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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 22546/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50,

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di erronea qualificazione giuridica o di vizio della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Per completezza espositiva, si rileva come la sentenza di applicazione della pena, che recepisce l'accordo fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione al profilo dedotto nel ricorso, avendo il giudice provveduto a richiamare espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di taluna delle ipotesi ivi contemplate ed avendo ripercorso gli aspetti salienti della vicenda, dando conto in maniera adeguata delle sue pertinenti valutazioni sul punto.

4. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore residente Mariar. aria Bruno eia -rrao

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di erronea qualificazione giuridica o di vizio della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Per completezza espositiva, si rileva come la sentenza di applicazione della pena, che recepisce l'accordo fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione al profilo dedotto nel ricorso, avendo il giudice provveduto a richiamare espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di taluna delle ipotesi ivi contemplate ed avendo ripercorso gli aspetti salienti della vicenda, dando conto in maniera adeguata delle sue pertinenti valutazioni sul punto. 4. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore residente Mariar. aria Bruno eia -rrao
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