CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22007/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Artena il 20 marzo 1958; avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri del 13/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 novembre 2025, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Velletri in data 2 luglio 2024, di condanna per reati edilizi, rilevata l'inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva a cui era sottoposta la concessione del beneficio suddetto. Aik2. Avverso l'interessato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., dal momento che il dies a quo, con riferimento alla pena detentiva, e di riflesso anche a quella pecuniaria, ex art. 173, secondo comma, cod. pen., deve individuarsi nel 29 gennaio 2015, essendo stata la pena detentiva subordinata alla demolizione dell'opera abusiva nel termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il dies a quo decorrerebbe dal momento in cui sono per legge maturate le condizioni che hanno portato alla revoca stessa e non a quello in cui viene adottato il provvedimento di revoca del beneficio. Per questo motivo, il ricorrente chiede dichiararsi l'estinzione della pena per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va rilevato che il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell'inadempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione (Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, dep. 2020, Monosi, Rv. 278838 - 01). Tale conclusione corrisponde alla lettera dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., che si riferisce esplicitamente al «giorno in cui [...] la condizione si è verificata», in tal modo collegando la decorrenza del termine di prescrizione della pena alla data in cui si è realizzato il presupposto dal quale la legge fa derivare la revoca della sospensione condizionale della 'pena; non rilevando, per contro, il momento in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio. Del resto, la ratio della disciplina della prescrizione, sia del reato, sia della pena, è indissolubilmente legata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, per cui il termine prescrizionale non può che decorrere dal fatto oggettivo della verificazione delle condizioni che rendono revocabile di diritto la sospensione condizionale della pena, dato che, se così non fosse, la prescrizione verrebbe collegata ad una data che varia in relazione alle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria; con l'ulteriore conseguenza che i termini e il decorso della prescrizione verrebbero fatti dipendere da cause riferibili alla maggiore o minore tempestività delle decisioni degli organi deputati all'esecuzione della pena e alla revoca del beneficio, in violazione dei principi di certezza e di legalità. Infine, l'indicata soluzione risulta preferibile perché consente una interpretazione della norma conforme ai principi di ragionevolezza e di tempestività nella esecuzione delle pene, di cui agli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., in forza dei quali non appare accettabile che una pena definitiva, che 2dovrebbe essere eseguita tempestivamente, venga di fatto eseguita dopo decenni, soltanto per inerzia degli organi a ciò preposti, in contrasto con la funzione rieducativa, che presuppone la prossimità dell'esecuzione. Ad ogni modo, va ricordato che in materia di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso; con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (ex plurimis, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Rv. 275850). Tale ricostruzione interpretativa ha trovato anche il definitivo avallo della Corte EDU (Prima Sezione - 12 settembre 2024, Longo c. Italia), la quale ha affermato che, anche quando l'ordine di demolizione sia emesso dal giudice penale e non dall'autorità amministrativa, esso ha uno scopo funzionale al ripristino del precedente stato dei luoghi e non ha, dunque, scopo punitivo. Perciò, non si è in presenza di una "pena" ai sensi dell'art. 7 della Convenzione e l'ordine di demolizione non può essere soggetto al termine di prescrizione previsto per le sanzioni di natura penale (Sez. 3, n. 25919 del 30/04/2025, non mass.). 2. In forza di quanto precede, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, perché proceda a nuovo giudizio, facendo applicazione dei principi sopra richiamati e verificando l'eventuale concreta sussistenza di cause ostative all'estinzione della pena, ai sensi degli artt. 172 e 173 cod. pen.; verifica non effettuata in ragione della ritenuta tardività della memoria depositata dalla parte con la quale si eccepiva la prescrizione della pena. P.Q. P.Q.M