio nel caso in cui la pena accessoria omessa segua di diritto alla condanna e sia predeterminata nella specie e nella durata, trovando spazio in tal caso l’istituto di cui all’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., che consente l’intervento diretto della Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, mentre l’annullamento della sentenza va disposto con rinvio, nel caso in cui l’applicazione della pena accessoria non sia automatica per effetto della sola condanna, o la pena abbia una durata non fissa, ma determinabile in concreto dal giudice.F i r m a t o D a : G A S T O N E A N D R E A Z Z A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 1 c 6 6 a 8 1 e 7 9 7 5 e 7 a - F i r m a t o D a : F A B I O Z U N I C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 2 5 2 c 5 0 a 0 3 c 3 5 0 1 2 F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 2. Alla luce di tali premesse interpretative, rilevato che la sentenza di condanna resa nei confronti dell’imputata in ordine al reato di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 74 del 2000 non contiene le statuizioni obbligatorie delle pene accessorie e della confisca del profitto del reato, si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della confisca e delle pene accessorie, con conseguente rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti al Tribunale di Ancona in diversa persona fisica, dovendosi considerare, da un lato, che alcune delle pene accessorie obbligatorie di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 74 del 2000 (ora art. 86 del d. lgs. n. 173 del 2024) non hanno una durata prestabilita, e, dall’altro, che la confisca obbligatoria di cui all’art. 12 bis del d. lgs. n. 74 del 2000 (ora art. 86 del d. lgs. n. 173 del 2024) presuppone una verifica di merito, non operabile in questa sede, circa l’esatta individuazione del suo importo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca e delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa per