Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 38470/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6245-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositato il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto reso il 12 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta.

L'intimato Ministero della Giustizia ha notificato controricorso.

La Corte d'appello di Caltanissetta, rigettando l'opposizione ex art. art. 5 ter della

I. n. 89 del 2001 proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del magistrato designato, ha respinto la domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio civile svoltosi in primo grado davanti al Giudice di pace di Caltanissetta dal 7 novembre 2014 al 22 maggio 2015 (sei mesi e dodici giorni), ed in appello davanti al Tribunale di Caltanissetta dal 15 settembre 2015 al 6 marzo 2020 (4 anni, 5 mesi e 21 giorni).

La Corte d'appello ha rilevato come il giudizio presupposto non avesse avuto, pertanto, durata superiore a sei anni nel suo complesso.

Il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2-bis e 2 ter,

I. 4 marzo 2001, n. 89, e della CEDU, invocando la giurisprudenza sui giudizi svoltisi in primo ed unico grado, e concludendo che un giudizio svoltosi in due gradi deve durare al massimo 5 anni.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

La Corte d'appello di Caltanissetta ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, e il ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento, come suppone lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Ric. 2021 n. 06245 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -2- I commi 2-bis e 2-ter, aggiunti all'art. 2 della legge n. 89/01 dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 3) del D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, dispongono, rispettivamente, che: 1) si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 dello stesso articolo se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità; 2) si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

Tale disciplina ha convalidato l'uniforme interpretazione di questa Corte, secondo la quale, pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua completa articolazione (si vedano Cass. Sez. 6 - 2, 05/10/2016, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 1, 13/06/2013, n. 14786; Cass. Sez. 1, 04/07/2011, n. 14534; Cass. Sez. 1, 11/09/2008, n. 23506; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8717).

Nel caso in esame, si deve perciò avere riguardo all'intero svolgimento del processo presupposto nei suoi due gradi di svolgimento, dall'introduzione fino al momento della definizione, così da sommare globalmente le durate, le quali non erano eccedenti dalla durata complessiva e sintetica di tre anni per il primo grado e di due anni per il secondo grado.

Ric. 2021 n. 06245 sez.

M2 - ud. 12-10-2021 -3- Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6245-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositato il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto reso il 12 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta. L'intimato Ministero della Giustizia ha notificato controricorso. La Corte d'appello di Caltanissetta, rigettando l'opposizione ex art. art. 5 ter della I. n. 89 del 2001 proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del magistrato designato, ha respinto la domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio civile svoltosi in primo grado davanti al Giudice di pace di Caltanissetta dal 7 novembre 2014 al 22 maggio 2015 (sei mesi e dodici giorni), ed in appello davanti al Tribunale di Caltanissetta dal 15 settembre 2015 al 6 marzo 2020 (4 anni, 5 mesi e 21 giorni). La Corte d'appello ha rilevato come il giudizio presupposto non avesse avuto, pertanto, durata superiore a sei anni nel suo complesso. Il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2-bis e 2 ter, I. 4 marzo 2001, n. 89, e della CEDU, invocando la giurisprudenza sui giudizi svoltisi in primo ed unico grado, e concludendo che un giudizio svoltosi in due gradi deve durare al massimo 5 anni. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. La Corte d'appello di Caltanissetta ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, e il ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento, come suppone lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ric. 2021 n. 06245 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- I commi 2-bis e 2-ter, aggiunti all'art. 2 della legge n. 89/01 dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 3) del D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, dispongono, rispettivamente, che: 1) si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 dello stesso articolo se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità; 2) si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. Tale disciplina ha convalidato l'uniforme interpretazione di questa Corte, secondo la quale, pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua completa articolazione (si vedano Cass. Sez. 6 - 2, 05/10/2016, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 1, 13/06/2013, n. 14786; Cass. Sez. 1, 04/07/2011, n. 14534; Cass. Sez. 1, 11/09/2008, n. 23506; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8717). Nel caso in esame, si deve perciò avere riguardo all'intero svolgimento del processo presupposto nei suoi due gradi di svolgimento, dall'introduzione fino al momento della definizione, così da sommare globalmente le durate, le quali non erano eccedenti dalla durata complessiva e sintetica di tre anni per il primo grado e di due anni per il secondo grado. Ric. 2021 n. 06245 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione ci
Decreto Cassazione n. 38470/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris