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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32302/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per avere rideterminato la pena loro inflitta, ha confermato per entrambi l'affermazione di responsabilità in ordine al reato, commesso in concorso tra loro, di furto pluriaggravato (in Caserta, il 17/04/2014).

Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., rispetto alla ritenuta responsabilità degli imputati in assenza di riferimenti individualizzanti; violazione di legge per non avere la Corte di appello tenuto conto della mancanza della condizione di procedibilità) non sono consentiti in sede di legittimità: il primo motivo, perché costituito da doglianze in punto di fatto; il secondo motivo, perché manifestamente infondato, atteso che l'inammissibilità dei motivi di ricorso non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della modifica normativa introdotta con d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150 considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso (Sez.

U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per avere rideterminato la pena loro inflitta, ha confermato per entrambi l'affermazione di responsabilità in ordine al reato, commesso in concorso tra loro, di furto pluriaggravato (in Caserta, il 17/04/2014). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., rispetto alla ritenuta responsabilità degli imputati in assenza di riferimenti individualizzanti; violazione di legge per non avere la Corte di appello tenuto conto della mancanza della condizione di procedibilità) non sono consentiti in sede di legittimità: il primo motivo, perché costituito da doglianze in punto di fatto; il secondo motivo, perché manifestamente infondato, atteso che l'inammissibilità dei motivi di ricorso non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della modifica normativa introdotta con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso (Sez. U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 32302/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris