CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]iRELLI; R.G. 7854/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha parzialmente riformato — su ricorso del Procuratore generale — la sentenza del tribunale di Agrigento, che aveva prosciolto l'imputato ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di furto monoaggravato; in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha condannato Avarello alla pena di giustizia previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.pen. (ritenendo l'edificio un immobile abbandonato e non adibito ad istituto scolastico); La sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Il percorso valutativo che ha condotto il Collegio a questa decisione è scandito da alcuni passaggi. Il primo è che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), digs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: l'unica circostanza aggravante riconosciuta dai Giudici di merito — violenza sulle cose — rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità — questo il secondo snodo del ragionamento — trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art.642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609-septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Calato il principio nell'odierna regiudícanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche c:on riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato ai ricorrenti. Assodata la necessità di interrogarsi sull'esistenza di una valida condizione di procedibilità dei reati ascritti all'imputato, il Collegio ha rilevato che non risulta essere stata sporta querela. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per assenza della condizione di procedibilità. Così deciso in Roma,