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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15002/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02NON34) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare; tale regime è stato poi sospeso dal Magistrato di sorveglianza di Massa, con provvedimento recante data 28/07/2023, per essere intervenuta a carico del [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, relativa al delitto di omicidio aggravato, commesso in concorso con altri e con metodo mafioso.

Il condannato è stato scarcerato, quanto alla pena in esecuzione, in data 04/08/2023.

2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la suddetta misura della detenzione domiciliare, considerando non impeditiva - rispetto a tale provvedimento - l'intervenuta cessazione dell'esecuzione della pena ed anzi, ritenendo tale provvedimento necessario ai fini dell'operatività dell'art. 58 -quater legge 26 luglio 1975, n. 354, in caso di nuove espiazioni in futuro.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erronea applicazione di legge.

Rappresenta la difesa come il condannato abbia sempre tenuto, durante il periodo di espiazione della pena, una condotta irreprensibile, mantenendo sempre un proficuo percorso rieducativo in ambito carcerario; a suo carico figura, al momento, solo una misura cautelare (relativa peraltro a un episodio estremamente risalente nel tempo) e non una pronuncia definitiva.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur enunciando formalmente la sussistenza del vizio di violazione di legge - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per la revoca della misura della detenzione domiciliare.

L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici.

Risulta valorizzata, in particolare, la univoca significazione riconducibile all'emissione, a carico del condannato, di una misura custodiale inerente a un fatto onnicidiario, aggravato dalle modalità mafiose.

Tale gravissima condotta, sebbene molto risalente nel tempo, è stata considerata dal Tribunale di sorveglianza alla stregua di un elemento evocativo di elevatissima pericolosità sociale del condannato.

Un fatto, inoltre, che è stato letto dai Giudici della sorveglianza come ostativo, rispetto alla concessione di qualsivoglia misura alternativa, giudicata evidentemente insufficiente a perseguire il fine rieducativo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Corretta è anche l'affermazione secondo la quale, laddove fosse stato già noto il coinvolgimento del ricorrente in un fatto di tale gravità, certamente egli non avrebbe avuto accesso ai benefici.

5. A fronte di un provvedimento adeguatamente mol:ivato, privo di spunti di contraddittorietà o profili di illogicità, oltre che aderente agli enunciati ermeneutici ripetutamente fissati in sede di legittimità, la critica difensiva non riesce ad oltrepassare lo stadio della mera critica generica e confutativa.

6. Segue alla pronuncia di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02NON34) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare; tale regime è stato poi sospeso dal Magistrato di sorveglianza di Massa, con provvedimento recante data 28/07/2023, per essere intervenuta a carico del [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, relativa al delitto di omicidio aggravato, commesso in concorso con altri e con metodo mafioso. Il condannato è stato scarcerato, quanto alla pena in esecuzione, in data 04/08/2023. 2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la suddetta misura della detenzione domiciliare, considerando non impeditiva - rispetto a tale provvedimento - l'intervenuta cessazione dell'esecuzione della pena ed anzi, ritenendo tale provvedimento necessario ai fini dell'operatività dell'art. 58 -quater legge 26 luglio 1975, n. 354, in caso di nuove espiazioni in futuro. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erronea applicazione di legge. Rappresenta la difesa come il condannato abbia sempre tenuto, durante il periodo di espiazione della pena, una condotta irreprensibile, mantenendo sempre un proficuo percorso rieducativo in ambito carcerario; a suo carico figura, al momento, solo una misura cautelare (relativa peraltro a un episodio estremamente risalente nel tempo) e non una pronuncia definitiva. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur enunciando formalmente la sussistenza del vizio di violazione di legge - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per la revoca della misura della detenzione domiciliare. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici. Risulta valorizzata, in particolare, la univoca significazione riconducibile all'emissione, a carico del condannato, di una misura custodiale inerente a un fatto onnicidiario, aggravato dalle modalità mafiose. Tale gravissima condotta, sebbene molto risalente nel tempo, è stata considerata dal Tribunale di sorveglianza alla stregua di un elemento evocativo di elevatissima pericolosità sociale del condannato. Un fatto, inoltre, che è stato letto dai Giudici della sorveglianza come ostativo, rispetto alla concessione di qualsivoglia misura alternativa, giudicata evidentemente insufficiente a perseguire il fine rieducativo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Corretta è anche l'affermazione secondo la quale, laddove fosse stato già noto il coinvolgimento del ricorrente in un fatto di tale gravità, certamente egli non avrebbe avuto accesso ai benefici. 5. A fronte di un provvedimento adeguatamente mol:ivato, privo di spunti di contraddittorietà o profili di illogicità, oltre che aderente agli enunciati ermeneutici ripetutamente fissati in sede di legittimità, la critica difensiva non riesce ad oltrepassare lo stadio della mera critica generica e confutativa. 6. Segue alla pronuncia di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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