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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10576/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: ALILACCO S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e limitatamente alla determinazione della pena.

Chiede l'inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, si riporta come da conclusioni scritte che deposita in udienza unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato parzialmente quella pronunciata (all'esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, in data 27 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ed altri imputati (che non hanno proposto ricorso avanti questa Corte) in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ex art. 416-bis, commi 1,2,4,5,6 e 8, cod. pen., quali appartenenti alla associazione di stampo camorristico denominata 'clan Moccia', con condotta perdurante sino alla metà dell'anno 2015 (capo 1 dell'imputazione e reato più grave) ed altri reati (estorsioni aggravate e violazione della legge armi).

1.1. In particolare, oltre alle statuizioni relative a soggetti che non hanno proposto ricorso, la Corte territoriale - per quanto ancora di interesse in questa sede - ha: 1) escluso il ruolo di capo e/o promotore per [OSCURATO:PERSONA] ed ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni otto di reclusione; 2) concesso le attenuanti generiche, equivalenti rispetto alla contestata aggravante, a [OSCURATO:PERSONA] rideterminando, così, la pena suoi riguardi in anni cinque e mesi quattro di reclusione; 3) escluso la qualità di dirigente per [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in anni dieci e mesi otto di reclusione; 4) concesso ad [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti diverse da quelle di cui all'art.416-bis.1. cod. pen., rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 1.400 di multa e riducendo la durata della interdizione dai pubblici uffici ad anni cinque; 5) concesso le attenuanti generiche, equivalenti rispetto alla contestata aggravante, a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena anni cinque e mesi quattro di reclusione; 6) concesso le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena anni cinque di reclusione; 7) assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati lui ascritti ai capi 14 e 28 per non avere commesso il fatto e, esclusa la qualità di dirigente dell'associazione camorristica, ha rideterminato la pena anni nove e mesi quattro di reclusione; 8) concesso le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena anni cinque e mesi quattro di reclusione; 9) escluso il ruolo di organizzatore per [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in anni otto e mesi quattro di reclusione; 10) ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

1.2. La Corte di appello ha poi rigettato il gravame proposto dal Pubblico ministero ed ha confermato, nel resto, l'impugnata sentenza tra cui, per quanto qui di rilievo, la condanna del primo giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per il quale, ritenuta la recidiva e la continuazione con fatti già oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 settembre 2017, era stata irrogata la pena complessiva di anni otto, mesi nove e giorni venti di reclusione) e nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] (al quale era stata inflitta dal Giudice per le indagini preliminari la pena di anni sei di reclusione).

1.3. La Corte territoriale ha, sostanzialmente, condiviso il giudizio espresso dal primo giudice rispetto all' esistenza del clan camorristico Moccia, accertata in numerose pronunce e, in particolare, delle seguenti decisioni: sentenza della Corte di assise di Napoli del 28 novembre 2000 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri 77 imputati che aveva accertato l'esistenza del suddetto gruppo criminale guidato da Angelo e [OSCURATO:PERSONA] operante in Afragola fino al 1998; sentenza della Corte di assise di Napoli del 5 novembre 2004 con condanna, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sentenza del Tribunale di Napoli in data 12 luglio 2004 che confermava l'operatività del clan Moccia negli anni 1998-2004, con condanna, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell'8 giugno 2009 emessa nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri 12 imputati, avente ad oggetto estorsioni aggravate dall'art.7 1.203/91 risalenti agli anni 2007/2008 e riconducibili alla forza intimidatrice di cui era capace l'articolazione del clan Moccia operante in Arzano; sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 marzo 2016 che aveva confermato la vitalità del clan Moccia sino al dicembre 2010; sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 26 febbraio 2016 a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] che riconosceva la perdurante vitalità del clan nonché l'operatività del gruppo in Casoria.

1.4. Inoltre, il compendio probatorio posto a base della sentenza di primo grado (sostanzialmente condiviso dalla Corte territoriale tranne che, per il profilo di maggiore rilevanza, rispetto alla posizione di organizzatore in capo ad alcuni degli imputati) era costituito dai seguenti elementi: a) i colloqui in carcere intercettati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] (successivamente deceduto), di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due referenti del clan nei comuni di Caivano e Crispano); b) le intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capozona di Casoria), c) le intercettazioni ambientali eseguite all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (assassinato a Nettuno il giorno 24 luglio 2012); d) le intercettazioni ambientali effettuate nel 2013 all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; e) le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia intranei al clan Moccia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

1.5. Sulla base di tali elementi entrambi i giudici di merito hanno, quindi, ritenuto il clan Moccia (oggetto della imputazione sub 1) una organizzazione a struttura piramidale e federale, in quanto articolata in numerosi sottogruppi, operante in un vasto territorio della Campania (comprendente i comuni di Afragola, Casoria, Arzano, Cardito, Caivano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Noia e Cimitile), dedita al traffico di stupefacenti ed alle estorsioni, con l'obiettivo di attuare un penetrante controllo del territorio, avvalendosi di armi e di un consolidato potere di intimidazione convogliando, in tal modo, consistenti capitali.

Al vertice di tale organizzazione vi erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tra gli affiliati di lunga militanza vi erano i c.d. 'senatori' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tutti i componenti (liberi o detenuti che fossero) percepivano uno stipendio mensile ed assistenza legale.

La famiglia Moccia, trasferitasi a Roma dal 2010, aveva quindi deciso di gestire a 'distanza' - per mezzo dei citati 'senatori' - gli scopi del sodalizio criminale, intervenendo unicamente nella fasi di particolare agitazione; le articolazioni orizzontali erano, invece, costituite da sottogruppi aventi autonomia gestionale e guidati dai capozona, mentre le strutture verticali ed orizzontali erano tenute insieme da coordinatori territoriali.

1.6. Successivamente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (capozona per Casoria), [OSCURATO:PERSONA] era divenuto il coordinatore delle diverse articolazioni territoriali, adiuvato in questo da [OSCURATO:PERSONA]; la gestione della cassa comune, affidata al figlio [OSCURATO:PERSONA] (che si avvaleva di [OSCURATO:PERSONA] genero di [OSCURATO:PERSONA]), aveva però creato malcontento soprattutto da parte delle famiglie dei detenuti.

Da una intercettazione ambientale, effettuata il 5 dicembre 2011 nella casa circondariale di Palermo, relativa ad un colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il citato genero si era avuta la conferma, secondo il primo giudice, del predetto incarico.

Ulteriori elementi a conferma del reato associativo e dei vari reati-fine contestati agli imputati sono stati desunti da altre intercettazioni ambientali effettuate in carcere, nonché presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], individuato da [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2012 come coordinatore del clan, dopo avere dapprima individuato per tale ruolo [OSCURATO:PERSONA] (successivamente divenuto collaboratore di giustizia).

1.7. Le predette intercettazioni e quanto riferito dai collaboratori di giustizia, sono stati ritenuti, da entrambi i giudici di merito, elementi sufficienti per ritenere provata l'esistenza e l' operatività del clan Moccia sino alla metà del 2015; in particolare, nel giudizio di appello è stato esaminato (nelle udienza del 26 gennaio e del 27 aprile 2021) il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale — secondo la Corte territoriale — ha fornito ulteriori elementi ritenuti preziosi a dimostrare la sussistenza del sodalizio criminoso e le varie attività illecite commesse.

Tale collaboratore, detenuto dal 2017, è stato ritenuto credibile in quanto appartenente al clan Moccia sin dal 1997 e perché in grado di ricostruire le vicende del gruppo criminale, nonché di riconoscere in fotografia i principali sodali.

1.8. La Corte di appello, però, a differenza del Giudice per le indagini preliminari, non ha attribuito a ciascuno dei referenti territoriali il ruolo di organizzatore dell'associazione, distinguendo invece le singole posizioni in concreto e giungendo, in tal modo, ad escludere tale ruolo per [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto a tale capo della pronuncia della Corte distrettuale non è stata proposta impugnazione e, quindi, su di esso deve ritenersi formato il giudicato.

2. Fatta questa necessaria ricostruzione, si osserva che una doppia affermazione di condanna è stata, dunque, pronunciata in relazione ai seguenti addebiti: 1) quanto ad [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1) ed estorsioni aggravate (capi 12, 22 e 24); 2) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristica (capo 1); 3) quanto a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1); 4) con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] per estorsione aggravata (capo 26); 5) quanto a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristica (capo 1); 6) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1) e violazione della legge armi (capo 6); 7) quanto a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristica (capo 1) ed estorsioni aggravate (capi 15, 27 e 37); 8) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1); 9) quanto a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristica (capo 1); 10) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per violazione della legge armi (capo 4); 11) quanto a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristica (capo 1); 13) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1).

3. Avverso la sopra indicata sentenza propongono separati ricorsi per cassazione gli imputati appresso indicati, nonché il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, i cui motivi vengono di seguito riportati nei limiti strettamente necessari a norma dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso a due motivi.

4.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione del contenuto delle intercettazioni in atti, nonché la violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art.192 del codice di rito.

In particolare, secondo il ricorrente, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e le intercettazioni sarebbero insufficienti ed inadeguate per ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti lui addebitati.

4.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, con particolare riguardo alla erroneità del calcolo effettuato ai sensi dell'art.81 cod. pen. non avendo la Corte territoriale spiegato come è pervenuta alla pena finale.

5. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il suo ricorso ad unico ed articolato motivo.

Denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante.

6. [OSCURATO:PERSONA] propone due distinti atti di ricorso, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi affidati ad un unico ed articolato motivo.Con entrambi gli atti il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

7. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso a due motivi.

7.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al divieto del ne bis in idem di cui all'art.649 cod. proc. pen., essendo egli già stato riconosciuto colpevole con sentenza irrevocabile del reato ex art.416-bis cod. pen., sia pure per un cornice temporale differente.

7.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla determinazione della pena effettuata dalla Corte territoriale, a suo dire, in violazione dei parametri fissati dall'art.133 cod. pen. 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidano i loro ricorsi a due motivi.

8.1. Con il primo denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.129 e 559-bis cod. proc. pen. poiché la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare rispetto alla declaratoria di non punibilità ai sensi del citato art.129.

8.2. Con secondo motivo deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, nonché l'omessa motivazione rispetto alla sussistenza di dette aggravanti, la mancata riduzione della pena per gli aumenti disposti a titolo di continuazione e, comunque, censurano il mancato contenimento della pena inflitta nel minimo edittale.

9. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso ad un unico ed articolato motivo.

In particolare denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione rispetto alla richiesta di declaratoria di litispendenza e di conseguente riconoscimento di improponibilità dell'azione penale.

Al riguardo egli osserva che è imputato per avere fatto parte della stessa associazione di stampo mafioso oggetto del presente procedimento, in un altro processo pendente avanti la stessa Corte territoriale per fatti perduranti a tutto il 2011, fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Pubblico ministero, quindi, sulla base di tali elementi avrebbe contestato due distinte ipotesi di reato, sebbene al momento della iscrizione del Felli nel registro degli indagati, fosse già a conoscenza degli elementi contestati nel presente processo.

10. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso ad un unico ed articolato motivo.

Con esso lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto all'aggravante di cui all' art.416-bis.1. cod. pen., ritenuta sussistente unicamente sulla base della intraneità al clan camorristico dl suo padre. 11, [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il suo ricorso a tre motivi.

11.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.192 cod. proc. pen e 416-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione illogica ed apparente circa la sussistenza dell'associazione e della partecipazione dell'imputato ad essa; in particolare, osserva che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Scafuto (che lo aveva chiamato in causa come appartenente al sodalizio criminale) erano del tutto contraddittorie e, comunque, insufficienti per giungere ad un giudizio di penale responsabilità.

11.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione carente rispetto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, pur in assenza di elementi probatori attestanti la sua stabile compenetrazione nel clan. 11.3.

Infine, con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, in cui sarebbe incorsa la Corte a qua, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, alla quantificazione della pena.12. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso ad un unico ed articolato motivo.

12.1. Con esso denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.129 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione mancante ed illogica; in particolare, osserva che nessuno dei collaboratori avrebbe fornito gravi elementi indiziari circa la sua partecipazione al clan Moccia.

13. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il suo ricorso a cinque motivi.

13.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria con riferimento alla sua responsabilità accertata per l'estorsione consumata in danno dei titolari del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 12 della imputazione), basata unicamente su due intercettazioni ambientali. 13.2 Con il secondo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata delle più persone riunite per l'estorsione di cui al capo 12), non essendo risultato dalle intercettazioni ambientali il numero degli estorsori.

13.3. Il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla declaratoria di responsabilità del Polizzi per il delitto indicato al capo 15 della imputazione (estorsione consumata in danno del legale rappresentante della Ar.Ca s.r.I.) che è stata fondata su una sola intercettazioni ambientale eseguita nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che però, secondo il ricorrente, non proverebbe nulla.

13.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto al mancato contenimento della pena per il reato più grave (art.416-bis cod. pen.) nel minimo edittale, considerato che il suo trattamento sanzionatorio è stato uguale a quello di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto, però, avente posizione di rilievo nell'associazione.

13.5. Infine, con il quinto motivo si censura, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria con riferimento all'aumento della pena per la continuazione, disposto rispetto al reato accertato con la sentenza n.3586/2016 pronunciata dalla medesima Corte di appello.14. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso a quattro motivi.

14.1. Con i primi tre lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art.192 cod. proc. pen. ed alla valutazione ed interpretazione delle intercettazioni ambientali circa la sussistenza degli elementi di prova per il reato di cui al'art.629, comma 1 e 2, cod. pen., in relazione all'art.628, comma 3, nn.1 e 3, cod. pen.,aggravato dall'art.7. 1.203/91, l' esistenza degli elementi costitutivi di tale fattispecie di reato e di prove in ordine al suo concorso nel citato reato.

Al riguardo osserva che gli elementi indiziari a suo carico sono stati desunti dalle intercettazioni ambientali relative ai colloqui intercorsi tra la ricorrente ed il marito [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto presso il carcere di Palermo, il cui contenuto però non dimostrerebbe la consapevolezza della Capone di concorrere nell'attività estorsiva mediante la ricezione, da parte sua, di mille euro mensili ad opera di tale Giovannino.

14.2. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione circa l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall' art.416-bis cod. pen. ed al fine di agevolare il clan; osserva che le intercettazioni ambientali non avrebbero fornito alcun elemento a carico della Capone atteso che, in realtà, il colloquio riguardava una vicenda ritenuta dal Tuccillo come di proprio esclusivo interesse e non già del gruppo criminale.

15. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il suo ricorso ad un unico ed articolato motivo.

In particolare deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria rispetto alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva tenuto conto delle concrete responsabilità del ricorrente.

16. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli affida il proprio ricorso - che riguarda le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art.416- bis cod. pen. (capo 1 della rubrica) - ad un unico ed articolato motivo riguardante la pena edittale applicabile nel caso di specie.16.1.

In particolare la pubblica accusa denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art.416-bis cod. pen., modificato dall'art.5 della legge 69/2015, e dell'art.2 cod. pen., come interpretato, nell'ambito delle associazioni di stampo mafioso, dalla più recente giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla sentenza n.34615/2021 di questa Corte che, a sua volta, aveva richiamato i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.36958/2021.

Il ricorrente osserva infatti che, poiché nel caso di specie l'imputazione di cui al capo 1) riguardava il periodo sino alla metà del 2015 e non vi era prova di dissociazione da parte dei sopra indicati imputati dal sodalizio criminoso, la pena edittale applicabile, nel caso di specie, era quella più grave introdotta dal citato art.5 e non già quella precedente (meno grave) alla quale, invece, la Corte territoriale si è attenuta.

16.2. Inoltre, a parere del ricorrente, non sarebbe necessaria - come invece sostenuto nella sentenza impugnata- la prova da parte della pubblica accusa della perduranza del vincolo associativo in epoca concomitante e successiva all'entrata in vigore della 1.69/2015, poiché tale tesi non è conforme ai principi ed alla interpretazione fornita dalle Sezioni Unite sul punto; aggiunge, poi, che lo stato di detenzione degli imputati ed il c.d. 'tempo silente' non consentono, di per sé soli, di far ritenere cessato il vincolo associativo.

17. Infine, alla udienza di discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Annbroso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati, mentre quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli vanno respinti per le ragioni di seguito illustrate.

2. Anzitutto deve ribadirsi che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Le modifiche, introdotte con la legge n.46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

E' quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocuir, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) , all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv.216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Ciò posto, può procedersi alla disamina dei singoli ricorsi alcuni dei quali, come visto, sollevano plurime censure rispetto all'addebito associativo sub 1).

4. Anzitutto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detto Tonino o' pazzo), con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di impugnazione presentata da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti al momento del deposito della stessa.

Con il ricorso proposto dal medesimo imputato (per il quale, come detto, la Corte di appello ha escluso il ruolo di vertice dnell'organizzazione camorristica), per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ci si duole esclusivamente del vizio di omessa motivazione, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante.

Il motivo è manifestamente infondato e, quindi, deve essere dichiarato inammissibile poiché la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non illogica, ha escluso di potere formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze ex art.62-bis cod. pen. in ragione della lunga militanza nel clan Moccia da parte dell'imputato, assolvendo così il relativo obbligo motivazionale (pag.107 della sentenza impugnata).

Come noto, infatti, il giudizio di comparazione tra circostanze involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione.

5. Con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (detto Gigino) si osserva che egli lamenta violazione di legge e vizio il motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante.

Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato; invero, la Corte di appello ha spiegato — in modo non illogico - il giudizio di equivalenza sulla base della qualità del contributo fornito all'associazione da parte dell'imputato e del disvalore connesso alla partecipazione ad un sodalizio armato nell'ambito del quale i conflitti sono stati frequentemente risolti con agguati ed omicidi (pag.94 sentenza di appello).

Deve, quindi, ribadirsi che il giudizio di comparazione tra circostanze involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450- 01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da una motivazione adeguata.

6. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, risulta anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (detto Maurino), con il quale si denuncia il vizio di motivazione illogica e contraddittoria quanto alla dosimetria della pena ritenuta eccessiva rispetto alle concrete responsabilità del ricorrente.

Al riguardo deve osservarsi che la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha fissato la pena base per il reato ex art.416-bis cod. pen. in anni dieci e mesi sei di reclusione (e quindi in misura superiore al minimo edittale) in considerazione del ruolo rivestito dall'imputato che, sebbene non di vertice, era di fiduciario dei massimi esponenti del sodalizio criminoso; tale pena è stata poi aumentata per la continuazione ad anni sedici di reclusione e poi ridotta, per la scelta del rito abbreviato, ad anni dieci e mesi otto di reclusione.

La censura, pertanto, oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Come visto la Corte territoriale, nel richiamare un elemento di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quale la posizione di fiduciario dei vertici del clan rivestiva dal Bencivenga, ha coerentemente adempiuto l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 7.

Risulta inammissibile anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA]), rispetto al quale è intervenuta una doppia pronuncia di responsabilità per il reato associativo con tutte le relative conseguenze illustrate nel precedente capitolo n.2.Il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento agli artt.129 e 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione mancante ed illogica poiché, a suo parere, nessuno dei collaboratori avrebbe fornito gravi elementi indiziari circa la sua effettiva partecipazione al clan Moccia, senza però tenere conto che egli aveva rinunciato a tutti i motivi di appello relativi al profilo della responsabilità (pag. 62 della sentenza impugnata) e che, con il presente ricorso, non ha indicato gli elementi specifici sulla base dei quali la Corte territoriale avrebbe, comunque, dovuto pervenire ad una pronuncia assolutoria.

In ogni caso la Corte territoriale, al fine di escludere la sussistenza di ragioni assolutorie ex art.129 cod. proc. pen., ha motivato coerentemente dando rilievo alle intercettazioni ambientali ed alle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Ne consegue che il ricorrente, con i vizi da lui lamentati, vorrebbe giungere ad una diversa ed inammissibile (in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito a suo carico. 8.

Ad analoga pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza si perviene anche rispetto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (detto Rafiluccio), il quale nel corso del giudizio di appello aveva rinunciato ai motivi di gravame riguardanti la richiesta di assoluzione (pag.59 sentenza di appello); egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al divieto del ne bis in idem di cui all'art.649 cod. proc. pen. essendo già stato riconosciuto colpevole irrevocabilmente del reato ex art.416-bis cod. pen. e censura la determinazione della pena effettuata dalla Corte territoriale, a suo dire, in violazione dei parametri fissati dall'art.133 cod. pen.

Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la precedente condanna pronunciata a carico del Nobile riguardava un arco temporale diverso e distinto rispetto a quello oggetto della imputazione del presente procedimento per il quale, comunque, con la sentenza impugnata è stata riconosciuta la continuazione ex art.81 cod. pen.

Quanto al secondo motivo, si osserva che il trattamento sanzionatorio è stato determinato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, partendo dalla pena base di anni dieci per il reato associativo, fissata in misura superiore rispetto al minimo edittale tenuto conto delle mansioni svolte dall'imputato in qualità di stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e di addetto alle estorsioni unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], poi aumentata di anni uno e mesi sei per i reati- satellite e ad anni quattordici per la continuazione con il reato giudicato separatamente e poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.La relativa censura non tiene conto del principio già illustrato, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Come noto, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, qualora sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Come visto la Corte territoriale, nel richiamare elemento rilevanti ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali la posizione di stretto collaboratore del Pellino e di addetto alle estorsioni assieme al Pezzullo, ha adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 9.

Inammissibile, perché manifestamente infondata, è anche l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] (assolta dal reato associativo e condannata per l'estorsione aggravata di cui al capo 26 della rubrica) in quanto, con essa, si intende pervenire ad una differente valutazione degli elementi di merito posti a fondamento della condanna.

In particolare, rispetto ai primi tre motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione), la ricorrente sollecita questa Corte a realizzare, pur a fronte di motivazione specifica e non illogica contenuta nelle decisioni di merito, una non consentita rivalutazione della incidenza dei dati dimostrativi.

Come noto, infatti, per costante orientamento interpretativo (di recente ribadito da Sez.

U. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) è infatti possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. 2 n. 35181 del 22/05/2013 Rv 257784; Sez. 6 n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190).

Si tratta di ipotesi che nel caso in esame manifestamente non sussistono, né i motivi evidenziano tale tipologìa di vizio, non confrontandosi in modo specifico con tale parte del ragionamento probatorio contenuta in sentenza.

Rispetto all'ultimo motivo, la Corte di appello - con motivazione coerente - ha evidenziato che il noleggiatore di apparecchi elettronici (tale Giovannino) pagava la somma di mille euro mensili, richiestagli a titolo estorsivo, prima a [OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA] e marito della ricorrente) e, dopo che questi era stato incarcerato, alla Capone e che [OSCURATO:PERSONA] (responsabile del gruppo di riferimento del Tuccillo) non intendeva versare alla ricorrente il contributo spettante ai parenti dei sodali incarcerati, proprio in ragione del suddetto pagamento mensile, a conferma del fatto che non si trattava di un 'affare' personale del detenuto, ma piuttosto di una estorsione commessa nell'interesse del clan camorristico (pagg.84 e ss. della sentenza impugnata).

10. Inammissibili risultano anche le impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio (detto Peppe a' Cenn o anche a' Cernia) in considerazione della loro manifesta infondatezza.

Invero, entrambi i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di appello con cui chiedevano l'assoluzione dal delitto associativo e la Corte territoriale - per escludere l' assoluzione per il concorso nell'associazione per il Cennamo - ha richiamato, in modo coerente, una intercettazione ambientale relativa ad una conversazione avvenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], durante la quale egli discuteva con [OSCURATO:PERSONA] dei carcerati appartenenti al clan, di cui egli si occupava quale appartenente del sodalizio e braccio destro del suo interlocutore. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, condannato come organizzatore del gruppo criminale e per quattro estorsioni, aveva pure lui rinunciato alla richiesta di assoluzione, insistendo per l'esclusione del ruolo di vertice e per la rivalutazione del trattamento sanzionatorio; la Corte territoriale ha accolto il primo motivo di appello ed ha quindi escluso il ruolo di capo e organizzatore (pagg. 49 e ss. della sentenza di appello).

Ciò posto, la censura con la quale entrambi i ricorrenti deducono l'apparenza della motivazione rispetto alla insussistenza delle ipotesi previste dall'art.129 cod. proc. pen. è inammissibile per la sua assoluta genericità; come è noto, infatti, è inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, Sentenza n. 36870 del 17/04/2018, Rv. 273431 - 01).

Orbene, nel caso in esame non vengono assolutamente indicati i suddetti elementi, con la conseguente inammissibilità del relativo motivo.

Quanto poi ai motivi relativi al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle generiche in misura prevalente, si rileva che rispetto a [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso la prevalenza tenuto conto del particolare disvalore connesso alla partecipazione al clan articolato e diffuso nella provincia di Napoli e solito fare ricorso all'uso delle armi per risolvere conflitti ed ha fissato la pena base nella misura di anni otto alla luce del ruolo rivestito dall'imputato nel periodo preso in considerazione, poi ridotta di un terzo per la scelta del rito.

Con riferimento al D'Ambrosio, la Corte distrettuale - esclusa la recidiva ed il ruolo di promotore - ha dichiarato, in modo coerente, le generiche equivalenti rispetto all'aggravante ex art .416-bis, comma quarto, cod. pen. ed ha fissato la pena base in anni nove tenuto conto dello spessore criminale dell'imputato per i suoi stretti contatti con personaggi di spicco del clan e per il rilevante contributo offerto all'associazione, aumentata ad anni dodici per le estorsioni consumate e tentate e poi ridotta di un terzo per la scelta del rito.

Le suddette censure non tengono, però, conto del condivisibile principio, in base al quale, nel determinare la pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Come noto, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, qualora sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Come visto la Corte di appello di Napoli, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali le posizioni (seppure non di vertice) rivestite dai due ricorrenti ed il contributo da loro offerto al sodalizio criminale, ha adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 11.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta unicamente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.71.203/91 (oggi art.416-bis.1. cod. pen.) per la violazione della legge armi a lui contestata sub 4), deve essere respinto.

Al riguardo, deve ricordarsi che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U - , Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734 - 01).

Ciò posto va evidenziato che la Corte territoriale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha desunto la consapevolezza del ricorrente che le armi (indicate, nel corso dei colloqui, anche come 'documenti') di cui il padre Gennaro - nel corso delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno del carcere dove quest'ultimo era ristretto all'epoca - gli aveva raccomandato di recuperare, appartenessero al sodalizio criminale, dal numero non esiguo di esse e, soprattutto, dalla circostanza che fossero distribuite tra vari associati (Castiello, [OSCURATO:PERSONA] e Nobile), di talché ha coerentemente escluso che si trattasse di beni personali del padre dell'imputato, ma piuttosto facenti parte dell'arsenale a disposizione del clan. 12.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (detto Sabatino) deve essere respinto; egli lamenta l'omessa motivazione rispetto alla richiesta di declaratoria di litispendenza e di conseguente improponibilità dell'azione penale.

Il motivo è infondato avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quello riguardante le attenuanti generiche poi concessegli dalla Corte territoriale (pag.26 della sentenza impugnata).

In ogni caso il rilievo è infondato considerato che i fatti (sempre per il reato ex art.416-bis cod. pen.) relativi al differente procedimento (iscritto al r.g.n.r. n.41941/2015 del Tribunale di Napoli), rispetto al quale è stata dedotta la litispendenza, erano stati commessi sino al 2011, mentre quelli oggetto del presente procedimento si svolgono sino alla metà dell'anno 2015 e sono, perciò, oggettivamente differenti con la conseguente esclusione della litispendenza.

Deve, ricordarsi, infatti, che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.

Inoltre, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231799 - 01).

Nel caso di specie, è pacifico che i fatti sono diversi, perché i periodi di partecipazione all'associazione camorristica oggetto di imputazione sono differenti (uno sino al 2011 e l'altro sino alla metà del 2015) e, pertanto, non è configurabile la dedotta litispendenza.

13. Non merita accoglimento nemmeno l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] (detto Corradino) riconosciuto colpevole del reato associativo di cui al capo 1) della rubrica, nonché delle due estorsioni aggravate sub 12) e 14) e delle due tentate sub 27) e 37) della rubrica.

In particolare, per la prima estorsione consumata (capo 12), la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non contraddittoria - ha fondato il proprio giudizio sul contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate, il 14 maggio ed il 2 giugno 2012, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in cui [OSCURATO:PERSONA] era presente - a dimostrazione della sua intraneità all'associazione ed al suo coinvolgimento nel fatto- mentre nel secondo era proprio il ricorrente ad aggiornare il Pellino sullo stato delle cose, con particolare riguardo all'aspetto economico.

Allo stesso modo la Corte distrettuale ha coerentemente ritenuto provata l'aggravante contestata essendo emerso, dalle medesime captazioni, che l'imprenditore fosse a conoscenza che le richieste estorsive provenivano da più appartenenti al gruppo camorristico.

Sulla base di tali elementi, complessivamente valutati, quindi, è stato confermato per il ricorrente il ruolo di braccio destro del Pellino, nonché di tramite tra quest'ultimo ed il duo Barile/Pezzullo esecutori materiali dell'estorsione.

Con riferimento alla estorsione sub 15) il giudice di appello, sempre in modo non illogico, ha ritenuto dimostrata la responsabilità del Polizzi tenuto conto della intercettazione del 9 maggio 2012, nel corso della quale il ricorrente - nell'effettuare al Pellino un rendiconto delle estorsioni commesse assieme a Pezzullo - aveva precisato che la vittima dell'estorsione avrebbe consegnato il denaro al gruppo ('ci deve portare tremila euro quello della caserma') a dimostrazione del personale coinvolgimento del Polizzi nella vicenda.

Ne consegue che il ricorrente, quanto ai primi tre motivi, sollecita questa Corte a realizzare, pur a fronte di motivazione specifica e non illogica contenuta nelle decisioni di merito, una non consentita rivalutazione della incidenza dei dati dimostrativi.

Come visto, nella sentenza impugnata è stato logicamente indicato che le captazioni di conversazioni hanno consentito di apprezzare in modo univoco il coinvolgimento, da parte del Polizzi, nelle estorsioni come anche della aggravante contestata; trattandosi di contenuti di captazioni, non risulta possibile realizzare nella presente sede una lettura diversa e alternativa.

Per costante orientamento interpretativo (ribadito da Sez.

U. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) è infatti possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190).

Si tratta di ipotesi che nel caso in esame manifestamente non sussistono, né i motivi evidenziano tale tipologia di vizio, non confrontandosi in modo specifico rispetto a tale parte del ragionamento contenuta nella sentenza impugnata.

Privi di pregio risultano anche gli ultimi due motivi relativi al trattamento sanzionatorio.

Infatti, la Corte distrettuale, in modo coerente, ha negato le circostanze attenuanti generiche poiché l'imputato non era incensurato al momento della commissione dei reati nonché per l'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza; ha spiegato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, perché ha fissato la pena base nella misura di anni dieci tenuto conto del ruolo di stretto collaboratore del Pellino e di addetto alle estorsioni unitamente al Pezzullo.

La pena base è stata poi aumentata per la continuazione in un anno e sei mesi di reclusione (un anno per l'estorsione sub 12 e sei mesi per gli altri reati) e poi ad anni quattordici per la continuazione con il reato giudicato separatamente; al riguardo ha spiegato, adempiendo al relativo onere motivazionale, che tale ultimo aumento è stato fissato in modo superiore rispetto al Pezzullo proprio in considerazione della personalità e della condotta processuale dell'imputato.

Deve, al riguardo, essere confermato il principio, in base al quale, nel determinare la pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Come noto, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, qualora sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Come visto la Corte di appello di Napoli, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quale la personalità, la condotta processuale ed il ruolo di stretto collaboratore del Pellino e di addetto alle estorsioni, ha assolto in modo sufficiente l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 14.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (detto Totore o'chiattone ) deve essere rigettato; l'imputato (assistente capo della polizia di Stato), in entrambi i gradi di merito, è stato ritenuto colpevole del reato associativo sub 1) .

Anzitutto deve ribadito che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 2/7/2019, Rv. 277758).

Ciò posto, risulta infondato il primo motivo poiché la Corte territoriale (confermando il relativo giudizio svolto dal primo giudice) ha ritenuto dimostrata, con motivazione adeguata e non illogica, sia l'esistenza del clan Moccia per tutte le ragioni sopra indicate, sia l'appartenenza dello Zimbaldi al medesimo gruppo criminale, nel quale egli svolgeva il ruolo di 'informatore' rispetto alle indagini, alle operazioni di polizia ed alle intercettazioni esistenti a carico dei sodali (vista la sua funzione) e di latore di messaggi Cimbasciateg da parte dei Moccia ai componenti, dando rilievo a quanto riferito concordemente dai vari collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminato in grado di appello) rispetto a ripetuti incontri avvenuti tra l'imputato ed alcuni degli associati e da quanto emerso da alcune intercettazioni ambientali, come diffusamente indicato alle pagine 310 della sentenza di primo grado.

A conferma della attendibiltà dei propalanti sono stati evidenziati, in modo coerente, anche alcuni riscontri oggettivi delle loro dichiarazioni quali, ad esempio, la appartenenza dell'imputato alla polizia di Stato, la sua stazza fisica e la circostanza che la sua compagna all'epoca avesse un'attività nel campo della ristorazione.

Inoltre, deve richiamarsi quanto sopra illustrato nel capitolo n.2 a proposito della ipotesi di c.d. 'doppia conforme' e circa il travisamento della prova.

E' costante, infatti, l insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).Orbene, a fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la tesi difensiva circa la mancanza di prove sulla partecipazione dell'imputato ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez.

I n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez.

I n. 31546 del 21.5.2003, Rv. 240763) .

In sostanza il ricorrente pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale; egli, infatti, nulla deduce in modo specifico al fine di confutare l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata rispetto alle dettagliate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da quanto emerso dalle intercettazioni rispetto, tra l'altro, alla sua pretesa di fare assumere dai Moccia un nipote presso un supermercato, soffermandosi invece a sostenere la inattendibilità del D'Angelo e dello Scafuto, senza però tenere conto che quanto riferito da tali collaboratori aveva trovato parziale conferma nelle intercettazioni ambientali e dai tabulati telefonici e di quanto rinvenuto presso l'abitazione del ricorrente (una pen drive ed un manoscritto contenenti l'organigramma del clan , sebbene egli non si occupasse delle relative indagini).

Inoltre, la Corte territoriale, sempre con motivazione non illogica, ha spiegato che l'avvenuta ritrattazione delle proprie dichiarazioni da parte del D'Angelo (che poi si è tolto la vita) non determinava, di per sé sola, la inattendibilità di quanto in precedenza dal medesimo riferito.

Infondata è anche la censura relativa alla configurabilità del concorso esterno; al riguardo va ricordato che la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell' "extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, Sentenza n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264625 - 01).

Orbene, la Corte partenopea, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha escluso la configurabilità per [OSCURATO:PERSONA] del concorso esterno in associazione mafiosa rilevando, al riguardo, che - sulla base di tutti egli elementi sopra richiamati - egli per un lungo periodo di tempo aveva fornito stabilmente ed in via continuativa un significativo contributo al sodalizio criminale, mediante la sua attività di informatore rispetto alle indagini ed alle operazioni di polizia, nonché di latore di messaggi (in particolare dei Moccia), tanto che egli aveva partecipato anche ad alcuni incontri di vertice del gruppo, circostanza che non si può spiegare se non con la sua intraneità allo stesso.

Deve, infine, respingersi anche il terzo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio; come già evidenziato, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, avendo negato - con motivazione coerente - il suddetto beneficio per l'assenza di elementi positivi, per l'abuso delle funzioni di appartenente alla polizia di Stato e per la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza.

Quanto poi alla entità della pena si osserva che essa è stata fissata nel minimo edittale previsto dall' art.416-bis cod. pen. ai commi secondo e quarto (nella versione precedente alle modifiche apportate con la 1.69/2015), vale a dire in anni nove di reclusione poi ridotti a sei per la scelta del rito abbreviato e che, pertanto, essa non poteva essere fissata in misura inferiore come indicato nella sentenza impugnata (pag.109).

15. Infine, con riguardo al ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, riguardante la pena applicabile per il reato sub 1) a seguito della modifica del trattamento sanzionatorio dell'art.416-bis cod. pen. apportata dall'art. 5 1.69/2015 ; Invero, deve escludersi la lamentata violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello considerato che la contestazione (nella quale è stata indicata genericamente la metà del 2015) proprio per la sua formulazione deve intendersi soltanto come tendenziale e non può, quindi, considerarsi ancorata ad una data precisa.

A quanto sopra deve aggiungersi che, come evidenziato nella sentenza impugnata e non specificamente contestato dal ricorrente, non vi è la prova di condotte commesse dagli imputati in epoca prossima alla data di entrata in vigore della citata disposizione e che, conseguentemente, deve ritenersi corretta l'applicazione della pena edittale precedente e più favorevole, anche nel rispetto del generale principio del 'favor rei' e di quello di legalità fissato dall'art.2 cod. pen. 16.

In conclusione, i ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili vanno condannati, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e , non sussistendo elementi per ritenere che abbiano proposto le impugnative senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

I ricorrenti le cui impugnazioni sono state respinte vanno condannati al pagamento delle sole spese processuali a norma del citato art.616; la parte pubblica, invece, non deve essere condannata al pagamento delle suddette spese (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017, Rv. 271650).

Infine, tutti i ricorrenti diversi dalla parte pubblica (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale non era intervenuta condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili nel grado di appello) devono rifondere le spese di costituzione e difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Impresa nella misura indicata nel dispositivo; deve, invece, respingersi la richiesta della parte civile Comune di Caivano non avendo presenziato alla odierna udienza svoltasi in presenza.

P.Q.M.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: ALILACCO S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e limitatamente alla determinazione della pena. Chiede l'inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, si riporta come da conclusioni scritte che deposita in udienza unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato parzialmente quella pronunciata (all'esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, in data 27 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ed altri imputati (che non hanno proposto ricorso avanti questa Corte) in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ex art. 416-bis, commi 1,2,4,5,6 e 8, cod. pen., quali appartenenti alla associazione di stampo camorristico denominata 'clan Moccia', con condotta perdurante sino alla metà dell'anno 2015 (capo 1 dell'imputazione e reato più grave) ed altri reati (estorsioni aggravate e violazione della legge armi). 1.1. In particolare, oltre alle statuizioni relative a soggetti che non hanno proposto ricorso, la Corte territoriale - per quanto ancora di interesse in questa sede - ha: 1) escluso il ruolo di capo e/o promotore per [OSCURATO:PERSONA] ed ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni otto di reclusione; 2) concesso le attenuanti generiche, equivalenti rispetto alla contestata aggravante, a [OSCURATO:PERSONA] rideterminando, così, la pena suoi riguardi in anni cinque e mesi quattro di reclusione; 3) escluso la qualità di dirigente per [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in anni dieci e mesi otto di reclusione; 4) concesso ad [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti diverse da quelle di cui all'art.416-bis.1. cod. pen., rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 1.400 di multa e riducendo la durata della interdizione dai pubblici uffici ad anni cinque; 5) concesso le attenuanti generiche, equivalenti rispetto alla contestata aggravante, a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena anni cinque e mesi quattro di reclusione; 6) concesso le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena anni cinque di reclusione; 7) assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati lui ascritti ai capi 14 e 28 per non avere commesso il fatto e, esclusa la qualità di dirigente dell'associazione camorristica, ha rideterminato la pena anni nove e mesi quattro di reclusione; 8) concesso le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena anni cinque e mesi quattro di reclusione; 9) escluso il ruolo di organizzatore per [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in anni otto e mesi quattro di reclusione; 10) ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 1.2. La Corte di appello ha poi rigettato il gravame proposto dal Pubblico ministero ed ha confermato, nel resto, l'impugnata sentenza tra cui, per quanto qui di rilievo, la condanna del primo giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per il quale, ritenuta la recidiva e la continuazione con fatti già oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 settembre 2017, era stata irrogata la pena complessiva di anni otto, mesi nove e giorni venti di reclusione) e nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] (al quale era stata inflitta dal Giudice per le indagini preliminari la pena di anni sei di reclusione). 1.3. La Corte territoriale ha, sostanzialmente, condiviso il giudizio espresso dal primo giudice rispetto all' esistenza del clan camorristico Moccia, accertata in numerose pronunce e, in particolare, delle seguenti decisioni: sentenza della Corte di assise di Napoli del 28 novembre 2000 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri 77 imputati che aveva accertato l'esistenza del suddetto gruppo criminale guidato da Angelo e [OSCURATO:PERSONA] operante in Afragola fino al 1998; sentenza della Corte di assise di Napoli del 5 novembre 2004 con condanna, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sentenza del Tribunale di Napoli in data 12 luglio 2004 che confermava l'operatività del clan Moccia negli anni 1998-2004, con condanna, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell'8 giugno 2009 emessa nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri 12 imputati, avente ad oggetto estorsioni aggravate dall'art.7 1.203/91 risalenti agli anni 2007/2008 e riconducibili alla forza intimidatrice di cui era capace l'articolazione del clan Moccia operante in Arzano; sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 marzo 2016 che aveva confermato la vitalità del clan Moccia sino al dicembre 2010; sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 26 febbraio 2016 a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] che riconosceva la perdurante vitalità del clan nonché l'operatività del gruppo in Casoria. 1.4. Inoltre, il compendio probatorio posto a base della sentenza di primo grado (sostanzialmente condiviso dalla Corte territoriale tranne che, per il profilo di maggiore rilevanza, rispetto alla posizione di organizzatore in capo ad alcuni degli imputati) era costituito dai seguenti elementi: a) i colloqui in carcere intercettati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] (successivamente deceduto), di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due referenti del clan nei comuni di Caivano e Crispano); b) le intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capozona di Casoria), c) le intercettazioni ambientali eseguite all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (assassinato a Nettuno il giorno 24 luglio 2012); d) le intercettazioni ambientali effettuate nel 2013 all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; e) le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia intranei al clan Moccia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 1.5. Sulla base di tali elementi entrambi i giudici di merito hanno, quindi, ritenuto il clan Moccia (oggetto della imputazione sub 1) una organizzazione a struttura piramidale e federale, in quanto articolata in numerosi sottogruppi, operante in un vasto territorio della Campania (comprendente i comuni di Afragola, Casoria, Arzano, Cardito, Caivano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Noia e Cimitile), dedita al traffico di stupefacenti ed alle estorsioni, con l'obiettivo di attuare un penetrante controllo del territorio, avvalendosi di armi e di un consolidato potere di intimidazione convogliando, in tal modo, consistenti capitali. Al vertice di tale organizzazione vi erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tra gli affiliati di lunga militanza vi erano i c.d. 'senatori' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i componenti (liberi o detenuti che fossero) percepivano uno stipendio mensile ed assistenza legale. La famiglia Moccia, trasferitasi a Roma dal 2010, aveva quindi deciso di gestire a 'distanza' - per mezzo dei citati 'senatori' - gli scopi del sodalizio criminale, intervenendo unicamente nella fasi di particolare agitazione; le articolazioni orizzontali erano, invece, costituite da sottogruppi aventi autonomia gestionale e guidati dai capozona, mentre le strutture verticali ed orizzontali erano tenute insieme da coordinatori territoriali. 1.6. Successivamente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (capozona per Casoria), [OSCURATO:PERSONA] era divenuto il coordinatore delle diverse articolazioni territoriali, adiuvato in questo da [OSCURATO:PERSONA]; la gestione della cassa comune, affidata al figlio [OSCURATO:PERSONA] (che si avvaleva di [OSCURATO:PERSONA] genero di [OSCURATO:PERSONA]), aveva però creato malcontento soprattutto da parte delle famiglie dei detenuti. Da una intercettazione ambientale, effettuata il 5 dicembre 2011 nella casa circondariale di Palermo, relativa ad un colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il citato genero si era avuta la conferma, secondo il primo giudice, del predetto incarico. Ulteriori elementi a conferma del reato associativo e dei vari reati-fine contestati agli imputati sono stati desunti da altre intercettazioni ambientali effettuate in carcere, nonché presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], individuato da [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2012 come coordinatore del clan, dopo avere dapprima individuato per tale ruolo [OSCURATO:PERSONA] (successivamente divenuto collaboratore di giustizia). 1.7. Le predette intercettazioni e quanto riferito dai collaboratori di giustizia, sono stati ritenuti, da entrambi i giudici di merito, elementi sufficienti per ritenere provata l'esistenza e l' operatività del clan Moccia sino alla metà del 2015; in particolare, nel giudizio di appello è stato esaminato (nelle udienza del 26 gennaio e del 27 aprile 2021) il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale — secondo la Corte territoriale — ha fornito ulteriori elementi ritenuti preziosi a dimostrare la sussistenza del sodalizio criminoso e le varie attività illecite commesse. Tale collaboratore, detenuto dal 2017, è stato ritenuto credibile in quanto appartenente al clan Moccia sin dal 1997 e perché in grado di ricostruire le vicende del gruppo criminale, nonché di riconoscere in fotografia i principali sodali. 1.8. La Corte di appello, però, a differenza del Giudice per le indagini preliminari, non ha attribuito a ciascuno dei referenti territoriali il ruolo di organizzatore dell'associazione, distinguendo invece le singole posizioni in concreto e giungendo, in tal modo, ad escludere tale ruolo per [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale capo della pronuncia della Corte distrettuale non è stata proposta impugnazione e, quindi, su di esso deve ritenersi formato il giudicato. 2. Fatta questa necessaria ricostruzione, si osserva che una doppia affermazione di condanna è stata, dunque, pronunciata in relazione ai seguenti addebiti: 1) quanto ad [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1) ed estorsioni aggravate (capi 12, 22 e 24); 2) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristica (capo 1); 3) quanto a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1); 4) con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] per estorsione aggravata (capo 26); 5) quanto a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristica (capo 1); 6) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1) e violazione della legge armi (capo 6); 7) quanto a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristica (capo 1) ed estorsioni aggravate (capi 15, 27 e 37); 8) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1); 9) quanto a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristica (capo 1); 10) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per violazione della legge armi (capo 4); 11) quanto a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione camorristica (capo 1); 13) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1). 3. Avverso la sopra indicata sentenza propongono separati ricorsi per cassazione gli imputati appresso indicati, nonché il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, i cui motivi vengono di seguito riportati nei limiti strettamente necessari a norma dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso a due motivi. 4.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione del contenuto delle intercettazioni in atti, nonché la violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art.192 del codice di rito. In particolare, secondo il ricorrente, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e le intercettazioni sarebbero insufficienti ed inadeguate per ritenere dimostrata la responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti lui addebitati. 4.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, con particolare riguardo alla erroneità del calcolo effettuato ai sensi dell'art.81 cod. pen. non avendo la Corte territoriale spiegato come è pervenuta alla pena finale. 5. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il suo ricorso ad unico ed articolato motivo. Denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante. 6. [OSCURATO:PERSONA] propone due distinti atti di ricorso, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi affidati ad un unico ed articolato motivo.Con entrambi gli atti il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. 7. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso a due motivi. 7.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al divieto del ne bis in idem di cui all'art.649 cod. proc. pen., essendo egli già stato riconosciuto colpevole con sentenza irrevocabile del reato ex art.416-bis cod. pen., sia pure per un cornice temporale differente. 7.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla determinazione della pena effettuata dalla Corte territoriale, a suo dire, in violazione dei parametri fissati dall'art.133 cod. pen. 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidano i loro ricorsi a due motivi. 8.1. Con il primo denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.129 e 559-bis cod. proc. pen. poiché la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare rispetto alla declaratoria di non punibilità ai sensi del citato art.129. 8.2. Con secondo motivo deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, nonché l'omessa motivazione rispetto alla sussistenza di dette aggravanti, la mancata riduzione della pena per gli aumenti disposti a titolo di continuazione e, comunque, censurano il mancato contenimento della pena inflitta nel minimo edittale. 9. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso ad un unico ed articolato motivo. In particolare denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione rispetto alla richiesta di declaratoria di litispendenza e di conseguente riconoscimento di improponibilità dell'azione penale. Al riguardo egli osserva che è imputato per avere fatto parte della stessa associazione di stampo mafioso oggetto del presente procedimento, in un altro processo pendente avanti la stessa Corte territoriale per fatti perduranti a tutto il 2011, fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico ministero, quindi, sulla base di tali elementi avrebbe contestato due distinte ipotesi di reato, sebbene al momento della iscrizione del Felli nel registro degli indagati, fosse già a conoscenza degli elementi contestati nel presente processo. 10. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso ad un unico ed articolato motivo. Con esso lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto all'aggravante di cui all' art.416-bis.1. cod. pen., ritenuta sussistente unicamente sulla base della intraneità al clan camorristico dl suo padre. 11, [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il suo ricorso a tre motivi. 11.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.192 cod. proc. pen e 416-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione illogica ed apparente circa la sussistenza dell'associazione e della partecipazione dell'imputato ad essa; in particolare, osserva che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Scafuto (che lo aveva chiamato in causa come appartenente al sodalizio criminale) erano del tutto contraddittorie e, comunque, insufficienti per giungere ad un giudizio di penale responsabilità. 11.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione carente rispetto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, pur in assenza di elementi probatori attestanti la sua stabile compenetrazione nel clan. 11.3. Infine, con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, in cui sarebbe incorsa la Corte a qua, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, alla quantificazione della pena.12. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso ad un unico ed articolato motivo. 12.1. Con esso denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.129 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione mancante ed illogica; in particolare, osserva che nessuno dei collaboratori avrebbe fornito gravi elementi indiziari circa la sua partecipazione al clan Moccia. 13. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il suo ricorso a cinque motivi. 13.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria con riferimento alla sua responsabilità accertata per l'estorsione consumata in danno dei titolari del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 12 della imputazione), basata unicamente su due intercettazioni ambientali. 13.2 Con il secondo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata delle più persone riunite per l'estorsione di cui al capo 12), non essendo risultato dalle intercettazioni ambientali il numero degli estorsori. 13.3. Il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla declaratoria di responsabilità del Polizzi per il delitto indicato al capo 15 della imputazione (estorsione consumata in danno del legale rappresentante della Ar.Ca s.r.I.) che è stata fondata su una sola intercettazioni ambientale eseguita nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che però, secondo il ricorrente, non proverebbe nulla. 13.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto al mancato contenimento della pena per il reato più grave (art.416-bis cod. pen.) nel minimo edittale, considerato che il suo trattamento sanzionatorio è stato uguale a quello di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto, però, avente posizione di rilievo nell'associazione. 13.5. Infine, con il quinto motivo si censura, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria con riferimento all'aumento della pena per la continuazione, disposto rispetto al reato accertato con la sentenza n.3586/2016 pronunciata dalla medesima Corte di appello.14. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso a quattro motivi. 14.1. Con i primi tre lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art.192 cod. proc. pen. ed alla valutazione ed interpretazione delle intercettazioni ambientali circa la sussistenza degli elementi di prova per il reato di cui al'art.629, comma 1 e 2, cod. pen., in relazione all'art.628, comma 3, nn.1 e 3, cod. pen.,aggravato dall'art.7. 1.203/91, l' esistenza degli elementi costitutivi di tale fattispecie di reato e di prove in ordine al suo concorso nel citato reato. Al riguardo osserva che gli elementi indiziari a suo carico sono stati desunti dalle intercettazioni ambientali relative ai colloqui intercorsi tra la ricorrente ed il marito [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto presso il carcere di Palermo, il cui contenuto però non dimostrerebbe la consapevolezza della Capone di concorrere nell'attività estorsiva mediante la ricezione, da parte sua, di mille euro mensili ad opera di tale Giovannino. 14.2. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione circa l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall' art.416-bis cod. pen. ed al fine di agevolare il clan; osserva che le intercettazioni ambientali non avrebbero fornito alcun elemento a carico della Capone atteso che, in realtà, il colloquio riguardava una vicenda ritenuta dal Tuccillo come di proprio esclusivo interesse e non già del gruppo criminale. 15. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il suo ricorso ad un unico ed articolato motivo. In particolare deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria rispetto alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva tenuto conto delle concrete responsabilità del ricorrente. 16. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli affida il proprio ricorso - che riguarda le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art.416- bis cod. pen. (capo 1 della rubrica) - ad un unico ed articolato motivo riguardante la pena edittale applicabile nel caso di specie.16.1. In particolare la pubblica accusa denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art.416-bis cod. pen., modificato dall'art.5 della legge 69/2015, e dell'art.2 cod. pen., come interpretato, nell'ambito delle associazioni di stampo mafioso, dalla più recente giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla sentenza n.34615/2021 di questa Corte che, a sua volta, aveva richiamato i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.36958/2021. Il ricorrente osserva infatti che, poiché nel caso di specie l'imputazione di cui al capo 1) riguardava il periodo sino alla metà del 2015 e non vi era prova di dissociazione da parte dei sopra indicati imputati dal sodalizio criminoso, la pena edittale applicabile, nel caso di specie, era quella più grave introdotta dal citato art.5 e non già quella precedente (meno grave) alla quale, invece, la Corte territoriale si è attenuta. 16.2. Inoltre, a parere del ricorrente, non sarebbe necessaria - come invece sostenuto nella sentenza impugnata- la prova da parte della pubblica accusa della perduranza del vincolo associativo in epoca concomitante e successiva all'entrata in vigore della 1.69/2015, poiché tale tesi non è conforme ai principi ed alla interpretazione fornita dalle Sezioni Unite sul punto; aggiunge, poi, che lo stato di detenzione degli imputati ed il c.d. 'tempo silente' non consentono, di per sé soli, di far ritenere cessato il vincolo associativo. 17. Infine, alla udienza di discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Annbroso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati, mentre quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli vanno respinti per le ragioni di seguito illustrate. 2. Anzitutto deve ribadirsi che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. Le modifiche, introdotte con la legge n.46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. E' quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocuir, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) , all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv.216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Ciò posto, può procedersi alla disamina dei singoli ricorsi alcuni dei quali, come visto, sollevano plurime censure rispetto all'addebito associativo sub 1). 4. Anzitutto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detto Tonino o' pazzo), con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di impugnazione presentata da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti al momento del deposito della stessa. Con il ricorso proposto dal medesimo imputato (per il quale, come detto, la Corte di appello ha escluso il ruolo di vertice dnell'organizzazione camorristica), per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ci si duole esclusivamente del vizio di omessa motivazione, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante. Il motivo è manifestamente infondato e, quindi, deve essere dichiarato inammissibile poiché la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non illogica, ha escluso di potere formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze ex art.62-bis cod. pen. in ragione della lunga militanza nel clan Moccia da parte dell'imputato, assolvendo così il relativo obbligo motivazionale (pag.107 della sentenza impugnata). Come noto, infatti, il giudizio di comparazione tra circostanze involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. 5. Con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (detto Gigino) si osserva che egli lamenta violazione di legge e vizio il motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato; invero, la Corte di appello ha spiegato — in modo non illogico - il giudizio di equivalenza sulla base della qualità del contributo fornito all'associazione da parte dell'imputato e del disvalore connesso alla partecipazione ad un sodalizio armato nell'ambito del quale i conflitti sono stati frequentemente risolti con agguati ed omicidi (pag.94 sentenza di appello). Deve, quindi, ribadirsi che il giudizio di comparazione tra circostanze involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450- 01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da una motivazione adeguata. 6. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, risulta anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (detto Maurino), con il quale si denuncia il vizio di motivazione illogica e contraddittoria quanto alla dosimetria della pena ritenuta eccessiva rispetto alle concrete responsabilità del ricorrente. Al riguardo deve osservarsi che la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha fissato la pena base per il reato ex art.416-bis cod. pen. in anni dieci e mesi sei di reclusione (e quindi in misura superiore al minimo edittale) in considerazione del ruolo rivestito dall'imputato che, sebbene non di vertice, era di fiduciario dei massimi esponenti del sodalizio criminoso; tale pena è stata poi aumentata per la continuazione ad anni sedici di reclusione e poi ridotta, per la scelta del rito abbreviato, ad anni dieci e mesi otto di reclusione. La censura, pertanto, oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Come visto la Corte territoriale, nel richiamare un elemento di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quale la posizione di fiduciario dei vertici del clan rivestiva dal Bencivenga, ha coerentemente adempiuto l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 7. Risulta inammissibile anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA]), rispetto al quale è intervenuta una doppia pronuncia di responsabilità per il reato associativo con tutte le relative conseguenze illustrate nel precedente capitolo n.2.Il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento agli artt.129 e 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione mancante ed illogica poiché, a suo parere, nessuno dei collaboratori avrebbe fornito gravi elementi indiziari circa la sua effettiva partecipazione al clan Moccia, senza però tenere conto che egli aveva rinunciato a tutti i motivi di appello relativi al profilo della responsabilità (pag. 62 della sentenza impugnata) e che, con il presente ricorso, non ha indicato gli elementi specifici sulla base dei quali la Corte territoriale avrebbe, comunque, dovuto pervenire ad una pronuncia assolutoria. In ogni caso la Corte territoriale, al fine di escludere la sussistenza di ragioni assolutorie ex art.129 cod. proc. pen., ha motivato coerentemente dando rilievo alle intercettazioni ambientali ed alle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Ne consegue che il ricorrente, con i vizi da lui lamentati, vorrebbe giungere ad una diversa ed inammissibile (in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito a suo carico. 8. Ad analoga pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza si perviene anche rispetto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (detto Rafiluccio), il quale nel corso del giudizio di appello aveva rinunciato ai motivi di gravame riguardanti la richiesta di assoluzione (pag.59 sentenza di appello); egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al divieto del ne bis in idem di cui all'art.649 cod. proc. pen. essendo già stato riconosciuto colpevole irrevocabilmente del reato ex art.416-bis cod. pen. e censura la determinazione della pena effettuata dalla Corte territoriale, a suo dire, in violazione dei parametri fissati dall'art.133 cod. pen. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la precedente condanna pronunciata a carico del Nobile riguardava un arco temporale diverso e distinto rispetto a quello oggetto della imputazione del presente procedimento per il quale, comunque, con la sentenza impugnata è stata riconosciuta la continuazione ex art.81 cod. pen. Quanto al secondo motivo, si osserva che il trattamento sanzionatorio è stato determinato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, partendo dalla pena base di anni dieci per il reato associativo, fissata in misura superiore rispetto al minimo edittale tenuto conto delle mansioni svolte dall'imputato in qualità di stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e di addetto alle estorsioni unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], poi aumentata di anni uno e mesi sei per i reati- satellite e ad anni quattordici per la continuazione con il reato giudicato separatamente e poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.La relativa censura non tiene conto del principio già illustrato, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Come noto, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, qualora sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Come visto la Corte territoriale, nel richiamare elemento rilevanti ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali la posizione di stretto collaboratore del Pellino e di addetto alle estorsioni assieme al Pezzullo, ha adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 9. Inammissibile, perché manifestamente infondata, è anche l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] (assolta dal reato associativo e condannata per l'estorsione aggravata di cui al capo 26 della rubrica) in quanto, con essa, si intende pervenire ad una differente valutazione degli elementi di merito posti a fondamento della condanna. In particolare, rispetto ai primi tre motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione), la ricorrente sollecita questa Corte a realizzare, pur a fronte di motivazione specifica e non illogica contenuta nelle decisioni di merito, una non consentita rivalutazione della incidenza dei dati dimostrativi. Come noto, infatti, per costante orientamento interpretativo (di recente ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) è infatti possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. 2 n. 35181 del 22/05/2013 Rv 257784; Sez. 6 n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190). Si tratta di ipotesi che nel caso in esame manifestamente non sussistono, né i motivi evidenziano tale tipologìa di vizio, non confrontandosi in modo specifico con tale parte del ragionamento probatorio contenuta in sentenza. Rispetto all'ultimo motivo, la Corte di appello - con motivazione coerente - ha evidenziato che il noleggiatore di apparecchi elettronici (tale Giovannino) pagava la somma di mille euro mensili, richiestagli a titolo estorsivo, prima a [OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA] e marito della ricorrente) e, dopo che questi era stato incarcerato, alla Capone e che [OSCURATO:PERSONA] (responsabile del gruppo di riferimento del Tuccillo) non intendeva versare alla ricorrente il contributo spettante ai parenti dei sodali incarcerati, proprio in ragione del suddetto pagamento mensile, a conferma del fatto che non si trattava di un 'affare' personale del detenuto, ma piuttosto di una estorsione commessa nell'interesse del clan camorristico (pagg.84 e ss. della sentenza impugnata). 10. Inammissibili risultano anche le impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio (detto Peppe a' Cenn o anche a' Cernia) in considerazione della loro manifesta infondatezza. Invero, entrambi i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di appello con cui chiedevano l'assoluzione dal delitto associativo e la Corte territoriale - per escludere l' assoluzione per il concorso nell'associazione per il Cennamo - ha richiamato, in modo coerente, una intercettazione ambientale relativa ad una conversazione avvenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], durante la quale egli discuteva con [OSCURATO:PERSONA] dei carcerati appartenenti al clan, di cui egli si occupava quale appartenente del sodalizio e braccio destro del suo interlocutore. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, condannato come organizzatore del gruppo criminale e per quattro estorsioni, aveva pure lui rinunciato alla richiesta di assoluzione, insistendo per l'esclusione del ruolo di vertice e per la rivalutazione del trattamento sanzionatorio; la Corte territoriale ha accolto il primo motivo di appello ed ha quindi escluso il ruolo di capo e organizzatore (pagg. 49 e ss. della sentenza di appello). Ciò posto, la censura con la quale entrambi i ricorrenti deducono l'apparenza della motivazione rispetto alla insussistenza delle ipotesi previste dall'art.129 cod. proc. pen. è inammissibile per la sua assoluta genericità; come è noto, infatti, è inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, Sentenza n. 36870 del 17/04/2018, Rv. 273431 - 01). Orbene, nel caso in esame non vengono assolutamente indicati i suddetti elementi, con la conseguente inammissibilità del relativo motivo. Quanto poi ai motivi relativi al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle generiche in misura prevalente, si rileva che rispetto a [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso la prevalenza tenuto conto del particolare disvalore connesso alla partecipazione al clan articolato e diffuso nella provincia di Napoli e solito fare ricorso all'uso delle armi per risolvere conflitti ed ha fissato la pena base nella misura di anni otto alla luce del ruolo rivestito dall'imputato nel periodo preso in considerazione, poi ridotta di un terzo per la scelta del rito. Con riferimento al D'Ambrosio, la Corte distrettuale - esclusa la recidiva ed il ruolo di promotore - ha dichiarato, in modo coerente, le generiche equivalenti rispetto all'aggravante ex art .416-bis, comma quarto, cod. pen. ed ha fissato la pena base in anni nove tenuto conto dello spessore criminale dell'imputato per i suoi stretti contatti con personaggi di spicco del clan e per il rilevante contributo offerto all'associazione, aumentata ad anni dodici per le estorsioni consumate e tentate e poi ridotta di un terzo per la scelta del rito. Le suddette censure non tengono, però, conto del condivisibile principio, in base al quale, nel determinare la pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Come noto, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, qualora sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Come visto la Corte di appello di Napoli, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali le posizioni (seppure non di vertice) rivestite dai due ricorrenti ed il contributo da loro offerto al sodalizio criminale, ha adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta unicamente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.71.203/91 (oggi art.416-bis.1. cod. pen.) per la violazione della legge armi a lui contestata sub 4), deve essere respinto. Al riguardo, deve ricordarsi che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U - , Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734 - 01). Ciò posto va evidenziato che la Corte territoriale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha desunto la consapevolezza del ricorrente che le armi (indicate, nel corso dei colloqui, anche come 'documenti') di cui il padre Gennaro - nel corso delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno del carcere dove quest'ultimo era ristretto all'epoca - gli aveva raccomandato di recuperare, appartenessero al sodalizio criminale, dal numero non esiguo di esse e, soprattutto, dalla circostanza che fossero distribuite tra vari associati (Castiello, [OSCURATO:PERSONA] e Nobile), di talché ha coerentemente escluso che si trattasse di beni personali del padre dell'imputato, ma piuttosto facenti parte dell'arsenale a disposizione del clan. 12. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (detto Sabatino) deve essere respinto; egli lamenta l'omessa motivazione rispetto alla richiesta di declaratoria di litispendenza e di conseguente improponibilità dell'azione penale. Il motivo è infondato avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quello riguardante le attenuanti generiche poi concessegli dalla Corte territoriale (pag.26 della sentenza impugnata). In ogni caso il rilievo è infondato considerato che i fatti (sempre per il reato ex art.416-bis cod. pen.) relativi al differente procedimento (iscritto al r.g.n.r. n.41941/2015 del Tribunale di Napoli), rispetto al quale è stata dedotta la litispendenza, erano stati commessi sino al 2011, mentre quelli oggetto del presente procedimento si svolgono sino alla metà dell'anno 2015 e sono, perciò, oggettivamente differenti con la conseguente esclusione della litispendenza. Deve, ricordarsi, infatti, che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente. Inoltre, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231799 - 01). Nel caso di specie, è pacifico che i fatti sono diversi, perché i periodi di partecipazione all'associazione camorristica oggetto di imputazione sono differenti (uno sino al 2011 e l'altro sino alla metà del 2015) e, pertanto, non è configurabile la dedotta litispendenza. 13. Non merita accoglimento nemmeno l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] (detto Corradino) riconosciuto colpevole del reato associativo di cui al capo 1) della rubrica, nonché delle due estorsioni aggravate sub 12) e 14) e delle due tentate sub 27) e 37) della rubrica. In particolare, per la prima estorsione consumata (capo 12), la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non contraddittoria - ha fondato il proprio giudizio sul contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate, il 14 maggio ed il 2 giugno 2012, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in cui [OSCURATO:PERSONA] era presente - a dimostrazione della sua intraneità all'associazione ed al suo coinvolgimento nel fatto- mentre nel secondo era proprio il ricorrente ad aggiornare il Pellino sullo stato delle cose, con particolare riguardo all'aspetto economico. Allo stesso modo la Corte distrettuale ha coerentemente ritenuto provata l'aggravante contestata essendo emerso, dalle medesime captazioni, che l'imprenditore fosse a conoscenza che le richieste estorsive provenivano da più appartenenti al gruppo camorristico. Sulla base di tali elementi, complessivamente valutati, quindi, è stato confermato per il ricorrente il ruolo di braccio destro del Pellino, nonché di tramite tra quest'ultimo ed il duo Barile/Pezzullo esecutori materiali dell'estorsione. Con riferimento alla estorsione sub 15) il giudice di appello, sempre in modo non illogico, ha ritenuto dimostrata la responsabilità del Polizzi tenuto conto della intercettazione del 9 maggio 2012, nel corso della quale il ricorrente - nell'effettuare al Pellino un rendiconto delle estorsioni commesse assieme a Pezzullo - aveva precisato che la vittima dell'estorsione avrebbe consegnato il denaro al gruppo ('ci deve portare tremila euro quello della caserma') a dimostrazione del personale coinvolgimento del Polizzi nella vicenda. Ne consegue che il ricorrente, quanto ai primi tre motivi, sollecita questa Corte a realizzare, pur a fronte di motivazione specifica e non illogica contenuta nelle decisioni di merito, una non consentita rivalutazione della incidenza dei dati dimostrativi. Come visto, nella sentenza impugnata è stato logicamente indicato che le captazioni di conversazioni hanno consentito di apprezzare in modo univoco il coinvolgimento, da parte del Polizzi, nelle estorsioni come anche della aggravante contestata; trattandosi di contenuti di captazioni, non risulta possibile realizzare nella presente sede una lettura diversa e alternativa. Per costante orientamento interpretativo (ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) è infatti possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190). Si tratta di ipotesi che nel caso in esame manifestamente non sussistono, né i motivi evidenziano tale tipologia di vizio, non confrontandosi in modo specifico rispetto a tale parte del ragionamento contenuta nella sentenza impugnata. Privi di pregio risultano anche gli ultimi due motivi relativi al trattamento sanzionatorio. Infatti, la Corte distrettuale, in modo coerente, ha negato le circostanze attenuanti generiche poiché l'imputato non era incensurato al momento della commissione dei reati nonché per l'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza; ha spiegato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, perché ha fissato la pena base nella misura di anni dieci tenuto conto del ruolo di stretto collaboratore del Pellino e di addetto alle estorsioni unitamente al Pezzullo. La pena base è stata poi aumentata per la continuazione in un anno e sei mesi di reclusione (un anno per l'estorsione sub 12 e sei mesi per gli altri reati) e poi ad anni quattordici per la continuazione con il reato giudicato separatamente; al riguardo ha spiegato, adempiendo al relativo onere motivazionale, che tale ultimo aumento è stato fissato in modo superiore rispetto al Pezzullo proprio in considerazione della personalità e della condotta processuale dell'imputato. Deve, al riguardo, essere confermato il principio, in base al quale, nel determinare la pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Come noto, tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, qualora sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Come visto la Corte di appello di Napoli, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quale la personalità, la condotta processuale ed il ruolo di stretto collaboratore del Pellino e di addetto alle estorsioni, ha assolto in modo sufficiente l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 14. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (detto Totore o'chiattone ) deve essere rigettato; l'imputato (assistente capo della polizia di Stato), in entrambi i gradi di merito, è stato ritenuto colpevole del reato associativo sub 1) . Anzitutto deve ribadito che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 2/7/2019, Rv. 277758). Ciò posto, risulta infondato il primo motivo poiché la Corte territoriale (confermando il relativo giudizio svolto dal primo giudice) ha ritenuto dimostrata, con motivazione adeguata e non illogica, sia l'esistenza del clan Moccia per tutte le ragioni sopra indicate, sia l'appartenenza dello Zimbaldi al medesimo gruppo criminale, nel quale egli svolgeva il ruolo di 'informatore' rispetto alle indagini, alle operazioni di polizia ed alle intercettazioni esistenti a carico dei sodali (vista la sua funzione) e di latore di messaggi Cimbasciateg da parte dei Moccia ai componenti, dando rilievo a quanto riferito concordemente dai vari collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminato in grado di appello) rispetto a ripetuti incontri avvenuti tra l'imputato ed alcuni degli associati e da quanto emerso da alcune intercettazioni ambientali, come diffusamente indicato alle pagine 310 della sentenza di primo grado. A conferma della attendibiltà dei propalanti sono stati evidenziati, in modo coerente, anche alcuni riscontri oggettivi delle loro dichiarazioni quali, ad esempio, la appartenenza dell'imputato alla polizia di Stato, la sua stazza fisica e la circostanza che la sua compagna all'epoca avesse un'attività nel campo della ristorazione. Inoltre, deve richiamarsi quanto sopra illustrato nel capitolo n.2 a proposito della ipotesi di c.d. 'doppia conforme' e circa il travisamento della prova. E' costante, infatti, l insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).Orbene, a fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la tesi difensiva circa la mancanza di prove sulla partecipazione dell'imputato ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2003, Rv. 240763) . In sostanza il ricorrente pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale; egli, infatti, nulla deduce in modo specifico al fine di confutare l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata rispetto alle dettagliate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da quanto emerso dalle intercettazioni rispetto, tra l'altro, alla sua pretesa di fare assumere dai Moccia un nipote presso un supermercato, soffermandosi invece a sostenere la inattendibilità del D'Angelo e dello Scafuto, senza però tenere conto che quanto riferito da tali collaboratori aveva trovato parziale conferma nelle intercettazioni ambientali e dai tabulati telefonici e di quanto rinvenuto presso l'abitazione del ricorrente (una pen drive ed un manoscritto contenenti l'organigramma del clan , sebbene egli non si occupasse delle relative indagini). Inoltre, la Corte territoriale, sempre con motivazione non illogica, ha spiegato che l'avvenuta ritrattazione delle proprie dichiarazioni da parte del D'Angelo (che poi si è tolto la vita) non determinava, di per sé sola, la inattendibilità di quanto in precedenza dal medesimo riferito. Infondata è anche la censura relativa alla configurabilità del concorso esterno; al riguardo va ricordato che la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell' "extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, Sentenza n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264625 - 01). Orbene, la Corte partenopea, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha escluso la configurabilità per [OSCURATO:PERSONA] del concorso esterno in associazione mafiosa rilevando, al riguardo, che - sulla base di tutti egli elementi sopra richiamati - egli per un lungo periodo di tempo aveva fornito stabilmente ed in via continuativa un significativo contributo al sodalizio criminale, mediante la sua attività di informatore rispetto alle indagini ed alle operazioni di polizia, nonché di latore di messaggi (in particolare dei Moccia), tanto che egli aveva partecipato anche ad alcuni incontri di vertice del gruppo, circostanza che non si può spiegare se non con la sua intraneità allo stesso. Deve, infine, respingersi anche il terzo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio; come già evidenziato, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, avendo negato - con motivazione coerente - il suddetto beneficio per l'assenza di elementi positivi, per l'abuso delle funzioni di appartenente alla polizia di Stato e per la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza. Quanto poi alla entità della pena si osserva che essa è stata fissata nel minimo edittale previsto dall' art.416-bis cod. pen. ai commi secondo e quarto (nella versione precedente alle modifiche apportate con la 1.69/2015), vale a dire in anni nove di reclusione poi ridotti a sei per la scelta del rito abbreviato e che, pertanto, essa non poteva essere fissata in misura inferiore come indicato nella sentenza impugnata (pag.109). 15. Infine, con riguardo al ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, riguardante la pena applicabile per il reato sub 1) a seguito della modifica del trattamento sanzionatorio dell'art.416-bis cod. pen. apportata dall'art. 5 1.69/2015 ; Invero, deve escludersi la lamentata violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello considerato che la contestazione (nella quale è stata indicata genericamente la metà del 2015) proprio per la sua formulazione deve intendersi soltanto come tendenziale e non può, quindi, considerarsi ancorata ad una data precisa. A quanto sopra deve aggiungersi che, come evidenziato nella sentenza impugnata e non specificamente contestato dal ricorrente, non vi è la prova di condotte commesse dagli imputati in epoca prossima alla data di entrata in vigore della citata disposizione e che, conseguentemente, deve ritenersi corretta l'applicazione della pena edittale precedente e più favorevole, anche nel rispetto del generale principio del 'favor rei' e di quello di legalità fissato dall'art.2 cod. pen. 16. In conclusione, i ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili vanno condannati, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e , non sussistendo elementi per ritenere che abbiano proposto le impugnative senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. I ricorrenti le cui impugnazioni sono state respinte vanno condannati al pagamento delle sole spese processuali a norma del citato art.616; la parte pubblica, invece, non deve essere condannata al pagamento delle suddette spese (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017, Rv. 271650). Infine, tutti i ricorrenti diversi dalla parte pubblica (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale non era intervenuta condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili nel grado di appello) devono rifondere le spese di costituzione e difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Impresa nella misura indicata nel dispositivo; deve, invece, respingersi la richiesta della parte civile Comune di Caivano non avendo presenziato alla odierna udienza svoltasi in presenza. P.Q.M. Dichiara inammi
Sentenza Cassazione n. 10576/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris