CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 28260/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Udine, avendo riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in equivalenza alle circostanze aggravanti e alla recidiva — ha per il resto confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 6 e 8 bis, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato, e il primo e il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], che denunziano, rispettivamente, vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 8 bis, cod. pen. in quanto non contestata, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); nel caso di specie ai sensi dell'art.591 comma quarto cd. proc. pen. la inammissibilità dell'appello può essere dichiarata anche in questa sede. Ritenuto che il terzo, il quarto e il quinto ed ultimo motivo di gravame di [OSCURATO:PERSONA], con i quali il ricorrente lamenta vizio di motivazione relativamente, nell'ordine, all'eccessività della pena, alla mancata esclusione della recidiva e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti, non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e 5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Consi lie